contributo dell’esperto avv.Maria Luisa Garatti

COSA È IL SAFEGUARDING: In ambito sportivo con il termine Safeguarding si è soliti fare
riferimento all’insieme di misure di prevenzione e presidi di controllo volti a tutelare gli atleti,
soprattutto se minori, contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: la norma statuale (Art. 33, comma 6, del D. Lgs n.
36/2021) fa riferimento al Responsabile della protezione dei minori mentre la Delibera del
CONI n. 255 del 25 Luglio 2023 indica le seguenti figure:
– Responsabile per le politiche di Safeguarding per le Federazioni Sportive (indicato anche come
“Safeguarding Office(r)”);
– Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni per le Associazioni Sportive.
Peraltro, considerato che la sopra richiamata Delibera del CONI n. 255 prevede per le
Associazioni e Società Sportive affiliate l’obbligo di nominare il Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni “anche ai sensi dell’art. 33, comma 6 del D. lgs. n. 36/2021”, si ritiene
che la figura del Responsabile della protezione dei minori coincida con quella del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni.
RESPONSABILE SAFEGUARDING: REQUISITI E COMPETENZE
Le caratteristiche di questa nuova figura, in assenza del decreto attuativo previsto dall’articolo
33, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2021 1
, sono state delineate dal CONI: dovrà essere
garantita l’indipendenza e la terzietà del Responsabile nominato, con il fine di evitare ogni
possibile forma di conflitto di interesse rispetto all’attività svolta dall’associazione o dalla società
sportiva dilettantistica per la quale svolge l’incarico.
1 la disposizione di cui sopra prevede quanto segue: Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull’impiego dei minori in
attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l’Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi
adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori,
allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui
al primo periodo prevede l’obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all’ente affiliante di appartenenza, in sede di
affiliazione e successiva riaffiliazione.
La mancata adozione del decreto attuativo, dal quale si attendono dettagli sugli adempimenti in carico di ASD e SSD, è stato uno dei
motivi principali alla base della proroga dell’obbligo dal 1° luglio alla fine dell’anno, comunicata dal CONI con la delibera 159/89 del
28 giugno.
Né il legislatore né il CONI individuano le categorie professionali nell’ambito delle quali le
Associazioni e le Società Sportive debbano o possano scegliere il Responsabile contro gli abusi.
Le Associazioni e le Società Sportive dovranno designare il Responsabile conto gli abusi con
molta attenzione, in considerazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico, della
delicatezza dei casi, della necessità di garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di
prevenire in futuro contestazioni di culpa in eligendo (nel designare un soggetto non idoneo) e
delle responsabilità che ne derivano.
È quindi chiaro che, alla luce dei requisiti richiesti e delle implicazioni derivanti dalla nomina, il
Responsabile contro gli abusi dovrà essere un soggetto preparato sotto diversi profili (giuridico e
psicologico), competente, autonomo ed indipendente, cui deve essere richiesta la produzione del
certificato penale del casellario giudiziale.
Pur non essendo previsto un esplicito divieto di nomina la condizione di terzietà suggerisce
di indicare soggetti esterni, che dovranno essere dotati di competenze specifiche sul fronte
educativo, psicologico, relazionale ma anche dal punto di vista giuridico e legale.
COSA FA IL RESPONSABILE SAFEGUARDING?
Il Responsabile Safeguarding deve garantire la sicurezza e il benessere degli atleti e prevenire
e gestire casi di abuso, violenza e discriminazione.
Il Responsabile nominato dall’ente dovrà monitorare e ricevere le segnalazioni su situazioni di
rischio, anche potenziali e pertanto è richiesto che ogni ASD e SSD implementi
specifiche procedure di segnalazione – da descrivere in maniera puntuale nel codice di
condotta o regolamento interno – che garantiscano riservatezza e rapidità nella trasmissione
delle comunicazioni.
Il Responsabile farà da collante tra l’associazione o la società designante e il Safeguarding
Officer dell’ente di affiliazione con l’obiettivo di collaborare in caso di segnalazioni di abusi,
violenze o discriminazioni.
ADEMPIMENTI DELLA ASD/SSD
L’associazione o la società dovranno dare notizia della nomina del Responsabile mediante
pubblicazione sull’homepage del sito e in mancanza attraverso la comunicazione sulle pagine
social sia mediante affissione presso la sede dell’ente qualora esistente.
Inoltre, dovrà essere comunicato il nominativo al Safeguarding Officer della Federazione di
affiliazione o agli Ente di promozione sportiva e Disciplina sportiva nazionale di riferimento.
Non da ultimo, dovrà inoltre essere consegnata una copia del Modello di organizzazione e
gestione dell’attività sportiva oltre che del Codice di Condotta a chiunque frequenti
l’associazione, quindi a tutti gli iscritti, soci, lavoratori, tesserati e volontari.
COSA SUCCEDE SE IL RESPONSABILE SAFEGUARDING NON VIENE
NOMINATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024?
La mancata nomina del responsabile Safeguarding costituisce una violazione degli obblighi
normativi e delle prescrizioni del CONI.
Il Safeguarding officer federale, una figura istituita proprio per vigilare su questi aspetti,
potrebbe segnalare la violazione al Segretario generale e all’ufficio del Procuratore federale.
Secondo il regolamento del CONI, le violazioni in materia di safeguarding policies, inclusa la
mancata nomina del responsabile, costituiscono una violazione dei doveri di lealtà, probità e
correttezza.
Inoltre, non avere questa figura potrebbe esporre l’associazione e/o società a rischi reputazionali
e legali, soprattutto in caso di eventuali incidenti o controversie legate ad abusi, violenze o
discriminazioni. In tali situazioni, l’assenza del responsabile Safeguarding potrebbe essere
interpretata come una negligenza nell’adozione di misure preventive adeguate.
Inoltre, ogni Federazione, DSN e EPS nelle proprie linee guida hanno previsto determinate
sanzioni che possono arrivare fino alla revoca dell’affiliazione alla Federazione, Disciplina
sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva di riferimento.
La FIGC ha deliberato la modifica dei commi 7 e 8 dell’articolo 10 del “Regolamento FIGC per
la prevenzione e il contrasto contro abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati.2
Il DL 36/2021 prevede infatti “l’obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione
dei minori all’ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione”.
ALTRI OBBLIGHI
L’obbligo di nomina del Responsabile Safeguarding si lega a un ulteriore adempimento che ha
interessato gli enti del settore sportivo e scaduto il 31.08.2024 e cioè l’obbligo di adozione
di Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta elaborati da ogni associazione
e società sportiva sulla base delle linee guida emanate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva e benemerite.
I modelli organizzativi, oltre a evidenziare diritti e doveri di tutti i tesserati e le tesserate,
individuano i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione e della gestione dei rischi di
abuso, violenza e discriminazione, così come le procedure di nomina del Responsabile
Safeguarding, i suoi ruoli e le sue funzioni all’interno dell’ASD o SSD.
2 https://www.figc.it/media/256277/regolamento-safeguarding-figc-aggiornato-al-10-dicembre-2024.pdf
Nei MOCAS è inoltre dettagliata la procedura di segnalazione di comportamenti lesivi nei
confronti di tutti i tesserati e le tesserate, in particolare se minorenni, così come il relativo
sistema sanzionatorio.
I modelli diventano quindi uno strumento sia di prevenzione che di gestione delle aree di
rischio e i suoi contenuti saranno quindi alla base anche del lavoro del Responsabile delle
politiche di Safeguarding.
Avv. Maria Luisa Garatti