TERMINI  SCADENZE E PROROGHE

Il prossimo 30 giugno 2022 si caratterizza per un importante adempimento obbligatorio  (tra i molteplici ) che riguarda le imprese e gli enti non profit.  

La legge n.124 del 04/08/2017 all’articolo 1 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), allo scopo di implementare gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte degli enti non commerciali e delle imprese che hanno percepito provvidenze pubbliche a vario titolo nell’esercizio precedente,  prevede  per  gli stessi particolari obblighi di rendicontazione se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000 euro.

Il comma 125 dell’articolo 1 della suddetta Legge prevede già dalla prima formulazione l’obbligo a decorrere dall’anno 2018  per le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni ,   le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 L. 349 del 0807/1986 nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni,  nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni  , di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali  le  informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di  qualunque genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell’anno  precedente.  Il termine del 28 Febbraio è stato differito al 30 Giugno di ogni anno in maniera definitiva dal Decreto Legge 34 del 2019 c.d. “Crescita”.

Pertanto  il  30  giugno prossimo  scade  il termine “ordinario”  per  la pubblicazione  sui  propri siti internet o sui portali digitali  delle erogazioni  pubbliche  ricevute nel 2021 ex articolo 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.
Sembrerebbe comunque vi siano alcuni mesi in più per evitare l’applicazione delle sanzioni previste e quindi per adempiere all’obbligo informativo in questione.

L’ articolo 3 comma  seppie  del  D.L.  228/2021 (c.d. decreto “ Milleproroghe ”) , conv.  dalla  Legge  15 del 2022 ,  ha , infatti, prorogato al 1° gennaio 2023  il  termine per l’applicazione delle sanzioni  (sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti nel caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione, la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti) di cui all’articolo 1  comma 125-ter della L. 124/2017  per l’anno 2022.  A seguito delle varie proroghe e spostamenti di scadenze che il legislatore ha proposto negli ultimi anni  in merito al suddetto adempimento ne deriva un quadro non chiaro e irto di ostacoli interpretativi.

Nelle more del decreto , gli obblighi  informativi  da  adempiere nel 2022  sarebbero riferiti  alle erogazioni  pubbliche  percepite  nel  corso  dell’esercizio 2021.

Occorre  chiarire  che la proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni sembrerebbe applicarsi  solo per  gli Enti obbligati  alla pubblicazione dell’informativa sul sito internet  mentre  le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute ad inserire l’informativa nella Nota integrativa e  contenuta nel fascicolo di bilancio approvato nei termini ordinari.

ENTI OBBLIGATI

Con riferimento agli  enti obbligati a tale adempimento sono sia i soggetti che esercitano attività d’impresa (art. 2195 del codice civile), che le associazioni, fondazioni e Onlus, seppure la legge 124 /2017 prescrive  modalità di pubblicazione diverse tra le due tipologie di Enti.

Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e comunque vantaggi  economici  di qualunque genere  dalle  pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di esercizio e  nella   nota   integrativa  dell’eventuale   bilancio consolidato. Tale obbligo viene previsto anche per le imprese sociali e cooperative sociali. Nel caso delle microimprese e dei soggetti i cui obblighi di redazione del bilancio non prevedono l’obbligo di redazione della nota integrativa viene previsto l’obbligo di pubblicare le suddette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o portali digitali o in mancanza sui portali delle proprie associazioni di categoria di appartenenza.   Gli Enti non commerciali – compresi gli Enti del terzo settore – ETS e le imprese comprese le cooperative sociali devono entro la data del 30 giugno 2022 rendere pubbliche le informazioni e gli importi percepiti a titolo di contributi , sovvenzioni , vantaggi economici di qualsiasi genere ed incarichi retribuiti (anche in natura) corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2021.  ADEMPIMENTI   Occorre evidenziare che l’obbligo in questione non trova applicazione qualora le somme ricevute dal soggetto beneficiario siano inferiori  all’importo di €. 10.000,00 nell’esercizio considerato e che il riferimento del calcolo degli importi effettivamente ricevuti  va effettuato sulla base dell’esercizio finanziario precedente; quindi per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021QUALI  SONO GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 ha fornito  chiarimenti in merito agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 (come modificati dall’articolo 35 del Dl 34/2019). Nella circolare il Ministero chiarisce anche la non obbligatorietà degli obblighi di pubblicità recati dalla normativa in questione per i contributi del cinque per mille. DOVE PUBBLICARE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI  Nel caso degli Enti non commerciali la pubblicazione dovrà avvenire attraverso i siti o portali digitali. Nel caso in cui l’Ente non sia provvisto del sito internet , il riferimento ai portali digitali conferma la possibilità dell’adempimento in questione anche attraverso la eventuale pagina facebook dell’ente beneficiario. Nel caso in cui l’Ente non si sia dotato di una propria pagina facebook  tale adempimento potrà essere assolto anche attraverso la pubblicazione dei dati richiesti sul sito internet dell’eventuale Rete associativa cui aderisce l’associazione od Ente del Terzo settore .

Per tutte le tipologie di operatori lobbligo in esame non dovrebbe sussistere per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis  già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Il  comma 125-quinquies L.124/217 infatti dispone :

per gli aiuti di  Stato e gli  aiuti  de  minimis contenuti nel  Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui all’articolo  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”. Questo a condizione che nella Nota integrativa del bilancio oppure , ove  non tenute alla  redazione  della  nota  integrativa , sul  proprio sito Internet o in mancanza  portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza venga dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel  RNA.

CRITERI DI RENDICONTAZIONE ED INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

 

Ai fini della rendicontazione si ribadisce l’applicazione del criterio contabile di cassa, quindi dovranno essere pubblicate le informazioni relative alle provvidenze effettivamente incassate nell’esercizio solare precedente (01/01-31/12) a prescindere dalla durata dell’esercizio sociale. Non si considera quindi  il  criterio di competenza economica  a cui si riferiscono le suddette somme .

Le informazioni da pubblicare secondo quanto anche indicato dalla Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro dovranno essere riportate in forma schematica e di immediata comprensibilità  e dovranno riportare i seguenti dati: -denominazione e codice fiscale del soggetto beneficiario ;-denominazione del soggetto erogante;- l’importo incassato (distinto per ogni singolo rapporto giuridico);-la data d’incasso ;-la causale , intesa come motivo per cui i contributi – sovvenzioni etc  sono stati corrisposti.  SANZIONI APPLICABILI          Si sottolinea infine l’ importanza dell’adempimento con particolare riferimento all’aspetto sanzionatorio.  Infatti in caso di mancata pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute si renderanno  applicabili  sanzioni  “non proprio lievi”. L’inosservanza degli  obblighi di pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute può infatti comportare una sanzione pari all’1%  delle provvidenze ricevute con un minimo di €. 2.000,00. L’inosservanza sempre degli obblighi prescritti può comportare la restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione l’Ente beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni  ed al pagamento della sanzione contestata.

 

Allegati : link circolare Min. Lavoro 6 del 25/6/2021 https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-ministeriale-6-del-25062021.pdf ;-Link D.L. 228/2022 (convertito dalla Legge 15/2022) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124~art1-com125ter

Pubblicato il: 20 Giugno 2022 / Categorie: Area Bandi e Contributi, News / Tags: , , /