Si avvicina l’importante scadenza degli adeguamenti statutari prevista dal D.lgs 36/2021.

Ancora pochi giorni per poter deliberare l’adeguamento statutario dal parte delle Assemblee straordinarie degli Enti e della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Giungono notizie da parte di contribuenti ed associazioni che alcuni uffici delle Agenzie Entrate hanno esaurito gli appuntamenti in presenza per la registrazione, Per questo è importante almeno aver convocato le assemblee e deliberato entro il 30 giugno il nuovo testo statutario e registrarlo quanto prima. Si ricorda che la registrazione dello statuto effettuato dopo il 30 giugno è soggetta ad imposta di registro fissa di €. 200,00 (tale imposta era comunque dovuta per gli adeguamenti statutari che hanno riguardato anche clausole non soggette ad obbligo di modifica ai sensi del D.lgs 36/2021)

Per quanto concerne gli obblighi di modifica è importante verificare le clausole contenute nel proprio statuto che si ricorda allo stato attuale deve avvenire entro il 30 giugno 2024, termine ultimo stabilito dal legislatore della riforma. (salvo ulteriori proroghe).

Si ricorda ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 36/2021,le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Il nuovo oggetto sociale consiste pertanto ai sensi della lett.b., nell’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Inoltre l’art. 9 del medesimo decreto (Attività secondarie e strumentali), che testualmente recita:” Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.” La possibilità quindi di svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali, è pertanto subordinata alla previsione statutaria.

Un’alta novità in tema di adeguamenti statutari è rappresentata dalla disposizione del divieto di distribuzione degli utili (l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8) nella sua nuova formulazione più ampia rispetto a quella utilizzata fin d’ora ;deve essere infatti recepita la previsione di cui all’art. 8 del d.lgs. 36/21 in tema di divieto di scopo di lucro secondo cui “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”.

Un’ altra e non meno importante clausola , da riportare in ambito statutario, concerne il regime dell’incompatibilità per gli amministratori di sodalizi sportivi dilettantistici, estesa dall’art. 11, a “qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

Il testo integrale dell’art. 11 è il seguente: “. É fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”.),

Da ultimo occorre ricordare che l’obbligo di conformare il proprio statuto alle clausole previste dalla riforma rappresenta anche un’opportunità di controllare se lo stesso è conforme alla realtà dell’ente sportivo. (esempio se non vi è una bacheca sociale opportuno non riportare in statuto che le convocazioni assembleari devono essere affisse in bacheca , oppure verificare se i quorum assembleari sono ancora attuali o da variare, come le modalità di ammissioni dei soci , oppure se sono presenti tutte le clausole statutarie fiscali obbligatorie di cui all’articolo 148 TUIR, etc ).

Gli step per la modifica degli statuti sono i seguenti :

occorre indire Consiglio Direttivo per redigere la bozza del nuovo statuto;
• lo stesso consiglio o il presidente deve convocare l’’assemblea straordinaria nei termini previsti dallo statuto ed approvare il nuovo statuto modificato con il quorum statutariamente previsto;
• provvedere alla registrazione c/o l’agenzia delle entrate.

Sarà poi necessario caricare il nuovo statuto tra i documenti della società in sostituzione del vecchio nel software di tesseramento della Federazione affiliante o nell’area indicata dalla stessa Federazione o Ente di appartenenza..
Si ricorda infine che il decreto prevede un termine al 31 dicembre 2023- prorogato al 300624 per l’adeguamento degli statuti e fino a questo termine, è prevista la gratuità della registrazione se le modifiche riguardano solo quelle previste dalla Riforma. L’inosservanza di tale obbligo di adeguamento rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RNASD, per quanti vi sono già iscritti e comporta la cancellazione dallo stesso con la conseguente perdita della possibilità di accedere a benefici, fiscali e non.

Pubblicato il: 26 Giugno 2024 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, In Evidenza /