LA RIFORMA DELLO SPORT PUO’ PARTIRE

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale (al n. 206 del 4 settembre 2023) il secondo decreto correttivo contenente integrazioni e modificazioni ai vari Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Allo stato attuale sembrerebbe delineata in maniera definitiva “ la corposa” riforma dello sport anche se si attendono le pubblicazioni dei vari decreti attuativi previsti nei suddetti decreti legislativi e soprattutto le interpretazioni dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. Tali Enti ad oggi non si sono ancora espressi o fornito chiarimenti in merito all’epocale riforma. Nell’attesa degli auspicati chiarimenti si forniscono alcune indicazioni sintetiche, sui principali punti della riforma dello sport integrata dal D.lgs n. 120 del 29/08/2023 con particolare attenzione al lavoro sportivo. In articolo di prossima pubblicazione tratteremo gli altri temi di interesse emergenti dalla riforma , tra i quali citiamo ad esempio le modifiche obbligatorie da apportare agli statuti dei sodalizi sportivi entro il 31/12/2023.

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Per quanto concerne il lavoro sportivo il correttivo ha confermato quanto già riportato dalle notizie e rumors in circolazione nei mesi estivi. Con riferimento al contratto di collaborazione coordinato e continuativo sportivo , nuova tipologia di rapporto di lavoro sportivo emergente dalla riforma e che sarà il più utilizzato dai sodalizi , viene previsto l’innalzamento del limite di 24 ore settimanali utile per usufruire della presunzione legale di rapporto di co.co.co. sportivo dilettantistico considerando escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Questa modifica, molto attesa dagli operatori prevede quindi l’innalzamento da diciotto a ventiquattro ore della soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Occorre sempre ricordare che il superamento delle 24 ore non preclude la genuinità del rapporto come lavoro autonomo e la validità del contratto ma in tal caso non potrà operare la presunzione legale di lavoro autonomo e graverà sul committente e cioè l’Ente sportivo , l’onere di dimostrare la natura autonoma del contratto. Si ricorda infine l’importante possibilità prevista dal D.lgs 36/2021 di certificare i contratti di lavoro tramite indici concordati in sede di contratto collettivo tra gli Enti affilianti e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori.

Non è ancora chiarito in maniera definitiva se le 24 ore si intendono come media settimanale, o come limite assoluto, cosa non di poca importanza.

Con riferimento alla figura del lavoratore sportivo il correttivo chiarisce innanzitutto che tutti i lavoratori sportivi devono essere tesserati. Oltre alle sette figure dei lavoratori sportivi “tipizzate” ed espressamente elencate dal Dlgs 36/2021 (atleta, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, arbitro) viene previsto a seguito delle modifiche apportate dal correttivo (tramite la modifica dell’articolo 25 del D.lgs 36/2021) con riferimento alle figure del lavoratore sportivo non tipizzate (i tesserati che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo svolgendo mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva) che, le suddette figure saranno individuate solo sulla base dei regolamenti tecnici redatti dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e comunicate annualmente tramite il CONI ed il CIP ed inserite in apposito elenco approvato dal Ministero dello Sport, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il correttivo elimina pertanto la possibilità degli Enti affilianti di procedere a redigere di fatto mansionari/elenchi in autonomia creando di fatto svariate figure di lavoratori sportivi, prevedendo invece la creazione di un unico elenco tenuto e pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport contenente le mansioni svolte dalle figure individuate sulla base dei regolamenti tecnici degli Organismi sportivi ritenute necessarie allo svolgimento delle varie discipline riconosciute.

Il correttivo stabilisce inoltre che non saranno considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono una professione la cui abilitazione è stata rilasciata al di fuori dell’ordinamento dello sport e che per l’esercizio della suddetta professione devono essere iscritti in albi professionali. (si pensi ad. esempio ai medici).

Viene anche eliminata quella che veniva considerata un’importante agevolazione con riferimento alla non obbligatorietà dell’adempimento della comunicazione preventiva al Registro delle attività sportive dell’instaurazione dei rapporti di co.co.co. sportivi che non superano i 5.000,00 euro.

In caso di instaurazione di rapporti di cococo sportivi di qualsiasi importo e pertanto anche per quelli recanti la previsione di compensi inferiori ad €. 5.000,00 annui viene ora previsto l’obbligo di comunicazione obbligatoria all’interno dell’area riservata presente nel Registro dello Sport , adempimento equivalente alla comunicazione presso il centro per l’impiego; i sodalizi sportivi sono tenuti quindi alla comunicazione al Registro dello Sport entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto sportivo.

MORATORIA CONCESSA PER GLI ADEMPIMENTI

Per tutti gli adempimenti obbligatori riferiti ai contratti di collaborazione sportiva dilettantistica (quali la denuncia dell’instaurazione dei rapporti sportivi , i versamenti dei contributi previdenziali etc ) riferiti al solo periodo luglio – settembre 2023 viene stabilito nella prima fase di applicazione che gli stessi possano essere eseguiti entro il 31/10/2023. Si ricorda che a regime gli adempimenti suddetti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo dall’instaurazione dei rapporti sportivi utilizzando la piattaforma dedicata del Registro delle attività sportive, che come già ricordato equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo alle comunicazioni al centro per l’impiego.

Il correttivo-bis ha inoltre previsto per quanto riguarda la tenuta del Libro Unico del Lavoro la possibilità di iscrizione anche in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l’anno 2023) utilizzando sempre l’applicativo contenuto nell’area riservata del Registro delle attività sportive, rimanendo anche escluso l’obbligo di elaborazione dei cedolini paga per importi annuali entro la soglia considerata dal legislatore di “esenzione “ fiscale “ fino ad €. 15.000,00.

E’ importante evidenziare che i rapporti di collaborazione amministrativa gestionale (di cui all’art.37 del D.lgs 36/2021) restano esclusi dalla disciplina del lavoro sportivo pur potendo usufruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le co.co.co. sportive; il sodalizio o l’ente sportivo che instaura infatti un rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale con un soggetto per lo svolgimento dei compiti tipici di tale rapporto quali ad esempio l’attività di segreteria , di redazione della prima nota , per la raccolta di quote sociali etc , dovrà effettuare i relativi adempimenti in materia di lavoro ordinario utilizzando i canali tradizionali quali il Centro per l’Impiego (es. per le comunicazioni preventive da comunicare almeno entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto “Unilav”) dovrà elaborare mensilmente il cedolino paga e per tali rapporti dovrà essere obbligatoriamente aperta posizione Inail.

DIPENDENTI PUBBLICI

Per quanto concerne l’autorizzazione allo svolgimento del lavoro sportivo per i dipendenti pubblici viene previsto ai fini del perfezionamento della stessa un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Allo spirare del suddetto termine senza che sia pervenuta alcuna formale autorizzazione o eventuale rifiuto da parte dell’Amministrazione di appartenenza, la stessa si intende comunque ottenuta prevedendosi espressamente il meccanismo del silenzio-assenso.

Se le prestazioni che i dipendenti pubblici forniranno ai sodalizi sportivi di appartenenza saranno gratuite , spontanee e quindi gli stessi opereranno come “volontari sportivi“ (i quali si ricorda non possono essere retribuiti in alcun modo ad eccezione della possibilità di ricevere il mero rimborso delle spese documentate per le spese di vitto e alloggio viaggio , trasporto sostenute in occasione di prestazioni al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente) al di fuori dell’orario di lavoro, gli stessi potranno semplicemente comunicare l’instaurazione del rapporto preventivamente alla propria Amministrazione di competenza.

INAIL

Viene recepita con la pubblicazione del correttivo la richiesta di gran parte del mondo sportivo in merito all’esenzione dell’Inail per tutti i rapporti di collaborazione coordinata continuativa sportiva e per qualsiasi importo. Trattasi di un’importante semplificazione in termini di adempimenti e di costi per i sodalizi sportivi che instaureranno rapporti di co.co.co. sportivi. Il legislatore ha ritenuto sufficiente la copertura dell’obbligo assicurativo già prevista dall’art. 51 legge 289/2002 e contenuta pertanto nel tesseramento degli Organismi affilianti.

Si chiarisce che l’esenzione dell’Inail si applica solo per le co.co.co. sportive dilettantistiche e come già ricordato non anche per i rapporti di lavori subordinati sportivi e nemmeno per i contratti di collaborazione amministrativa gestionale che saranno oggetto di obbligo di apertura di posizione Inail e del pagamento del relativo premio sulla base dell’adempimento dell’autoliquidazione Inail previste per il mese di febbraio di ogni anno.

 

Irap

Un ‘altra importante agevolazione inserita dal correttivo riguarda l’Irap. Viene previsto che i singoli compensi dei co.co.co. erogati dalle asd/ssd fino all’importo di € 85.000,00 non costituiranno base imponibile ai fini dell’Irap.

 

Prestazioni occasionali

Il decreto ha inoltre introdotto il comma 3-Bis all’art. 25, che ha previsto la possibilità per tutti i sodalizi sportivi , gli Organismi sportivi , il Coni , il Cip e Sport e Salute spa, ricorrendone i presupposti, di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Volontari

Viene confermata la figura del Volontario, le cui prestazioni in ambito sportivo non possono essere retribuite in alcun modo. Possono invece essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, entro i limiti eventualmente previsti dai regolamenti interni. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili. Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi altra forma di lavoro retribuito con il medesimo ente. I volontari dovranno essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.

 

Certificato penale e nomina responsabile protezione minori

Si conferma in caso d’instaurazione di rapporti di “lavoro sportivo” la previsione dell’obbligo di richiesta del certificato penale del Casellario Giudiziale per tutti coloro che hanno contatti con i minori all’interno dei sodalizi sportivi. I sodalizi sportivi hanno l’obbligo quindi di richiedere preventivamente all’inizio del rapporto il certificato penale del Casellario Giudiziale dei propri collaboratori/lavoratori” come previsto dal D.lgs. 39/2014 ed è importante sottolineare che per la richiesta dei suddetti certificati a parere di chi scrive vige l’esonero dall’imposta di bollo prevista per i sodalizi sportivi

 

SICUREZZA SUL LAVORO

Gli adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro costituiscono un obbligo a carico degli enti che instaurano rapporti di lavoro sportivo. Il lavoratore sportivo è soggetto all’obbligo delle visite mediche sanitarie e controlli medici a tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive a competenza del medico specialista in medicina dello sport. L’idoneità dell’attività ove non riferita all’esercizio di attività sportive è rilasciata dal medico competente, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Il decreto correttivo inserisce inoltre la previsione riferita ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila Euro l’applicazione delle disposizioni agevolate dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, comma 2, il quale prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro. In tal caso il lavoratore può beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro con oneri a suo carico.

Si rinvia per la delicatezza della materia a successivi chiarimenti ed approfondimenti da parte di esperti del settore.

 

 

Pubblicato il: 18 Settembre 2023 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, In Evidenza /