Con nota del 25/01/2024 il Ministero per lo Sport ha risposto alla richiesta di chiarimenti da parte del Presidente del Coni Giovanni Malagò con riferimento alla problematica emersa circa i membri del Consiglio direttivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche che non percepiscono alcuna indennità di carica e quindi svolgono tale mandato a titolo gratuito, se sono da considerarsi quali volontari e se agli stessi si applica quindi l’incompatibilità di cui all’articolo 29 del D.lgs 36/2021. Nella suddetta nota il Ministero ha chiarito e confermato che i membri del consiglio direttivo pur svolgendo gratuitamente il mandato a loro conferito dall’organo assembleare non rientrano nella categoria dei volontari sportivi e pertanto in tal caso non si ravvisano le incompatibilità di cui all’articolo 29 comma 3 del D.lgs 36/2021.
La normativa sui volontari sportivi di cui all’articolo 29 prevedendo che “le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva” aveva creato molta apprensione e dubbi nei sodalizi sportivi con riferimento ai presidenti o consiglieri che frequentemente percepiscono emolumenti per l’attività svolta in qualità di tecnici sportivi, pur non percependo compensi per la carica di amministratori, dubbi che non erano stati completamente chiariti da una precedente nota diffusa dal Ministero dello Sport proprio sulla tematica nel mese dicembre scorso.
Con la suddetta nota del 25/01/2024 indirizzata al Coni ed inviata dallo stesso alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva , alle Discipline Associate, viene quindi chiarito in maniera inequivocabile che i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall’assemblea dei soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, non si ravvisano in tali casi le incompatibilità di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ; in pratica i suddetti soggetti possono essere remunerati per l’attività svolta in qualità di lavoratori sportivi e contemporaneamente continuare a ricoprire gratuitamente la carica di consigliere di Asd o amministratore di SSD non costituendo quest’ultima attività di volontariato sportivo ma l’esercizio di una funzione elettiva sulla base di mandato specifico conferito da parte dell’assemblea dei soci.
Nella nota in questione , il Ministero evidenzia che qualora tali soggetti , oltre a svolgere il mandato di presidente o di consigliere , svolgano per il proprio ente sportivo anche attività come volontario sportivo , gli stessi allora non potranno allora in tale caso svolgere alcun incarico di lavoro sportivo per la stessa associazione o società sportiva.
Si evidenzia la necessità comunque di prestare la massima attenzione nel caso in cui l’amministratore, presidente o consigliere percepiscano emolumenti per l’attività di istruttore sproporzionati all’attività effettivamente svolta e/o non in linea con il compenso riconosciuto ad altri lavoratori con mansioni simili. In tali casi i rischi sono quelli di incorrere in eventuale conflitto di interessi o in ipotesi di indiretta distribuzione degli utili di cui all’articolo 8 del Dlgs 36/2021. Si consiglia sempre a tal fine di porre ulteriore cautela e attenzione nei casi in cui i consigli direttivi o gli organi amministrativi siano formati da soggetti legati da vincoli familiari e quindi di controllo dell’ente associativo , il tutto al fine di evitare di incorrere nel divieto d’incompatibilità e di distribuzione degli utili con rischio di contestazioni conseguente perdita di tutti i benefici fiscali e del lavoro da parte dell’ente sportivo in caso di controlli.