Lo scorso 31/5 il Consiglio dei Ministri, ha finalmente approvato, in via preliminare, un decreto legislativo che introduce delle disposizioni integrative e correttive dei D.lgs 36,37,38,39 e 40 di febbraio 2021.

Dall’esame della bozza, che come tale sarà evidentemente suscettibile di modifiche, prima dell’approvazione definitiva, vediamo insieme una sintesi delle principali novità annunciate.

Statuti asd/ssd

Premesso che tutti gli statuti andranno adeguati ai nuovi principi contenuti nel Dlgs 36/2021, il nuovo Dlgs prevede che la mancata conformità dello statuto ai requisiti contenuti nel decreto, renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporterà la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Dal momento che tutte le asd e ssd dovranno adeguare in parte i propri statuti, per adeguarsi a quanto previsto dalla Riforma, è importante la previsione contenuta all’art. 1 – quater per cui “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo entro il 31 dicembre 2023

Un po’ di tempo quindi per i Consigli direttivi di asd/ssd per esaminare gli attuali statuti con i loro consulenti ed attivare poi le relative procedure ( Consiglio direttivo/ CdA che predispone nuova bozza di testo, convocazione dell’assemblea degli associati/dei soci nei tempi e termini previsti dallo statuto….) per arrivare allo scopo.

Sarà interessante capire, dal lato pratico, come si attrezzeranno gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate per far fronte ad oltre 100.000 richieste di modifica in pochi mesi

Locali utilizzati per la pratica sportiva

Molto interessante il nuovo art. 7 bis, che letteralmente riporta: “. Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica.».

L’inserimento di questa nuova norma, che è un “copia-incolla” del primo comma dell’art. 71 del Codice del Terzo Settore, da un lato va risolvere le problematiche di molte asd/ssd, i cui impianti hanno destinazioni d’uso non sportivo ( magazzini, uffici…), dall’altro avvicina sempre di più la disciplina del mondo sportivo a quella del Terzo Settore, a cui questa riforma si ispira sempre più.

Attività diverse

Ricordiamo che l’art. 9 del D.lgs 36/2021 prevede che le asd e ssd “possono esercitare attività diverse da quelle principali …, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Questo decreto non è ancora stato emanato, anche se si può pensare che ricalcherà quello analogo del Terzo Settore, che prevede una proporzionale 70% – 30% fra attività principale e quelle diverse ( o alternativamente quella del 66% dei costi delle attività diverse rispetto ai costi totali dell’ente)

La bozza del nuovo Dlgs prevede che la cancellazione dal RAS sia prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per molte asd/ssd ci sarà da fare quindi un’attenta riflessione sulle attività diverse poste in essere o che intendono intraprendere.

Lavoro sportivo

Questo argomento è sicuramente il più sentito per l’impatto che avrà sul sistema organizzativo e gestionale degli enti sportivi.

Vediamo insieme le principali novità

  • Volontari

Per i volontari, che ricordiamo vengono definiti come coloro “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Anche per lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, viene ribadito il principio che le relative prestazioni non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario ( salvo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza)

La novità introdotta dal presente decreto, anche in questo caso attinta dall’analoga disposizione prevista per il Terzo Settore, riguarda la possibilità di un rimborso spese dietro autocertificazione , purché:

  1. le spese non superino l’importo di 150 euro mensili

  2. l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Anche questi rimborsi forfettari, come il rimborso delle spese documentate, non concorreranno a formare il reddito del percipiente.

  • Lavoratori sportivi

Viene fornita una precisazione, in merito a professionisti impiegati nello sport ( ad esempio medici), secondo la quale.”Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali

  • Dipendenti pubblici

Per questa importante e diffusa categoria di lavoratori sportivi ( molto importante anche per le FSN) il decreto contiene importanti precisazioni.

In particolare prevede, come prima forma di collaborazione, prestata ad asd/ssd, FSN, DSA,EPS, Associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., quella di volontario alle seguenti condizioni:

  1. fuori dall’orario di lavoro

  2. fatti salvi gli obblighi di servizio

  3. previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2 deol D.lgs 36/2021

In caso l’attività sia retribuita dietro corrispettivo, si ricadrà nella casistica di lavoro sportivo, alle seguenti condizioni:

  1. fuori dall’orario di lavoro

  2. fatti salvi gli obblighi di servizio

  3. previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta (con eventuale silenzio-assenso trascorsi i 30 gg).

Per dipendenti pubblici che sono inquadrati come lavoratori sportivi, viene confermato il loro inquadramento come co.co.co,

Viene altresì confermato che i dipendenti pubblici, che svolgeranno la loro attività, sia in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, potranno inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Le disposizioni illustrate si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all’attività sportiva che non rientra nell’attività sportiva istituzionale

Direttori di gara

Come detto nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Si semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari (nella misura sopra specificata per i volontari- € 150 mese) per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.”

Co.co.co e orario settimanale

Un’altra modifica, questa molto attesa dalle asd e ssd è quella che innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Sarà da capire se parleremo di 24 ore come media settimanale, o come limite assoluto, cosa non da poco per definire i contratti.

Adempimenti previdenziali e tributari

A questo proposito la bozza di decreto prevede innanzitutto un rinvio al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023.

In particolare per quello che riguarda gli adempimenti, viene previsto il rimando ad appositi Decreti ministeriali, previsti entro il 1 luglio 2023 per la parte che riguarda le comunicazioni per l’instaurazione dei rapporti, ed entro il 31/10 per quello che riguarda la tenuta del libro unico del lavoro.

Sicurezza sul lavoro

Un importante “alleggerimento” di adempimenti a riguardo della sicurezza sul lavoro, è il paragrafo aggiunto all’art. 33 che recita “Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”; in pratica per le asd/ssd che avessero solo questa tipologia di lavoratori sportivi, vengono meno quasi tutti gli adempimenti per la sicurezza sul lavoro, infatti il comma in questione dice che lavoratori sportivi: “ … relativamente ai rischi propri delle attivita’ svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta‘ di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita’ svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”

Personalità giuridica

Con la modifica apportata dal presente Decreto, viene finalmente ben definita la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica dal parte delle asd, per tramite del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con procedura di molto semplificata rispetto all’attuale. La bozza prevede infatti che:

Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. L’organismo affiliante provvede a inviare l’atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l’iscrizione dell’ente come associazione sportiva con personalità giuridica. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.”

Un importante opportunità da cogliere quindi per le asd, e soprattutto per chi se ne assume le responsabilità gestionali.

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Non appena sarà disponibile il testo definitivamente approvato torneremo sull’argomento, con un più dettagliato e puntuale approfondimento

Maurizio Annitto

Pubblicato il: 8 Giugno 2023 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro /