Il 31/10/2020 scadranno i termini per l’approvazione dei bilanci /rendiconti gestionali per tutti gli enti non profit (associazioni, fondazioni, comitati etc ) e in generale per tutti gli enti non commerciali.

In precedenza il D.L. 18/2020 aveva previsto  in un primo momento il rinvio dei termini di approvazione del bilancio solo per le  Onlus, Odv e Aps iscritte negli appositi registri, fissando la data al 31/10/2020.

In sede di conversione in legge del sopracitato decreto è stato esteso  il rinvio al 31/10/2020, come termine ultimo di approvazione dei bilanci 2019, a tutte le tipologie di associazioni quali le associazioni sportive e quelle culturali, inizialmente escluse dalla proroga.

Pertanto  tutti gli enti non profit che  fossero stati  tenuti, per legge o per statuto, ad approvare il bilancio di esercizio o rendiconto gestionale nel  periodo che andava  dal 1° febbraio al 31 luglio 2020, hanno potuto  derogare a tali disposizioni, posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.

Alla data attuale per le assemblee da svolgersi in presenza  occorre considerare le prescrizioni in atto previste dal DPCM emanati dal Governo in vigore. Si riporta all’uopo la FAQ del 17/07/2020 pubblicata   sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri intitolata  “Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?“ e la relativa risposta che testualmente recita:” Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, ove ciò sia compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.”

Occorre infine considerare i prossimi DPCM in fase di emanazione dal Governo e le  disposizioni di ogni singola Regione e Comune che possono differire in maniera considerevole  anche sulla base di eventuali maggiori misure restrittive in tema di assembramenti e della ipotesi di ulteriori proroghe prevedibili sulla base di possibili maggiori restrizioni a livello nazionale in tema di assembramenti.

In ogni caso, qualora non si riuscisse a svolgere in sicurezza le assemblee,  rimane la possibilità di utilizzare quanto previsto dal  D.L. 18/2020 all’art. 73 quarto comma, che prevedeva sino al 31/7/2020, l’allora termine dello stato di emergenza, che “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con

certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Per effetto della successiva proroga (Decreto del 29/7/2020), tale termine è attualmente esteso al 15 ottobre, ma sarà quasi certamente ulteriormente portato al 31 gennaio 2021. Di conseguenza le associazioni potranno utilizzare la modalità teleconferenza, anche se non statutariamente prevista, in questo maggior termine.

Pubblicato il: 14 Ottobre 2020 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /