Importanti modifiche sono state apportate alle disposizioni che regolano il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) dalla Legge 104 del 4 luglio 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2024, modifiche riguardanti varie tematiche in ambito civilistico, fiscale e del lavoro.

Infatti, la novella normativa apporta modifiche a diversi articoli del D.lgs.  n. 117/2017 ed in particolare ai seguenti:

  • Art. 6 – Attività diverse
  • Art. 11 – Iscrizione
  • Art. 13 – Scritture contabili e bilancio
  • Art. 24 – Assemblee
  • Artt. 30 e 31 – Organo di controllo e revisione legale dei conti
  • Art. 36 – Risorse
  • Art. 41 – Reti associative
  • Art. 47 Iscrizione al RUNTS
  • Art. 48 – Contenuto e aggiornamento RUNTS
  • Art. 101 – Norme transitorie e previsioni per le ONLUS

Vediamo in sintesi le più importanti modifiche che sono in vigore dal 3 agosto 2024

POSSIBILITA’ DI ACQUISIZION E DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA PER LE IMPRESE SOCIALI

La lettera b) dell’art. 4, L. 104/2024 provvede ad integrare l’articolo 11, comma 3 CTS prevedendo che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), risulta efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 CTS.

Riguardo poi alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, sempre l’articolo 4 L.104/2024 dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

ATTIVITA’ DIVERSE E SPONSORIZZAZIONI

La novella legislativa dispone un’integrazione dell’articolo 6 del Dlgs 117/2017 a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Ras e che siano Ets, con riferimento alle condizioni di esercizio delle attività diverse rispetto alle attività di interesse generale previsto per gli ETS, riguardo ai proventi che derivano da sponsorizzazioni e altre attività (promo pubblicitari”), cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

Viene stabilito in pratica che per gli enti iscritti anche al Registro Nazionale delle attività sportive (RAS) e che rivestono anche la qualifica di Enti del Terzo settore, i suddetti proventi da attività secondarie sono esclusi dal computo dei limiti e criteri che saranno previsti con Decreto del Presidente del Consiglio, a condizione che gli stessi vengano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

MODIFICA ALL’ART. 13 “SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO”

Vengono apportate modifiche all’articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017, in particolare:

  • per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene innalzato a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

  • gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, così come prescritto dal D.M. n.39/2020;

  • viene ammessa la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Questa disposizione consente di fornire un documento più consono alla disciplina degli Ets.

POSSIBILITA’ DI SVOLGERE LE ASSEMBLEE DEI SOCI IN VIA TELEMATICA

Viene prevista attraverso una modifica dell’articolo 24, comma 4, del Codice del Terzo settore, la possibilità dell’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo Settore, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità̀ dell’associato che partecipi e voti e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento; alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto preveda l’espressione del voto per corrispondenza.

INNALZATI I PARAMETRI PER L’OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGLE DEI CONTI

Vengono modificati i requisiti in termini numerici scaturenti dalle voci del bilancio e delle unità lavorative che determinano o meno l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute del Terzo settore e dell’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni e fondazioni del Terzo settore, limiti prescritti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Per quanto concerne l’Organo di controllo sono aumentati i requisiti numerici al di sotto dei quali non vi è obbligo del suddetto organo:

    • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;

    • i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passa da 220.000 a 300.000 euro;

    • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 a 7 unità.

Per quanto concerne l’obbligo di nomina del revisore dei conti sono stati aumentati i requisiti per i quali non vi è obbligo del suddetto organo:

    • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;

    • i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;

    • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 a 20 unità.

Si evidenzia in merito la circolare n. 6 del 9 agosto 2024 del Ministero del lavoro la quale fornisce importanti chiarimenti in riferimento all’interpretazione e applicazione delle novità normative e degli effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo Settore.

MODIFICA DEL LIMITE MASSIMO DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO NELLE APS (MODIFICA ART.36)

Risulta modificato anche l’articolo 36 del D.lgs. 117/2017, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo instaurabili con le associazioni di promozione sociale; il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati viene elevato da cinque a venti punti percentuali. Si ricorda che ai sensi del citato articolo, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo il requisito dell’incompatibilità del volontario dell’ente e del suddetto limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

LE MODIFICHE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, I TERMNI DEL DEPOSITO DEI RENDICONTI E BILANCI NEL RUNTS

Risultano importanti modifiche anche agli articoli 47 e 48 del CTS per quanto concerne le domande di iscrizione al Runts e per quanto concerne i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore. A seguito delle modifiche normative introdotte, viene data la possibilità ai legali rappresentanti degli Enti del terzo settore di delegare in varie modalità (piena o parziale) terzi al fine di operare all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Si evidenzia che allo stato attuale la funzione di delega non risulta ancora inserita all’interno del Registro così come anche evidenziato da una recente interrogazione parlamentare. Infatti, l’interrogazione che fa seguito alle insistenti richieste di urgenti interventi normativi da parte della categoria degli studi professionali, ha avuto ad oggetto proprio la sollecitazione di un intervento celere dei Ministeri competenti al fine di inserire una funzione di delega all’interno della piattaforma che semplifichi le comunicazioni e le variazioni degli enti iscritti. La suddetta interrogazione parlamentare ha inoltre avuto ad oggetto la richiesta di chiarimenti sulle modalità di autentificazione digitale per accedere ai servizi.

Per quanto concerne l’obbligo del deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, la modifica normativa introduce la possibilità della previsione che tale adempimento debba avvenire ogni anno presso il Runts nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre, viene previsto sempre in tema di deposito che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il suddetto adempimento debba essere effettuato presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione.

Nel caso in cui non siano espletati i suddetti adempimenti e quindi di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini previsti, l’Ufficio del Registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE ITALIA SOCIALE

La Legge 104/2014 interviene prevedendo l’estinzione della Fondazione Italia sociale istituita dalla Legge 106/2016 all’articolo 10.

ESONERO DELLA RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUCCESSIONI E DONAZIONI

Le novità legislative intervengono anche per quanto concerne la solidarietà fiscale in materia di imposta di successioni e donazioni. Attraverso la modifica del D.lgs. n. 346/1990 viene prevista l’esclusione della responsabilità solidale degli eredi con riferimento al versamento dell’imposta sulle successioni e donazioni dei soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni e del Cts. Si ricorda che proprio D.lgs. 117/2017 all’art. 82, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore sui beni immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.