A seguito delle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.L. 36/2022, meglio noto come “Decreto PNRR 2”, viene prevista, a decorrere dal 30 giugno 2022, l’entrata in vigore di sanzioni per i soggetti che non dovessero accettare pagamenti attraverso carte di credito e debito.

Voglio sottolineare che l’obbligo esisteva già dal 30 giugno 2014, da ora invece diventano applicative le sanzioni per chi non dovesse ottemperare a tale obbligo.

La norma

Il citato art. 18 del Decreto, modifica infatti l’art 15 del DL 179/2012, che disciplina la materia ai commi 4 e 4 bis.

In particolare viene detto, al comma 4 bis, che “A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.”

I soggetti interessati 

Il problema è comprendere chi siano i soggetto coinvolti; secondo il comma 4 del DL 179/2012 “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito…”

L’individuazione dei soggetti è molto ampia, ma in ogni caso si deve ritenere che fra gli obbligati siano coinvolti tutti gli enti che effettuino la vendita di servizi ( esempio corsi sportivi, culturali…..) o vendano prodotti di qualunque genere; potrebbero rimanere escluse, in analogia con quanto previsto per la presentazione del modello EAS, solo quelle associazioni che si limitino a ricevere la sola quota associativa e non eroghino alcun tipo di servizio e/o vendano prodotti, se non in maniera assolutamente occasionale, e in ogni caso senza alcun tipo di organizzazione specifica.

I pagamenti coinvolti

I pagamenti potenzialmente coinvolti sono tutti quelli che un’associazione ( o una ssd) può ricevere, quindi sia quote associative, d’iscrizione, di frequenza, di vendita materiale ( e sia che trattasi d’attività commerciale che d’attività istituzionale). Attenzione, la norma parla di “almeno una carta di debito e una carta di credito”, il che vuol dire che il Pos dovrà accettare, oltre al bancomat, almeno una carta di credito.

Le sanzioni

La sanzione, che colpirà la “mancata accettazione di un pagamento”, sarà di € 30 più il 4% dell’importo del pagamento.

Per ultimo ricordo che la norma prevede che “tale obbligo  non  trova  applicazione nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica”, quindi ad esempio in caso di mancanza temporanea della connessione o altro.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati ad attrezzarsi in tempo utile.

 

 

Pubblicato il: 6 Giugno 2022 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: , , , /