Con la sottoscrizione in data 10 maggio 2022, del “Protocollo per l’applicazione della normativa in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del  t.u.l.p.s. agli apparecchi utilizzati dalle federazioni sportive aderenti al CONI”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (che di seguito per brevità indicheremo come ADM) ed il CONI hanno fornito importanti chiarimenti e precisazioni circa il rilascio del nullaosta e pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti da parte dei gestori delle attività.

Precisiamo innanzitutto che nella categoria degli apparecchi d’intrattenimento rientrano fra gli altri i biliardi, i calciobalilla, le freccette, bowling, go-kart…, molto diffusi anche, e soprattutto, presso le associazioni (sia sportive dilettantistiche che di promozione sociale, culturali…).

L’ADM, nel corso del 2021 ha riformato l’intera materia, e come cita il Protocollo in esame, a seguito della la Determinazione Direttoriale del 1° giugno 2021,  ”tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., all’interno delle quali si collocano, quindi, videogiochi, simulatori, gli apparecchi anteriormente riconducibili all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972 come, a titolo esemplificativo i biliardi, i calcio balilla, le freccette, e, più in generale, tutti gli apparecchi elettromeccanici e meccanici

L’effetto di questo inserimento è che tali apparecchi siano sottoposti alle seguenti disposizioni:

  • Devono richiedere, per istallare tali apparecchi l’autorizzazione sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS);
  • devono ottenere il rilascio da parte dell’ADM di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/proprietari);
  • ai fini del rilascio dei predetti nulla osta, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del T.U.L.P.S.

 

Pertanto, anche le asd dovevano rispettare le predette disposizioni che decorrevano dal 1° gennaio 2022, che prevedevano:

  • l’obbligo di richiedere all’ADM un nullaosta per ogni biliardo istallato mediante autocertificazione (che attestasse la conformità tecnica dei biliardi);
  • una limitazione del numero di biliardi installati in funzione delle dimensioni del locale.

 

Il termine, soggetto a diverse proroghe, è scaduto inderogabilmente il 30 aprile 2022, con sanzione per coloro che non avessero richiesto e  ottenuto il rilascio del nullaosta.

 

Come ricorda il Protocollo in questione, dal punto di vista tributario, l’Agenzia delle Entrate, Circolare n. 165/2000 specifica che “Le attività indicate al punto 2 della tariffa (bigliardo, bowling, go-kart, ecc.) sono, di regola, assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti. Quando, però, le stesse attività sono svolte nel contesto sportivo sono escluse dall’imposta sugli intrattenimenti, in quanto carenti della caratteristica ludica essenziale per la configurazione del presupposto oggettivo del tributo. Al fine dell’oggettiva riconoscibilità della connotazione sportiva di tali attività, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

 

a) attività organizzata da:

– Coni;

– Federazioni sportive nazionali;

– Enti di promozione sportiva ed altri soggetti, comunque denominati che perseguano finalità sportive, purché affiliati o riconosciuti dal Coni o da Federazioni sportive nazionali;

 

b) attività caratterizzata dalla connotazione agonistica (non svolta al solo scopo amatoriale) e inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;

 

c) l’uso degli impianti o attrezzature sia consentito esclusivamente a soci e associati praticanti l’attività agonistico-sportiva e regolarmente iscritti nei registri previsti dagli statuti in conformità alle prescrizioni delle Federazioni sportive di appartenenza

 

Su questo presupposto molte asd, non hanno assoggettato all’imposta sugli intrattenimenti i biliardi e anche altre apparecchiature ( vedi freccette….).

 

A questo punto interviene il Protocollo in questione che fissa importanti chiarimenti per:

 

– stabilire precisi criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione di quegli apparecchi da intrattenimento che, in quanto utilizzati ad uso sportivo, non siano sottoposti alla regolamentazione di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;

– individuare le Federazioni a cui la singola associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica deve essere affiliata;

– definire il tipo di attività praticata su tali attrezzature

 

La prima importante precisazione è che l’esclusione dalle disposizioni di cui all’art. 110 del TULPS riguarda solo le Federazioni Sportive e Discipline sportive associate interessate, ma non gli Enti di Promozione Sportiva.

 

Quindi le asd, in possesso di tali apparecchiature, affiliate agli Enti di Promozione sono sottoposte a tutti gli adempimenti sopracitati ( richiesta nullaosta….), come  peraltro le associazioni di promozione sociale, anche se praticano fra le attività d’interesse generale, quelle sportive dilettantistiche.

 

Per quello che riguarda le regole per le asd affiliate a FSN/DSA:

 

– Ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore ad una percentuale pari al 15% del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica ( quindi 3 apparecchi ogni 20 tesserati)

– L’utilizzo degli apparecchi a fini sportivi dev’essere riservato ai tesserati delle singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento.

 

– Ogni singolo apparecchio fini sportivi dev’essere munito di certificato  rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai fini dell’utilizzo a fini sportivi

– Ogni Federazione dovrà inviare entro 45 giorni  all’ADM gli elenchi di affiliati, tesserati e relativi apparecchi

– Ogni ulteriore apparecchio installato nelle asd e non “certificato” sarà da considerarsi sottoposto agli adempimenti di cui sopra.

 

Per ultimo il Protocollo conclude che “Al fine di consentire l’applicazione del presente Protocollo, per le sole società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e regolarmente iscritte nel registro delle società sportive è riaperto il termine per la presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 5 della DRA fino al prossimo 15 giugno.”