L’importanza dell’acquisizione della personalità giuridica per le ASD
L’art. 14 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 introduce la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) di acquisire la personalità giuridica, in deroga all’ordinario procedimento disciplinato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante richiesta di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). La procedura per l’acquisizione della personalità giuridica prevista dalla riforma dello sport è senz’altro semplificata rispetto al passato. Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne ha previsto le varie modalità attuative mediante il nuovo regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (regolamento) che ha effetto a far data dal 29 gennaio 2024. La personalità giuridica può essere richiesta oltre che in sede di costituzione dell’ente anche nel caso di associazione già costituita ed iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche oppure da parte di associazione non riconosciuta preesistente, che intenda iscriversi al RASD acquistando contestualmente la qualifica di ASD.
La personalità giuridica può essere richiesta solo tramite notaio il quale verificata la documentazione obbligatoria, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica all’interno del Registro. Infatti l’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, prescrive l’obbligo della competenza notarile nella redazione di atto costitutivo/statuto di una associazione di nuova costituzione o del verbale di assemblea straordinaria nel caso di Asd già costituita quale associazione non riconosciuta. L’articolo l4 dispone inoltre che al notaio compete la verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2021 riferite alla natura dilettantistica, alla consistenza del patrimonio minimo (10.000 euro).
Tralasciando le varie modalità tecnico – operative riportate in maniera dettagliata nel Regolamento del Registro dello Sporte e chiarite dagli studi pubblicati via via dal Consiglio del Notariato, occorre evidenziare l’importanza dell’acquisizione della personalità giuridica per un sodalizio sportivo in particolare in tema di responsabilità patrimoniale. Si ricorda che nelle associazioni non riconosciute (quindi senza personalità giuridica) per le obbligazioni contratte dall’associazione i creditori possono rivalersi anche sul patrimonio privato dei soci o più correttamente come disposto dall’articolo 38 c.c. “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.”
Acquisendo la “personalità giuridica” l’associazione diventa un soggetto giuridicamente distinto dagli associati. Ciò significa che per le obbligazioni dell’associazione ne risponde solo l’associazione stessa con il suo patrimonio. Il legale rappresentante, il Presidente, i consiglieri del Direttivo e l’eventuale associato che abbia contratto obbligazioni per conto dell’ente, in caso di acquisizione della personalità giuridica, non potranno quindi essere chiamati ad adempiere alle obbligazioni in solido con l’Ente.




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