Per il periodo d’imposta 2020, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (salvo eventuali proroghe), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente sempre entro il 16 marzo.
L’adempimento della Certificazione Unica ha sostituito dall’anno 2015 lo storico modello “CUD” rivolto esclusivamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati . La CU è funzionale alla dichiarazione dei redditi “ precompilata “ ed ha anche sostituito le certificazioni rilasciate in forma cartacea relative ai redditi erogati a lavoratori autonomi e ai percettori di redditi diversi.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 13088 del 15/01/201 , ha reso disponibile la versione definitiva del Certificazione Unica 2021 nota anche come CU che deve essere inviata entro e non oltre il 16/03/2021 in modalità telematica da parte dei sostituti d’imposta che nel 2020 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali , assistenziali e assicurativi. Pertanto i datori di lavoro e sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre ed a trasmettere all’Agenzia delle Entrate , i modelli con riferimento all’anno di imposta 2020. Nelle CU devono essere riportati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno 2020 a lavoratori dipendenti e assimilati, nonché le eventuali ritenute e contributi, distintamente per ciascun soggetto percettore delle somme, nonché i compensi corrisposti a lavoratori autonomi sia per prestazioni professionali che per le prestazioni effettuate in maniera occasionale.
Sono obbligati pertanto a tale adempimento anche gli enti non profit che hanno rivestito la qualifica di datore di lavoro o sostituto d’imposta per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi o occasionali , e gli enti di cui all’articolo 67 comma 1 lett. m del Testo Unico delle imposte sui redditi (CONI, Federazioni sportive nazionali, Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ivi comprese le associazioni e società sportive dilettantistiche) che hanno erogato indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi per prestazioni agli sportivi dilettanti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo–gestionale di natura non professionale, ed anche da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche a favore del direttore artistico e collaboratore tecnici, anche qualora gli importi corrisposti non abbiano superato il limite di esenzione di € 10.000,00 e, quindi non siano stati assoggettati a ritenuta.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2021.
Per quanto concerne le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata quali ad esempio, provvigioni e redditi da lavoro autonomo la certificazione potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 2/11/2021.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La certificazione unica deve essere presentata esclusivamente per via telematica e può essere trasmessa :
- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2021 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari. È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori di redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
CONSEGNA DELLA CU AL PERCETTORE (SOSTITUITO)
La Certificazione Unica 2021 contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (termine unificato all’obbligo della trasmissione telematica dal 2021 ) salvo casi particolari.
Con riferimento alle specifiche modalità di consegna l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile consegnare ovvero “rilasciare” al contribuente la certificazione in formato elettronico e quindi mediante strumenti elettronici ( quali ad esempio posta elettronica ) a condizione che il destinatario abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti e che sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Rimane , dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06) . Nell’ipotesi in cui non si abbia certezza sulla possibile ricezione del destinatario con la modalità informatica si consiglia di utilizzare metodi alternativi (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare le consistenti sanzioni previste per l’omessa o tardiva consegna delle CU.
LA CERTIFICAZIONE UNICA PER I COMPENSI SPORTIVI CORRISPOSTI DA PARTE DELLE ASD/SSD
Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi per prestazioni eseguite nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, anche qualora gli importi corrisposti non abbiano superato il limite di esenzione di € 10.000,00 e, quindi, non siano stati assoggettati a ritenuta.
Gli importi da riportare nella Certificazione Unica sono quelli effettivamente corrisposti ai collaboratori nell’anno solare precedente pertanto per gli importi corrisposti nell’anno 2020; di conseguenza andrà considerato il compenso di dicembre 2019 erogato a gennaio 2020, ma non quello di dicembre 2020 pagato a gennaio 2021. Non deve essere invece riportato nella CU l’eventuale importo erogato per rimborsi di spese analiticamente documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Pertanto nel caso in cui l’associazione nel corso dell’anno solare 2020 abbia provveduto a rimborsare solo ed esclusivamente in maniera analitica e dettagliata – c.d. “a piè di lista”- spese di trasferta quali il vitto , l’alloggio, trasferimento ai propri sportivi dilettanti (istruttori , atleti, etc) tali importi non devono essere riportati nelle CU e dichiarati dal percettore. Per quanto concerne invece gli importi rimborsati con metodi forfettari e senza giustificativi analitici di spese, tali voci seppur relative a rimborsi spese per trasferte vanno riportati nella certificazione unica.
SISTEMA SANZIONATORIO
Si ricorda che per ogni certificazione unica omessa, tardiva errata o infedele è prevista la sanzione di 100 euro. Nel caso in cui la CU venga trasmessa entro i termini di scadenza previsti ma riportante eventuali errori , la sanzione non viene applicata se la certificazione è corretta e nuovamente trasmessa entro i cinque giorni successivi al termine di scadenza originario.
Infine qualora la correzione venga effettuata oltre 5 ma entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.