TERMINI SCADENZE E PROROGHE
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Il prossimo 30 giugno 2022 si caratterizza per un importante adempimento obbligatorio (tra i molteplici ) che riguarda le imprese e gli enti non profit.
La legge n.124 del 04/08/2017 all’articolo 1 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), allo scopo di implementare gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte degli enti non commerciali e delle imprese che hanno percepito provvidenze pubbliche a vario titolo nell’esercizio precedente, prevede per gli stessi particolari obblighi di rendicontazione se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000 euro.
Il comma 125 dell’articolo 1 della suddetta Legge prevede già dalla prima formulazione l’obbligo a decorrere dall’anno 2018 per le associazioni, le Onlus e le fondazioni , le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 L. 349 del 0807/1986 nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni , di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Il termine del 28 Febbraio è stato differito al 30 Giugno di ogni anno in maniera definitiva dal Decreto Legge 34 del 2019 c.d. “Crescita”.
Pertanto il 30 giugno prossimo scade il termine “ordinario” per la pubblicazione sui propri siti internet o sui portali digitali delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021 ex articolo 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.
Sembrerebbe comunque vi siano alcuni mesi in più per evitare l’applicazione delle sanzioni previste e quindi per adempiere all’obbligo informativo in questione.
L’ articolo 3 comma seppie del D.L. 228/2021 (c.d. decreto “ Milleproroghe ”) , conv. dalla Legge 15 del 2022 , ha , infatti, prorogato al 1° gennaio 2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni (sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti nel caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione, la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti) di cui all’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 per l’anno 2022. A seguito delle varie proroghe e spostamenti di scadenze che il legislatore ha proposto negli ultimi anni in merito al suddetto adempimento ne deriva un quadro non chiaro e irto di ostacoli interpretativi.
Nelle more del decreto , gli obblighi informativi da adempiere nel 2022 sarebbero riferiti alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2021.
Occorre chiarire che la proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni sembrerebbe applicarsi solo per gli Enti obbligati alla pubblicazione dell’informativa sul sito internet mentre le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute ad inserire l’informativa nella Nota integrativa e contenuta nel fascicolo di bilancio approvato nei termini ordinari.
ENTI OBBLIGATI
Con riferimento agli enti obbligati a tale adempimento sono sia i soggetti che esercitano attività d’impresa (art. 2195 del codice civile), che le associazioni, fondazioni e Onlus, seppure la legge 124 /2017 prescrive modalità di pubblicazione diverse tra le due tipologie di Enti.
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Tale obbligo viene previsto anche per le imprese sociali e cooperative sociali. Nel caso delle microimprese e dei soggetti i cui obblighi di redazione del bilancio non prevedono l’obbligo di redazione della nota integrativa viene previsto l’obbligo di pubblicare le suddette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o portali digitali o in mancanza sui portali delle proprie associazioni di categoria di appartenenza. Gli Enti non commerciali – compresi gli Enti del terzo settore – ETS e le imprese comprese le cooperative sociali devono entro la data del 30 giugno 2022 rendere pubbliche le informazioni e gli importi percepiti a titolo di contributi , sovvenzioni , vantaggi economici di qualsiasi genere ed incarichi retribuiti (anche in natura) corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2021. ADEMPIMENTI Occorre evidenziare che l’obbligo in questione non trova applicazione qualora le somme ricevute dal soggetto beneficiario siano inferiori all’importo di €. 10.000,00 nell’esercizio considerato e che il riferimento del calcolo degli importi effettivamente ricevuti va effettuato sulla base dell’esercizio finanziario precedente; quindi per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. QUALI SONO GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 (come modificati dall’articolo 35 del Dl 34/2019). Nella circolare il Ministero chiarisce anche la non obbligatorietà degli obblighi di pubblicità recati dalla normativa in questione per i contributi del cinque per mille. DOVE PUBBLICARE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Nel caso degli Enti non commerciali la pubblicazione dovrà avvenire attraverso i siti o portali digitali. Nel caso in cui l’Ente non sia provvisto del sito internet , il riferimento ai portali digitali conferma la possibilità dell’adempimento in questione anche attraverso la eventuale pagina facebook dell’ente beneficiario. Nel caso in cui l’Ente non si sia dotato di una propria pagina facebook tale adempimento potrà essere assolto anche attraverso la pubblicazione dei dati richiesti sul sito internet dell’eventuale Rete associativa cui aderisce l’associazione od Ente del Terzo settore .
Per tutte le tipologie di operatori l‘obbligo in esame non dovrebbe sussistere per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
Il comma 125-quinquies L.124/217 infatti dispone :
“per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”. Questo a condizione che nella Nota integrativa del bilancio oppure , ove non tenute alla redazione della nota integrativa , sul proprio sito Internet o in mancanza portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza venga dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.
CRITERI DI RENDICONTAZIONE ED INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
Ai fini della rendicontazione si ribadisce l’applicazione del criterio contabile di cassa, quindi dovranno essere pubblicate le informazioni relative alle provvidenze effettivamente incassate nell’esercizio solare precedente (01/01-31/12) a prescindere dalla durata dell’esercizio sociale. Non si considera quindi il criterio di competenza economica a cui si riferiscono le suddette somme .
Le informazioni da pubblicare secondo quanto anche indicato dalla Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro dovranno essere riportate in forma schematica e di immediata comprensibilità e dovranno riportare i seguenti dati: -denominazione e codice fiscale del soggetto beneficiario ;-denominazione del soggetto erogante;- l’importo incassato (distinto per ogni singolo rapporto giuridico);-la data d’incasso ;-la causale , intesa come motivo per cui i contributi – sovvenzioni etc sono stati corrisposti. SANZIONI APPLICABILI Si sottolinea infine l’ importanza dell’adempimento con particolare riferimento all’aspetto sanzionatorio. Infatti in caso di mancata pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute si renderanno applicabili sanzioni “non proprio lievi”. L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute può infatti comportare una sanzione pari all’1% delle provvidenze ricevute con un minimo di €. 2.000,00. L’inosservanza sempre degli obblighi prescritti può comportare la restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione l’Ente beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ed al pagamento della sanzione contestata.
Allegati : link circolare Min. Lavoro 6 del 25/6/2021 https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-ministeriale-6-del-25062021.pdf ;-Link D.L. 228/2022 (convertito dalla Legge 15/2022) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124~art1-com125ter