LE PRIME SCADENZE DEL LAVORO SPORTIVO ENTRO IL 31/10/2023 E LE PRIME INDICAZIONII DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36 (come già modificato con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n.163), 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019). Il 25 ottobre l’Ispettorato nazionale del Lavoro con circolare 2/2023 ha fornito le prime indicazioni operative al personale ispettivo sulle novità introdotte sul lavoro sportivo. La circolare costituisce un vademecum riepilogativo sulle nuove disposizioni per gli ispettori del lavoro, non apporta alcuna novità sostanziale rispetto al dettato normativo con riferimento ai chiarimenti attesi dagli operatori del settore , anzi in alcuni passaggi riporta alcune imprecisioni rispetto alla norma. Ci si riferisce ad esempio nella parte in cui la circolare dichiara ancora non ancora operativo il Registro dello Sport per le comunicazioni preventive dei rapporti di collaborazione sportive mentre lo stesso almeno per i suddetti adempimenti risulta in funzione da diverso tempo.

Alla luce dell’ultimo decreto correttivo e dei chiarimenti dell’INL di cui forniremo eventuali ulteriori contributi, si offre una sintesi delle novità del “lavoro sportivo” con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuata, con l’avvertenza che si resta ancora in attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’INPS e dall’ Agenzia delle Entrate , dal Ministero dello Sport e soprattutto di auspicabili semplificazioni e sanatorie per inadempimenti e altre violazioni nella prima fase di entrata in vigore di tale delicata normativa.

Il Lavoro Sportivo

Come noto, il D.lgs. 36/2021 ridefinisce completamente la disciplina del Lavoro Sportivo a far data dal 1° luglio 2023, anche attraverso l’abolizione dell’art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR, norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi nell’ambito dello sport dilettantistico fino all’entrata in vigore della nuova riforma. L’articolo 25 del D.lgs. 36/2021 identifica quali “Lavoratori Sportivi” le seguenti figure:

-gli Atleti;

-gli Allenatori;

-gli Istruttori;

-i Direttori Tecnici;

-i Direttori Sportivi;

-i Preparatori Atletici;

-i Direttori di Gara;

-ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

In base ai Regolamenti tecnici — fermo il necessario requisito del tesseramento in corso di validità le FSN e le DSA, anche paralimpiche, sono tenute a comunicare le “mansioni necessarie” per lo svolgimento delle singole discipline sportive al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale elenco è approvato con Decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: sarà cura del Dipartimento per lo Sport curarne poi la tenuta e l’aggiornamento. In mancanza della comunicazione annuale dell’ente affiliante, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce che gli unici destinatari delle suddette prestazioni sportive possono essere: un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (“RAS”), le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa, altro soggetto tesserato.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (commercialisti, avvocati, geometri, psicologi etc ).

Non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alle competizioni sportive o meglio le cui prestazioni non siano di carattere esclusivamente sportivo (manutentori , addetti pulizie etc ) e riconosciute come tale e per i quali, salva diversa ulteriore previsione degli emanandi regolamenti tecnici degli Organismi affilianti , trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinati.

L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:

-rapporto di lavoro subordinato;

-rapporto di lavoro autonomo professionale (partita Iva);

-rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (COCOCO).

Si evidenzia che gli enti sportivi, allorquando instaurano un rapporto di lavoro sportivo — a prescindere dalla forma con tesserati chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori sono tenuti a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale”. La circolare dell’Ispettorato del lavoro alla pagina 8 riporta testualmente il testo di legge in merito al suddetto obbligo ..” la richiesta del casellario giudiziale da parte del soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” . Dalla lettura testuale del dettato normativo sorge il dubbio ma solo parere di chi scrive che tale certificato debba essere richiesto anche ai “volontari” che abbiano contatti diretti con i minori. In ogni caso sarebbero auspicabili eventuali chiarimenti in merito, dai ministeri competenti vista la delicatezza della materia e l’aspetto sanzionatorio. Ad ogni modo il certificato può essere richiesto dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità‘ tramite istanza (anche online) a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato”.

In questa sintesi come già detto all’inizio della presente , oggetto di trattazione è la forma della collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto, si tralascerà la trattazione del lavoro sportivo nella forma subordinata così come in quella del lavoro autonomo professionale (partita iva) e del volontario sportivo.

Le collaborazioni coordinate e continuative sportive dilettantistiche

Nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l’art. 28 del D.lgs. 36/2021 stabilisce una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti Federali. Il significato della suddetta “presunzione” è quello che il rapporto di lavoro può assumere la forma della co.co.co. anche quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, superino le 24 ore settimanali; in tal caso, però, sarà il datore di lavoro (quindi l’ente sportivo) a dover dimostrare la genuinità del rapporto (prestazioni esclusivamente personali e continuative, pur in presenza dell’elemento dell’etero-organizzazione, purchè coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva).

Di seguito si fornisce una sintesi degli adempimenti relativi all’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro sportivo co.co.co:

  • l’Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RAS i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione al registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l’impiego. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. Tali comunicazioni sono effettuate, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. In via eccezionale è stato previsto che le comunicazioni al RAS delle collaborazioni coordinate e continuative instaurate dal periodo luglio 2023 – settembre 2023 possono essere effettuati entro E NON OLTRE il 31 ottobre 2023;

  • l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (“LUL”) può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del RAS. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. L’iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;

  • l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel RAS. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Il trattamento fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative

Il D.lgs. 36/2021 introduce una nuova forma di tassazione ai fini IRPEF, oltre all’obbligo di copertura previdenziale per i lavoratori sportivi.

SCHEMA DI TASSAZIONE /CONTRIBUTI

Compensi Ritenuta IRPEF INPS* INAIL

da € 0 a € 5.000,00 NO NO NO NO

da € 5.000,01 a € 15.000,00 NO 27,03% NO

oltre i 15.000,00 Scaglioni IRPEF 27,03% NO

*Fino al 31/12/2027, l’aliquota INPS si applica al 50% dell’imponibile contributivo (IVS) 12,50%.

Ai fini del trattamento fiscale e previdenziale dei compensi riconosciuti, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Le collaborazioni coordinate e continuative – Trattamento assicurativo

Ai lavoratori sportivi titolari di co.co.co. si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria connesso al tesseramento già prevista ai sensi dell’art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le co.co.co. sportive non sono dunque soggette all’assicurazione INAIL neppure in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui.

Le collaborazioni coordinate e continuative – Controlli medici e sicurezza sul lavoro

La disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica anche ai lavoratori sportivi, in quanto compatibile con le concrete modalità di esercizio delle prestazioni sportive. L’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici. Un DPCM o un Decreto dell’Autorità delegata in materia di sport disciplinerà le disposizioni sui controlli medici, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Viene precisato che il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 (c.d. “medico del lavoro”) effettua la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Il medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro non sono applicati i principi della sorveglianza sanitaria (che avrebbe comportato anche la visita medica preventiva) e non sono erogate le attività di formazione: in ogni caso, questi, relativamente ai rischi propri delle attività da questi svolte e con oneri a loro carico, possono beneficiare della sorveglianza sanitaria ovvero partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Vista la delicatezza e incertezza della normativa sulla materia si consiglia di farsi assistere da professionista esperto in normativa di sicurezza del lavoro in ambito sportivo.

Collaborazioni a carattere amministrativo gestionale

I collaboratori a carattere amministrativo gestionale non rientrano nella categoria dei Lavoratori Sportivi, ma beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali precedentemente descritte. Anche per tali rapporti di collaborazione si applica l’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS. A differenza di quanto previsto per il Lavoratore sportivo, la collaborazione a carattere amministrativo gestionale è sottoposta alla disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL. (ex art. 5, co. 2-3, D.lgs. n. 38/2000), per cui il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore sportivo.

Analogamente a quanto previsto per il lavoratore sportivo vengono esclusi dal campo di applicazione della disciplina delle co.co.co. amministrativo-gestionali coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad es. dottore o ragioniere commercialista). Gli adempimenti relativi alla instaurazione e alla gestione del rapporto di collaborazione non possono essere espletati tramite il “Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”.

Possono essere considerati collaboratori amministrativo-gestionali, a titolo esemplificativo, gli addetti alla raccolta delle quote versate dagli associati, tesserati, praticanti e gli addetti alla tenuta della prima nota contabile ed alla corretta conservazione dei documenti amministrativi. Non si applica la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa di cui al lavoro sportivo dilettantistico (24 ore settimanali e coordinamento tecnico-sportivo delle prestazioni) ed anche per tale ragione, particolare attenzione deve essere pertanto prestata nell’ utilizzo di tale forma di lavoro (che si ricorda trattasi sempre di lavoro autonomo) a che non si realizzino di fatto indici di subordinazione.

Dipendenti delle amministrazioni pubbliche

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare in qualità di:

-volontari

-lavoratori sportivi

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle ASD/SSD, delle FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, come sopra descritto relativamente ai rimborsi. Se, invece, l’attività dei dipendenti pubblici si qualifica come “lavoro sportivo” e prevede il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta’’. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. silenzio assenso). I dipendenti pubblici possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Pubblicato il: 29 Ottobre 2023 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro /