In seguito all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021, sono state modificate le misure emergenziali applicabili nel periodo compreso tra il 06 Marzo e il 06 Aprile 2021.

Il quadro che emerge dalle disposizioni complessivamente applicabili allo stato attuale, riportate nel Decreto in menzione e nei precedenti provvedimenti non abrogati, risulta innovato soprattutto in relazione alle disposizioni generali e inerenti agli spostamenti, in particolare per l’introduzione delle specifiche misure per le zone bianche, l’aumento dei divieti concernenti le zone rosse e le misure applicabili in caso di spostamenti da e per l’estero, con evidenti riflessi sulle disposizioni applicabili in ambito sportivo.

Per completezza occorre anche rilevare che l’evoluzione normativa concernente l’emergenza sanitaria in atto ha portato anche il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad aggiornare le “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, nonché le FAQ pubblicate sul sito istituzionale (http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/), adeguando entrambi alle disposizioni contenute nel DPCM del 02.03.21 (in merito a tali provvedimenti si fa richiamo ad altra apposita News).

In considerazione delle molteplici variazioni introdotte con i provvedimenti sopra menzionati, di seguito si riporta un sintetico riepilogo delle principali novità di interesse per il settore sportivo.

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Disposizioni generali

  1. dal 06 Marzo al 27 Marzo 2021
  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
  1. dal 06 Marzo al 06 Aprile 2021
  • fatta eccezione per il divieto di spostamento tra Regioni di cui al punto che precede, la mobilità resta legata alla classificazione delle Regioni in zona bianca/gialla/arancione/rossa;
  • fanno eccezione ai divieti tutti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • è, comunque, sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro un raggio di 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
  • gli spostamenti da e per l’estero sono disciplinati, in particolare, dagli articoli 49, 50 e 51 del DPCM, nei quali sono previsti diversi divieti e obblighi a carico degli interessati (inerenti il rilascio di dichiarazioni informative, la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario nonché la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico).

Settore Sportivo

Fatte salve le norme generali riportate in precedenza, le novità di interesse specifico per il settore sportivo si evidenziano, in particolare, in relazione a quanto segue:

  1. le attività consentite in ciascuna Regione, che continuano ad essere quelle già individuate con i precedenti provvedimenti in relazione alla classificazione della Stessa in zona bianca/gialla/arancione/rossa ma vengono precisate le misure applicabili alle zone bianche:
  2. le competizioni sportive di interesse nazionale, in relazione all’ingresso in Italia di persone che abbiano soggiornato o transitato in Paesi esteri nei quattordici giorni che precedono l’evento;
  3. gli impianti nei comprensori sciistici, di cui è disposta la chiusura con riferimento alle attività amatoriali

In seguito all’applicazione delle misure generali e delle disposizioni di interesse specifico per il settore sportivo, in precedenza menzionate, le attività sportive consentite in ciascuna Regione, in base alla classificazione della Stessa in zona bianca/gialla/arancione/rossa, si possono sinteticamente rappresentare come riportato nello schema aggiornato di cui all’Allegato A alla presente Circolare.

 

Allegato A

 

Attività Sportive

Riepilogo delle disposizioni concernenti le attività sportive in relazione alla classificazione della Regione in zona bianca/gialla/arancione/rossa.

 

ZONA BIANCA

 

  • L’attività sportiva è praticabile senza applicazione delle sospensioni e dei divieti di esercizio previsti dal Capo III del DPCM del 02 Marzo 2021. Sarà, pertanto, possibile “riprendere le attività sportive in palestre e piscine, nonché l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. Sarà, però, necessario applicare le misure anti-contagio previste dal citato DPCM, nonché i protocolli e le linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.”
  • “Le palestre e le piscine che in base all’art. 7 del DPCM 02 Marzo 2021 intendono riaprire a seguito della cessata applicazione delle misure presenti al Capo III del medesimo DPCM, dovranno rispettare tutte le misure indicate nel nuovo protocollo attuativo delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornato al DPCM 02.03.21 citato.

 

ZONA GIALLA

 

  • È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento di, rispettivamente, 2 metri e 1 metro, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili;
  • sono consentiti solo eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, sia per gli sport individuali che di squadra, organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS o da Organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico;
  • sono consentiti solo gli allenamenti degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per le competizioni di cui al punto che precede, a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS;
  • le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali è sospesa;
  • ferma restando la sospensione delle attività di palestre e piscine, è consentito a chiunque (e, quindi, anche agli atleti non agonisti) svolgere attività sportiva o motoria presso centri sportivi, pubblici e privati, purché all’aperto, in forma individuale, senza far uso degli spogliatoi, nel rispetto del distanziamento e delle linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport;
  • per gli sport di contatto sono consentiti solo gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP di cui al punto 2) che precede, nonché l’allenamento degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per tali competizioni di cui al punto 3);
  • in caso di competizioni sportive di interesse nazionale di cui al punto 2), “la partecipazione alle competizioni per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51”. In particolare, viene consentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati negli elenchi allegati al Decreto a condizione che presentino:
  1. una dichiarazione con le indicazioni riportate all’art. 50 inerente agli spostamenti;
  2. la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Italia, con risultato negativo;
  3. si tratti di competizione sportiva svolta in conformità al protocollo adottato dall’Ente sportivo organizzatore dell’evento;
  • gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo dagli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento delle competizioni sportive nazionali ed internazionali consentite o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per l’allenamento e le prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci (restando, pertanto, di nuovo sospesa l’attività amatoriale).

 

ZONA ARANCIONE

 

Per quanto concerne le attività sportive si applicano le disposizioni previste per le zone gialle, che dovranno essere sempre correlate ai limiti generali sugli spostamenti.

 

ZONA ROSSA

 

  • E’ consentito svolgere attività sportiva all’aperto, in forma individuale, nel rispetto del distanziamento di 2 metri;
  • è consentito svolgere attività motoria all’aperto, in forma individuale, in prossimità della propria abitazione, nel rispetto del distanziamento di 1 metro;
  • sono consentiti solo eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP e riportati nel calendario aggiornato e pubblicato sul sito del Coni, sia per gli sport individuali che di squadra, organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS o da Organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico;
  • sono consentiti solo gli allenamenti degli atleti muniti di tessera agonistica, che si allenano per le competizioni di cui al punto che precede, a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS;
  • sono sospese tutte le altre attività, anche se svolte presso centri sportivi all’aperto;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva.

 

Avv. Monica Campione

Pubblicato il: 9 Marzo 2021 / Categorie: Area Legale, News / Tags: , , /