Sono numerosi i provvedimenti varati dal Governo  per dare supporto ad aziende ed enti in questo periodo emergenziale, molti dei quali si traducono in crediti d’imposta; vediamo brevemente quali sono le spese oggetto di agevolazioni che possono riguardare anche il mondo sportivo dilettantistico.

  • Adeguamento processi produttivi ed ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020): credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 ( massimo € 80.000), domanda presentabile dal 20 luglio 2020 sino al 30 novembre 2021.
  • Spese per sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125 D.L. 34/2020): credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 (massimo € 60.000), domanda presentabile dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 ( e quindi ormai scaduto).
  • Locazioni immobili ad uso non abitativo: credito d’imposta pari al 60% del canone effettivamente pagato per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ( quest’ultimo aggiunto dall’art 77 comma 1 del “Decreto Agosto” – D.L. 104/2020), utilizzabile anche in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni ( entro il 2020), oppure cedibile a terzi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
  • Investimenti pubblicitari in  favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche: spetta un credito d’imposta pari al 50% dell’investimento ( minimo € 10.000) verso asd/ssd con ricavi superiori ad € 200.000 nel 2019 e non aderenti al regime forfettario di cui alla L.398/91.

Vorrei in questa sede ricordare che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta è sottoposto a vicoli ben precisi, che discendono dall’art. 31 D.L. 78/2010 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di  debito  su  ruoli definitivi)  che recita: “A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.”

In pratica chi ha debiti fiscali superiori ad € 1.500 non può procedere alla compensazione dei crediti generati dai provvedimenti sopra citati, con una importante eccezione che riguarda il superbonus del 110%; infatti per questa tipologia di crediti d’imposta, in sede di conversione in legge del D.L. 34/2020 ( L. 77 del 17 luglio 2020), è stato modificato il comma 3 dell’art 121, quarto periodo, che diventa:” Non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 24”.

Quindi solo per i crediti d’imposta derivanti dal “110%” si potrà procedere alla compensazione, indipendentemente dall’esistenza di debiti fiscali superiori ad € 1.500, mentre per gli altri bisognerà porre attenzione a questa soglia.

Pubblicato il: 14 Ottobre 2020 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /