Le disposizioni del provvedimento si applicano dalla data del 6 marzo – in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 –  e sono efficaci fino alla data del 6 aprile 2021, ad eccezione delle misure per le zone bianche, che si applicano dal 3 marzo, giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Le misure previste sono differenziate in ragione della classificazione del territorio nazionale in zone – bianca, gialla, arancione e rossa – prevista, in via normativa, dal recente decreto legge 23 febbraio 2021 n. 15 in relazione al differente scenario di rischio epidemiologico.

Si riportano  di seguito, le  principali disposizioni previste mentre per  le conseguenze sul mondo sportivo si rimanda all’apposita news in fase di pubblicazione.

 

  1. Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

(Capo I: articoli da 1 a 6)

 

1.1. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di stanziamento (art. 1)

Confermate le disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

 

1.2. Misure relative agli spostamenti (art. 2)

Fino al prossimo 27 marzo, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra Regioni e Province Autonome diverse, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizza da febbre (maggiore di 37,5 gradi) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

 

1.3. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 4)

Viene confermata la disposizione che prescrive, sull’intero territorio nazionale, il rispetto, da parte delle attività produttive industriali e commerciali, dei contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro del lavoro e le Parti Sociali e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del virus Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020.

Deve essere sottolineata al riguardo, l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute in questi protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.

Si rammenta infatti che l’art. 29-bis introdotto nella legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione del c.d. “decreto liquidità” (D.L. 8 aprile 2020 n. 23) prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall’art. 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni contenute nei protocolli sopra richiamati, nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

 

1.4. Modalità di lavoro agile (art. 6, comma 5)

Continua ad essere fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile (cd. smart working) da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quanto previsto dai Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

  1. Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca

(Capo II: art. 7)

 

Rientrano nella cd “zona bianca” le regioni – individuate con ordinanza del Ministro della salute – nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti, per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso. Ad oggi rientra in zona bianca la sola regione Sardegna (ordinanza del 27 febbraio 2021).

In tali zone cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività economiche – previste dal Capo III per le zone gialle – ferma restando l’applicazione dei protocolli o linee guida.

Confermata la sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi; le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; la partecipazione del pubblico agli eventi o competizioni sportive.

Viene istituito presso il Ministero della salute un Tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità e delle Regioni e Province autonome interessate che verifica il permanere delle condizioni di andamento dell’incidenza settimanale dei contagi e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

 

  1. Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

(Capo III: artt. 8-32)

Si ricorda che rientrano nella cd “zona gialla” le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato.

 

3.1. Spostamenti (art. 9)

Confermato il divieto generale di spostamenti dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, fatte salve le consuete cause di esclusione (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).

Fino al prossimo 27 marzo, è possibile inoltre recarsi, una sola volta al giorno, entro i limiti regionali, in un’altra abitazione privata abitata, nel limite di due ulteriori persone oltre a quelle ivi già conviventi (ad esclusione dei minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi).

 

3.2. Manifestazioni pubbliche (art. 10)

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica osservando il distanziamento e le altre misure di contenimento.

 

3.3. Misure concernenti luoghi dove possono crearsi assembramenti (art. 11)

Si conferma la possibilità di disporre – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private

Confermato anche per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

3.4. Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni (art. 13)

Confermata la sospensione di convegni, congressi ed altri eventi in presenza. Resta possibile la modalità a distanza. Le cerimonie pubbliche si dovranno svolgere in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli vigenti.

 

3.5. Musei, mostre, Istituti e luoghi della cultura (art. 14)

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura continua ad essere assicurato dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Dal 27 marzo il servizio è assicurato anche il sabato e i giorni festivi a condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni dei musei sono aperte al pubblico le mostre.

 

3.6. Spettacoli aperti al pubblico (art. 15)

Continuano ad essere sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e in altri locali o spazi anche all’aperto. Dal 27 marzo si potranno svolgere con posti a sedere preassegnati e distanziati e con l’obbligo di distanza di almeno 1 metro per gli spettatori non abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 400 per gli spettacoli all’aperto e 200 per quelli al chiuso per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi rispettando gli allegati 26 e 27, nonché dei protocolli o linee guida per il settore di riferimento o ambiti analoghi.

 

3.7. Centri culturali, sociali e ricreativi, sale da ballo e discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere (art. 16)

Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Restano vietate le feste al chiuso o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Restano vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli analoghi eventi.

 

3.8. Attività motoria, attività sportiva, competizioni sportive (artt. 17 e 18)

Restano sospese le attività di piscine, palestre, centri natatori e centri benessere, e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. E’ confermata la sospensione degli sport di contatto e dell’attività sportiva dilettantistica di base e di tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto.

Con riferimento agli eventi e competizioni sportive, restano consentiti quelli ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

 

3.9. Impianti nei comprensori sciistici (art. 19)

Confermata la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, che potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione di maestro di sci.

 

3.10. Attività di sale giochi e dei parchi tematici di divertimento (art. 20)

Confermata la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. E’ confermata la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento. Resta consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo del rispetto dei specifici protocolli anti-contagio.

 

3.11. Viaggi di istruzione (art. 22)

Restano sospesi viaggi d’istruzione, iniziative di scambi e gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, eccezion fatta per quelle connesse a percorsi sulle competenze trasversali e per l’orientamento e i tirocini per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, che possono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

 

3.12. Corsi di formazione pubblici e privati (art. 25)

Con riferimento allo svolgimento dei corsi di formazione pubblici e privati, si conferma la regola della modalità a distanza, rispetto alla quale viene introdotta un importante novità, relativa alla possibilità di effettuare la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni.

Restano consentiti i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio. Condizione essenziale per le attività in presenza sopra richiamate è il rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL, nonché il rispetto dei “protocolli Covid” nei luoghi di lavoro.

Tra le attività formative consentite la disposizione introduce, rispetto alla disciplina previgente, le prove teoriche e pratiche per le abilitazioni per le figure professionali inerenti i sistemi di trasporto a impianti fissi (ferrovia, metro e tram).

 

3.13. Attività commerciali al dettaglio (art 26)

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021.

Si conferma inoltre che, nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie, ai quali vengono ora aggiunte anche le lavanderie e le tintorie.

 

3.14. Attività dei servizi di ristorazione (art. 27)

Si conferma che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, cioè dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 è confermato il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. E’ confermata, fino alle 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Si conferma inoltre che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (è stato invece eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice Ateco 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). La consegna a domicilio resta effettuabile senza limiti di orario e continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Continuano a restare comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

3.15. Attività delle strutture ricettive (art. 28)

Confermata la possibilità di esercitare le attività delle strutture ricettive, a condizione che sia assicurato il distanziamento sociale – e comunque il distanziamento di almeno un metro negli spazi comuni – nel rispetto dei protocolli e linee guida delle Regioni e della Conferenza della Regioni e Province autonome.

 

3.16. Attività inerenti ai servizi alla persona (art. 29)

Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano approvato protocolli e linee guida idonei a ridurre o prevenire il rischio di contagio.

 

3.17. Attività professionali (art. 30)

Per le attività professionali restano confermate le seguenti raccomandazioni: che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile (cd. smart working), ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

3.18. Trasporti pubblici (art. 31)

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, resta inalterato l’attuale coefficiente massimo di riempimento al 50% dei veicoli, così come la possibilità per i Presidenti di Regione e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di limitare e regolamentare ulteriormente i servizi per il contenimento dell’epidemia.

 

  1. Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione

(Capo IV: artt. 33- 37)

 

A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministro della salute che le individuano, nelle zone arancioni – ossia le zone con una incidenza settimanale di contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto – si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale, le misure previse per le zone gialle (Capo III) e le seguenti ulteriori misure.

 

4.1. Spostamenti (art. 35)

Resta vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in zona arancione, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Restano comunque consentiti gli spostamenti strumentali alla didattica in presenza, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Confermato, altresì, il divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per fruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Fino al 27 marzo prossimo, è consentito, esclusivamente in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, alle medesime condizioni previste per la zona gialla (arco temporale compreso tra le 5:00 e le 22:00, limite di due sole persone ulteriori rispetto a quelle conviventi nell’abitazione di destinazione, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Restano, comunque, consentiti gli spostamenti da Comuni con meno di 5 mila abitanti, nel limite di 30 chilometri dai rispettivi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sul fronte dei trasporti pubblici, infine, restano valide le stesse limitazioni e prescrizioni previste per la zona gialla.

 

4.2. Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 36)

Restano sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto

 

4.3. Attività dei servizi di ristorazione (art. 37)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (è stato invece eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati).

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

  1. Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

(Capo V – artt. 38- 48)

 

A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministro della salute che le individuano, nelle zone rosse – ossia le zone nelle quali si manifesti una incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato – si applicano, oltre alle misure valide per l’intero territorio nazionale (di cui al Capo I), le misure previste per le zone gialle (Capo III) e le seguenti ulteriori misure.

 

5.1. Spostamenti (art. 40)

Resta confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Restano, sempre, possibili gli spostamenti necessari per la didattica in presenza, nonché i rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione. In coerenza con quanto prescritto dal Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15 , resta confermato il divieto di recarsi in visita in un’altra abitazione privata abitata, neppure nei limiti sopra descritti di due persone oltre a quelle ivi già conviventi. Sul fronte dei trasporti pubblici, restano valide le stesse limitazioni e prescrizioni previste per le zone gialla e arancione.

5.2. Attività motoria e attività sportiva (art. 41)

Tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

5.3. Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico (art. 42)

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sono sospesi anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club ed in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

5.4. Attività commerciali al dettaglio (art. 45)

Confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dall’attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie.

 

5.5. Attività dei servizi di ristorazione (art. 46)

Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00 (anche in questo caso è stato quindi eliminato l’identico limite previsto dal precedente DPCM per le attività identificate con codice ATECO 47.25 – commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

5.6. Attività inerenti servizi alla persona (art. 47)

Restano sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (dal quale sono stati ora eliminati i saloni di barbiere e parrucchiere).

 

  1. Disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero (Capo VI – artt. da 49 a 54)

 

Tra le novità introdotte nella disciplina degli spostamenti da e verso l’estero si segnalano le seguenti:

  • i bambini di età inferiore ai 2 anni sono esentati dall’obbligo di test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, quando in generale prescritto, per gli ingressi in Italia;
  • la validità dell’ordinanza del Ministro della Salute del 9 Gennaio e di quella del 13 Febbraio u.s., che hanno rispettivamente disciplinato gli ingressi dalla Gran Bretagna e da Brasile ed Austria, è prorogata fino al 6 aprile p.v.;
  • coloro che entrano nel territorio nazionale dai suddetti tre Paesi, per ragioni di salute (comprovate e non differibili) e in casi tassativi

– ingressi per soggiorni non superiori a 5 giorni per motivi di lavoro, salute o urgenza assoluta;

– ingressi di personale di imprese con sedi in Italia di rientro da missioni all’estero, non superiori a 5 giorni;

– ingressi di funzionari e agenti dell’Unione Europea o di altre organizzazioni internazionali, diplomatici, personale militare e delle forze di polizia;

 

non sono più soggetti ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni.

 

In luogo di tale adempimento sono ora previsti:

  • presentazione dell’autodichiarazione per l’ingresso sul territorio nazionale;
  • presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore precedenti a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, con esito negativo;
  • sottoposizione a ulteriore test all’arrivo sul territorio nazionale, o entro le successive 48 ore, presso la ASL competente;

 

  • i soggetti che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, possono entrare in Italia anche per raggiungere la residenza, il domicilio o l’abitazione di figli minori;
  • per la partecipazione alle competizioni sportive l’ingresso di atleti, tecnici, giudici, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Paesi esteri diversi da San Marino e Vaticano, è subordinato alle seguenti tre condizioni:
  • presentazione della autodichiarazione per l’ingresso in Italia;
  • presentazione al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli, dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 precedenti, a test a mezzo di tampone, con esito negativo;
  • svolgimento della competizione nel rispetto dello specifico protocollo adottato dall’ente organizzatore;
  • introduzione dell’obbligo per i vettori e gli armatori di conservare per almeno 30 giorni la dichiarazione che le persone in ingresso in Italia sono tenute a fornire loro, al fine di renderla disponibile alle Autorità sanitarie;
  • introduzione per i vettori e gli armatori dell’obbligo di adottare misure organizzative contenute nello specifico “Protocollo per raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per lasciare la nave per il rimpatrio”(allegato 28) approvato dal CTS in data 11 dicembre 2020, finalizzato a permettere, in sicurezza, i trasferimenti dell’equipaggio nave-domicilio, i cambi di equipaggio e l’effettuazione delle libere uscite;
  • la validità dell’Ordinanza del Ministro della Salute dello scorso 23 novembre, relativa alla sperimentazione dei voli Covid tested, che consentono l’ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario è prorogata fino al prossimo 6 aprile. Demandata a successivi Decreti interministeriali la possibilità di estendere le tratte per le quali l’imbarco ai passeggeri è consentito solo a seguito di test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco con esito negativo, o attestazione di essersi sottoposti a test a mezzo di tampone con esito negativo, nelle 48 ore precedenti, nel rispetto delle limitazioni agli ingressi in Italia (art.49) e dell’obbligo di autodichiarazione all’ingresso (art.50);
  • il Giappone viene inserito tra i Paesi a maggior rischio – elenco E dell’allegato 20 – per i quali l’ingresso in Italia è consentito soltanto al verificarsi di alcune condizioni oggettive e soggettive (motivi di lavoro, urgenza, salute, studio, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, ingresso di cittadini Ue e familiari, ingresso di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo e relativi familiari).

 

Pubblicato il: 8 Marzo 2021 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , /