La Corte di Cassazione ha affrontato proprio la presente questione con la sentenza n. 12714/2019, con la quale gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: “l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c. (non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia stato eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell’ente), al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto”.
E’ pacifico che ai sensi dell’art. 38 del codice civile che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.” ma espressamente prevede anche che : “ Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che ha agito in nome per conto dell’associazione”
In base a quanto sopra, estrapolando i punti salienti dalla suindicata sentenza quindi anche per costante indirizzo della stessa Corte di Cassazione la responsabilità solidale e personale prevista dal suindicato art 38 C.c. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale che concretamente è stata posta in essere per conto di essa. Di conseguenza, chi agisce in giudizio invocando tale responsabilità ha in capo a se l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione non essendo sufficiente la sola prova della carica rivestita all’interno dell’ente.
Di conseguenza , proprio in virtù della distinzione soggettiva tra gli Organi di Amministrazione e l’ente il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta non può consentire al creditore procedente di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti solidalmente obbligati con la stessa senza la previa formazione di un titolo esecutivo autonomo nei confronti di questi ultimi.