CONTRIBUTI PUBBLICI PERCEPITI NEL 2025 – OBBLIGHI DI “PUBBLICAZIONE” ENTRO IL 30/06/2026

Il 30 giugno 2026 scade un adempimento obbligatorio molto importante ai fini del rischio sanzionatorio in caso di ritardo/omissione che riguarda oltre che le imprese anche gli enti non profit. Scatta infatti l’obbligo della pubblicazione sui propri siti internet o sui portali digitali delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2024  ex articolo 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.
La legge n.124 del 04/08/2017 all’articolo 1 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), allo scopo di implementare gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte degli enti non commerciali e delle imprese che hanno percepito provvidenze pubbliche a vario titolo nell’esercizio precedente, prevede per gli stessi particolari obblighi di rendicontazione se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000 euro.

Con riferimento agli enti obbligati a tale adempimento sono sia i soggetti che esercitano attività d’impresa (art. 2195 del Codice civile), che le associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore. Gli Enti non profit, compresi gli Enti del terzo settore e le imprese comprese le cooperative sociali devono entro la data del 30 giugno 2026 rendere pubbliche le informazioni e gli importi percepiti a titolo di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici di qualsiasi genere ed incarichi retribuiti (anche in natura) corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2025.

ADEMPIMENTI

Occorre chiarire che l’obbligo in questione non trova applicazione qualora le somme ricevute dal soggetto beneficiario siano inferiori all’importo di €. 10.000,00 nell’esercizio considerato e che il riferimento del calcolo degli importi effettivamente ricevuti va effettuato sulla base dell’esercizio finanziario precedente; quindi, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 (come modificati dall’articolo 35 del Dl 34/2019). Nella circolare il Ministero chiarisce anche la non obbligatorietà degli obblighi di pubblicità recati dalla normativa in questione per i contributi del cinque per mille.

DOVE PUBBLICARE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Nel caso degli Enti non profit la pubblicazione dovrà avvenire attraverso i siti o portali digitali. Nel caso in cui l’Ente non sia provvisto del sito internet, il riferimento ai portali digitali conferma la possibilità dell’adempimento in questione anche attraverso la eventuale pagina facebook dell’ente beneficiario. Nel caso in cui l’Ente non si sia dotato di una propria pagina facebook tale adempimento potrà essere assolto anche attraverso la pubblicazione dei dati richiesti sul sito internet dell’eventuale Rete associativa cui aderisce l’associazione od Ente del Terzo settore.

Per tutte le tipologie di operatori l‘obbligo in esame non dovrebbe sussistere per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Il comma 125-quinquies L.124/217 infatti dispone:

“per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”. Questo a condizione che nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o in mancanza portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza venga dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.

CRITERI DI RENDICONTAZIONE ED INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Ai fini della rendicontazione si ribadisce l’applicazione del criterio contabile di cassa. Dovranno quindi essere pubblicate le informazioni relative alle provvidenze effettivamente incassate nell’esercizio solare precedente (01/01-31/12) a prescindere dalla durata dell’esercizio sociale. Non si considera quindi il criterio di competenza economica a cui si riferiscono le suddette somme.

Le informazioni da pubblicare secondo quanto anche indicato dalla Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro dovranno essere riportate in forma schematica e di immediata comprensibilità e dovranno riportare i seguenti dati:

-denominazione e codice fiscale del soggetto beneficiario;

-denominazione del soggetto erogante;

– l’importo incassato (distinto per ogni singolo rapporto giuridico);

-la data d’incasso;

-la causale, intesa come motivo per cui i contributi – sovvenzioni etc sono stati corrisposti.

SANZIONI APPLICABILI

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute può infatti comportare una sanzione pari all’1% delle provvidenze ricevute con un minimo di €. 2.000,00. L’inosservanza sempre degli obblighi prescritti può comportare la restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione l’Ente beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ed al pagamento della sanzione contestata.

Roberto Fulginiti