Nella giornata del 23/2 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. n° 198/2022) che, per quello che riguarda il mondo sportivo dilettantistico, prevede il differimento dell’entrata in vigore del Dlgs 36/2021 (Riforma dello Sport), così come  integrato e corretto dal d.lgs 163/2022, al 1 luglio 2023.In sede di conversione sono stati introdotte alcune rilevanti novità, rispetto al testo del Decreto originario (per il quale si rimanda al precedente articolo pubblicato), che introduceva delle modifiche al DL 36/2021

Vediamo insieme queste novità

Una importante modifica, che è stata introdotta in sede di conversione in legge riguarda l’abrogazione della parte di art. 67 del TUIR, relativa ai cosiddetti compensi sportivi; è stato infatti eliminata la decorrenza del 1/7/2023, inizialmente inserita nel decreto Milleproghe (a parere di chi scrive correttamente).

A questo punto rimane il testo originario del comma 2 bis dell’art. 52 del DL 36/2021 che recita:” All’articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da «, e quelli erogati» a «associazioni sportive dilettantistiche» sono soppresse” introdotta dal D.lgs163/2022, che ricordiamo aveva decorrenza 17/11/2023.

Ma allora sarebbe da fine novembre del 2022 che non si possono erogare compensi sportivi?

Sembrerebbe proprio di no, in quanto all’art 51 il Decreto Milleprorghe aggiunge il comma 1 bis  ”Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del presente decreto, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”.

E poi la lettura coordinata di questo comma con il testo del D.lgs 36/2021, in particolare dell’art. 51, dopo le modifiche intercorse, lascia intendere senza ombra di dubbio, che la “validità” dei compensi sportivi ex art 67 del TUIR (compensi sportivi) sia fino al 30 giugno 2023.

Quello che il legislatore ha chiarito con il comma 1 bis di cui sopra, sono le modalità operative per determinare l’esenzione da Irpef (€ 15.000) per chi percepirà nel 2023, sia i vecchi compensi sportivi (fino al 30/6) e successivamente anche compensi da lavoro sportivo (come definiti dal D.lgs 36/2021).

Quello che purtroppo il legislatore invece non chiarisce è il limite di esenzione per chi percepirà solo una delle due tipologie (cioè terminando la sua attività sportiva entro il 30/6, oppure iniziandola dopo il 1/7); la logica direbbe per il primo caso € 5.000, e per il secondo € 7.500, ma un un’ulteriore intervento chiarificatore del legislatore sarebbe opportuno e auspicabile.

Per ultimo vogliamo segnalare le novità per quello che riguarda il vincolo sportivo e la sua abrogazione; viene posticipata al 31/12/2024 per i tesseramenti “che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”.

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate dovranno adottare i relativi regolamenti entro il 31/12/2023; se non lo faranno, lo farà al suo posto l’Autorità politica delegata in materia di sport.

Pubblicato il: 24 Febbraio 2023 / Categorie: Area Gestione Associativa, News /