Il 16/03/26 SCADE L’OBBLIGO DELL’INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

(ANCHE PER GLI ENTI NON PROFIT , ETS e ASD/SSD)

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO

La Certificazione Unica 2026 nota anche come “CU” deve essere trasmessa entro e non oltre il 16/03/2026 in modalità telematica da parte dei sostituti d’imposta che nel 2025 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. I datori di lavoro e sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre ed a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, i modelli con riferimento all’anno di imposta 2025 da consegnare ai percipienti sempre entro il 16 marzo 2026.

Nella CU devono essere riportati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno 2025 a lavoratori dipendenti e assimilati, le eventuali ritenute e contributi, distintamente per ciascun soggetto percettore delle somme, nonché i compensi corrisposti a lavoratori autonomi sia per prestazioni professionali che per le prestazioni effettuate in maniera occasionale.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 vige l’esonero dalla presentazione della CU, relativa ai compensi per i soggetti in regime fiscale forfettario o dei minimi.

Sono obbligati all’adempimento anche tutti gli enti non profit che hanno rivestito la qualifica di datore di lavoro o sostituto d’imposta per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi o occasionali, e gli enti sportivi di cui al D.lgs 36/2021 che hanno corrisposto anche compensi da lavoro sportivo nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative e di collaborazione continuativa di natura amministrativo gestionale e occasionali. Si evidenzia che nella fattispecie sopra riportata (Cococo sportivo) l’obbligo di redazione e trasmissione della Certificazione Unica scatta anche qualora l’importo corrisposto sia stato inferiore ad €. 5.000,00, quindi anche al di sotto della franchigia previdenziale prevista dalla nuova normativa dello sport.

Si evidenzia che non devono essere ricompresi nella CU gli eventuali importi erogati dall’Ente sportivo a titolo di rimborsi di spese analiticamente documentate inerenti il vitto, l’alloggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. (c.d. piè di lista- spese di trasferta quali il vitto, l’alloggio, trasferimento ai propri sportivi dilettanti istruttori, atleti, etc) ; nelle suddette casistiche gli importi erogati non devono essere riportati nelle CU e dichiarati dal percettore.

LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

L’adempimento prevede tre scadenze distinte per l’anno 2026.

I sostituti d’imposta dovranno trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:

• entro il 17 marzo 2026 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,

• entro il 30 aprile 2026, le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale– in tal caso la norma comunque prevede l’obbligo di consegna al percipiente entro il 16.03

• entro il 31 ottobre 2026 (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta mod. 770), le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

La consegna delle Certificazioni Uniche 2026 ai soggetti percettori dei compensi, indipendentemente dalla scadenza prevista per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata entro il 16 marzo 2026.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CU

La certificazione unica deve essere presentata esclusivamente per via telematica e può essere trasmessa:

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA CU AL PERCETTORE (SOSTITUITO)

La Certificazione Unica 2026 contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati –salvo casi particolari.

Con riferimento alle specifiche modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile consegnare ovvero “rilasciare” al contribuente la certificazione in formato elettronico e quindi mediante strumenti elettronici ( quali ad esempio posta elettronica) a condizione che il destinatario abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti e che sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Rimane, dunque, sempre l’onere al sostituto d’imposta (associazione, ente, società) di accertarsi che i soggetti percipienti si trovino nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06). Nell’ipotesi in cui vi siano dei dubbi dell’avvenuta ricezione del destinatario attraverso la suddetta modalità informatica consigliamo di utilizzare ulteriori metodi alternativi (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare le sanzioni previste per l’omessa o tardiva consegna delle CU.

SANZIONI PREVISTE PER L’OMESSA, ERRATA,TARDIVA TRASMISSIONE

L’aspetto sanzionatorio non è da sottovalutare in quanto molto oneroso rispetto alla formalità dell’adempimento. Per ogni certificazione unica omessa, tardiva errata o infedele viene prevista la sanzione di 100 euro. Nel caso in cui la CU venga trasmessa entro i termini di scadenza previsti ma riportante eventuali errori, la sanzione non viene applicata se la certificazione è corretta e nuovamente trasmessa entro i cinque giorni successivi al termine di scadenza originario. Infine, qualora la correzione venga effettuata oltre 5 ma entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E del 31.05.2024, ha ritenuto ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.