Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore ed in particolare l’art. 18, comma 1, secondo il quale gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi si è rilevata la necessità di individuare dei meccanismi assicurativi semplificati, nonché di disciplinare i relativi controlli in attuazione del decreto.
Art 1 – Assicurazione obbligatoria per gli enti Ferma l’ assicurazione obbligatoria a carico degli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari per le garanzie già previste si chiarisce che ai fine dell’applicazione sono tutelati anche quei soggetti che prestano per conto dell’ente, attività in modo occasionale.
Art 2 – Polizze assicurative Le polizze assicurative sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono e sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di discriminazioni nell’accesso dei volontari alla tutela assicurativa. Per i soggetti che prestano attività volontaria in modo non occasionale e che sono iscritti nel registro in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.
Art 3 – Adempimenti e tenuta del registro Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell’ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all’art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Gli enti medesimi possono istituire un’apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti associative cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino le caratteristiche di inalterabilità delle date e scritture e ferma la titolarità in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro. Nel registro l’ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario: a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita; b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente; c) la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro. Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all’impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze questi dati nelle modalità e nei tempi concordati con la stessa. Ove l’ente abbia esercitato la facoltà di prevedere una sezione separata del registro dedicata ai volontari occasionali sono previsti i medesimi meccanismi. In ogni caso, gli enti del Terzo settore che si avvalgano di volontari occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di essi i relativi dati, a conservarli e metterli a disposizione dell’impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa.
Art 4 – Controllo e vigilanza L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, nell’ambito dell’ordinario svolgimento delle attività e funzioni istituzionalmente attribuite, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione anche con riguardo alle coperture assicurative disciplinate nel presente decreto. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell’ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.