Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore ed in particolare l’art. 18, comma 1, secondo il quale gli enti del  Terzo  settore  che  si  avvalgono  di volontari devono assicurarli  contro  gli  infortuni  e  le  malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi si è rilevata  la  necessità  di  individuare  dei   meccanismi assicurativi  semplificati,  nonché  di  disciplinare   i   relativi controlli in attuazione del decreto.

Art 1 – Assicurazione obbligatoria per gli enti Ferma l’ assicurazione obbligatoria a carico degli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari per le garanzie già previste si chiarisce che ai fine dell’applicazione sono tutelati anche quei soggetti che prestano per conto dell’ente, attività in modo occasionale.

Art 2 – Polizze assicurative Le polizze assicurative sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti  associative cui  essi aderiscono e sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di   discriminazioni   nell’accesso   dei   volontari   alla   tutela assicurativa.  Per i soggetti che prestano attività  volontaria  in  modo  non occasionale e che sono iscritti nel  registro in  data  successiva  a  quella  di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono  dalle ore 24,00  del  giorno  di  iscrizione.  Qualora  tali soggetti cessino  di  prestare  la  loro  attività  volontaria,  con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore  24,00  del  giorno della cancellazione.

Art 3 – Adempimenti e tenuta del registro Gli enti  del  Terzo  settore  che  si  avvalgono  di  volontari occasionali, anche in caso  di  eventi  o  manifestazioni,  stipulano apposite polizze, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell’ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.  Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli  enti  di  cui  all’art.  1  del  presente  decreto predispongono  un  registro  dei  volontari  non  occasionali  e   ne garantiscono la tenuta. Gli  enti  medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro  che  prestano  attività  di  volontariato  in  modo occasionale.  Gli  enti  del  Terzo  settore  possono  avvalersi  di  sistemi elettronici  e/o  telematici  messi   a   disposizione   dalle   reti associative cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino  le caratteristiche di inalterabilità delle date e scritture e  ferma la titolarità  in  capo  al  singolo  ente  degli  obblighi relativi alla tenuta del registro.      Nel registro l’ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario:      a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il  luogo e la data di nascita;     b)  la  residenza  o,  in  alternativa,  il  domicilio  ove   non coincidente;     c) la data di inizio e quella  di  cessazione  dell’attività  di volontariato presso   l’organizzazione, che corrisponde  alla  data  di iscrizione e cancellazione nel registro.  Gli  enti  del   Terzo   settore   comunicano   tempestivamente all’impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le  polizze  questi dati nelle modalità e nei  tempi  concordati  con la stessa. Ove l’ente abbia esercitato la facoltà di prevedere una sezione separata del registro  dedicata  ai  volontari occasionali sono previsti i medesimi meccanismi. In  ogni caso, gli enti del  Terzo  settore  che  si  avvalgano  di  volontari occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di  essi  i  relativi dati,  a  conservarli  e   metterli   a   disposizione   dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.

Art 4 – Controllo e vigilanza L’Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni   IVASS, nell’ambito dell’ordinario svolgimento  delle  attività  e  funzioni istituzionalmente attribuite, esercita le  funzioni  di  vigilanza  e controllo sulle imprese di  assicurazione  anche  con  riguardo  alle coperture assicurative disciplinate nel presente decreto. Gli  enti  del  Terzo  settore  sono  tenuti  a  conservare  la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari  di  cui  si, sia in  modo  occasionale  che  non  occasionale,  per  un periodo non  inferiore  a  dieci  anni,  e  presentarla  in  caso  di controlli  da  parte  dell’ufficio  competente  del  registro   unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.

Pubblicato il: 8 Giugno 2022 / Categorie: Area Assicurativa, News / Tags: , , /