Conferma della validità del Protocollo Condiviso del 6 aprile 2021.

Si è svolta il 4 maggio 2022, con la presenza di rappresentanti dei ministeri del lavoro, della salute, dello sviluppo economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, la riunione per valutare la conferma delle misure di prevenzione previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

 

Il Protocollo dispone che le attività lavorative possano avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione ritenendo come obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

 

Il Ministero del lavoro informa che tutti i presenti hanno rilevato, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, il persistere delle esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19.

Dopo un approfondito confronto, è stato unanimemente deciso di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro, pubblico o privato, è esonerato da responsabilità (articolo 29-bis, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) se applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo.

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle mascherine, si evidenzia che il Protocollo, al punto 6, prevede espressamente che siano “considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche”, con ciò legittimando la prosecuzione dell’utilizzo di queste mascherine durante il periodo di vigenza del Protocollo medesimo. Si fa inoltre presente che, ad oggi, non vi sono indicazioni normative che impongono l’obbligo di indossare mascherine Fpp2 nei luoghi di lavoro privati.

 

Si evidenzia, da ultimo, che il contagio da Covid contratto in occasione di lavoro viene equiparato ad infortunio sul lavoro e pertanto può essere esclusa azione di rivalsa dell’Inail se il datore di lavoro dimostra di avere scrupolosamente rispettato tutte le indicazioni riportate nell’atto regolamentare condiviso.

Le parti sociali e le amministrazioni interessate hanno infine convenuto di fissare un nuovo incontro entro il 30 giugno 2022 per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Pubblicato il: 10 Maggio 2022 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , , /