Nel calcolo del plafond previsto dalla legge 398/91 occorre considerare i ricavi di natura commerciale effettivamente incassati dalle associazioni (nel caso specifico nella sentenza viene trattato il caso di una asd) escludendo i corrispettivi fatturati ma non ancora incassati. Ai fini del computo del plafond per l’applicazione del regime agevolato di cui alla L. 398/1991 trova applicazione il criterio di cassa ma non quello “allargato” come invece prescritto dall’Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi, con la conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati.
Questo importante principio di diritto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con recente sentenza n. 22440/2022 del 15 luglio.
La sentenza risulta molto importante proprio per il fatto che contraddice le tesi e le posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai documenti di prassi emanati ed in particolare modo con l’ultima Circolare n. 18 del 2018.
Nella suddetta circolare secondo l’Agenzia delle Entrate nel computo del plafond e quindi del limite dei 400.000 Euro necessari al mantenimento e al diritto di utilizzare le agevolazioni previste della Legge 398/1991 occorre fare riferimento ad una sorta di principio di cassa “allargato”; nel documento citato viene preso ad esempio il caso di un’associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che abbia percepito al 20 dicembre dell’anno “n” corrispettivi per 380.000 euro e che il 27 dicembre dello stesso anno “n” abbia emesso una fattura per operazioni di sponsorizzazione per un importo imponibile pari ad 40.000 euro, riscosso il successivo 15 gennaio dell’anno “n+1”. In tale ipotesi, i proventi pari a 40.000 euro, fatturati nell’anno “n” ma percepiti nel successivo anno “n+1”, concorrono secondo l’Agenzia comunque al calcolo del plafond di 400.000 euro relativamente all’anno “n”, determinando, nel caso di specie, un superamento di detto plafond .
Pertanto secondo l’Agenzia delle Entrate ai fini del mantenimento del regime agevolato forfettario occorre considerare nel calcolo del plafond non solo le fatture ed i ricavi commerciali incassati ma anche gli importi delle fatture emesse ed incassate in periodi successivi.
Nella controversia trattata dalla Suprema Corte di Cassazione l’Amministrazione finanziaria avvalendosi delle proprie interpretazioni ed indirizzi sopracitati disconosceva il regime agevolato ex L. 398/91 ad un’associazione sportiva dilettantistica in conseguenza del superamento del limite, ragguagliato ad anno, dei proventi derivanti dall’attività commerciale. Secondo l’Agenzia delle Entrate , il computo del plafond di 250.000 euro – limite in vigore fino al 2016 incrementato successivamente dall’anno 2017 – avrebbe dovuto seguire il criterio di cassa allargato con riferimento a tutte le operazioni fatturate.
La Cassazione va proprio contro il principio prescritto dall’Agenzia delle Entrate affermando invece la correttezza dell’applicazione del regime di cassa “puro” (senza considerare quindi le operazioni fatturate ma non ancora incassate) nel calcolo del plafond per le Associazioni sportive dilettantistiche giustificando l’utilizzo di tale criterio agevolato sia per il tenore letterale della norma istitutiva – l’art. 1 Legge 398/91- ed anche “quale espressione del riconoscimento, da parte dello Stato, di “aggregazioni sociali ritenute meritevoli in quanto volte al perseguimento di scopi di pubblico interesse in assenza di finalità lucrative e che perseguono finalità socialmente rilevanti”.
Ma l’importanza della sentenza a parere di chi scrive è il principio fondamentale che viene confermato dalla Corte in merito al mero valore “di indirizzo per gli uffici “ delle circolari nel sistema tributario italiano. Infatti secondo costante giurisprudenza – come riporta la Suprema Corte – le circolari non sono fonti di diritti e né di doveri per il contribuente e quindi non vincolano il contribuente stesso , essendo semplici atti di indirizzo della condotta degli uffici a cui sono rivolte.
Sulla base di quanto statuito dalla legge 398/91 e specificatamente all’articolo 1 , ai fini del computo del plafond (che attualmente è fissato nel limite dei 400.000,00 Euro dal 1° gennaio 2017) occorre considerare i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Il successivo articolo 2 al comma 5 specifica che il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività del 3% al-l’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
Sulla base di quanto affermato letteralmente dalla norma suddetta e secondo la Corte di Cassazione appare evidente che il momento rilevante per la determinazione del plafond è quello in cui il corrispettivo viene incassato , per cui ai fini del calcolo del limite di accesso al regime agevolato della Legge 398/91 si applica il criterio di cassa con l’esclusione quindi dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati al termine dell’esercizio di riferimento.
Ricordiamo che la legge 398/91 disciplina un regime fiscale agevolato ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e degli adempimenti contabili – fiscali introdotto dal legislatore originariamente riservato alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti poi esteso nel corso degli anni alle SSD e a tutte le associazioni in genere. Attualmente e fino al 1° gennaio dell’anno successivo all’ottenimento del parere favorevole da parte dell’Unione Europea all’utilizzo del titolo X del codice terzo settore , potrà essere utilizzato ancora da tutte le associazioni in genere , dopodiché tornerà ad essere di esclusivo utilizzo per le asd come previsto dalla normativa originaria e alle società sportive dilettantistiche.
Infatti il Codice del Terzo settore (Dlgs 117 del 2017) all’art. 102 comma 2 Lett. e), ha abrogato l’articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco) e l’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro) ottenendo così l’effetto di ricondurre e limitarne l’applicazione alle Associazioni sportive dilettantistiche a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulla parte fiscale , sicuramente, quindi, non prima del 2023 , anche se allo stato attuale non risulta inviata all’Unione Europea alcuna richiesta, con il rischio di ulteriore slittamento al 2024.
Roberto Fulginiti