Nella giornata del 31/05 il Consiglio dei Ministri, ha finalmente approvato, in via preliminare, un decreto legislativo che introduce delle disposizioni integrative e correttive dei D.lgs 36,37,38,39 e 40 di febbraio 2021.

Al momento chi scrive non ha ancora esaminato la bozza di decreto, ma solo letto il comunicato, dal quale si desumono le principali novità, che sono da accogliere favorevolmente in quanto vanno a dare risposte ad alcune delle problematiche aperte (molte rimangono però ancora da chiarire)

Vediamo insieme una sintesi delle novità annunciate.

Statuti asd/ssd

Premesso che tutti gli statuti andranno adeguati ai nuovi principi contenuti nel Dlgs 36/2021, il nuovo Dlgs prevede che la mancata conformità dello statuto renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporterà la cancellazione d’ufficio dallo stesso; al momento (perlomeno dal comunicato) non viene chiarito entro quale termine andranno modificati gli statuti; se non ci saranno indicazioni in tal senso ( si era parlato di un termine al 31/12/2023) la norma diventerà applicativa dal 1 luglio, e quindi gli enti dovranno attivare le relative procedura ( Consiglio direttivo che predispone nuova bozza di testo, convocazione dell’assemblea degli associati nei tempi e termini previsti dallo statuto….) per arrivare allo scopo.

Sarà interessante capire, dal lato pratico, come si attrezzeranno gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate per far fronte ad oltre 100.000 richieste di modifica in pochi mesi

Attività diverse

Ricordiamo che l’art. 9 del D.lgs 36/2021 prevede che le asd e ssd “possono esercitare attività diverse da quelle principali …, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Questo decreto non è ancora stato emanato, anche se si può pensare che ricalcherà quello analogo del Terzo Settore, che prevede una proporzionale 70% – 30% fra attività principale e quelle diverse ( o alternativamente quella del 66% dei costi delle attività diverse rispetto ai costi totali dell’ente)

La bozza del nuovo Dlgs prevede che la cancellazione dal RAS sia prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per molte asd/ssd ci sarà da fare quindi un’attenta riflessione sulle attività poste in essere.

Lavoro sportivo

Su questo argomento sono molti ancora i punti da chiarire, specialmente operativi

Nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene innanzitutto chiarito che “le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di promozione nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. saranno inclusi nell’elenco dei soggetti che possono avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall’orario di lavoro. Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Si semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.”

Un’altra modifica, questa molto attesa dalle asd e ssd è quella che innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Sarà da capire se parleremo di 24 ore come media settimanale, o come limite assoluto, cosa non da poco per definire i contratti.

Personalità giuridica

Altro importante argomento, per il quale il comunicato dice “si interviene sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche”.

Non appena sarà disponibile il testo definitivo torneremo sull’argomento, con un più dettagliato approfondimento

Maurizio Annitto

Pubblicato il: 6 Giugno 2023 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro /