Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia della Spezia e del Comune di Genova.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. – 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

L’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19);

RICHIAMATE:

l’Ordinanza in data 23 settembre 2020 n. 63 recante: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova e della Provincia della Spezia”;

L’Ordinanza in data 26 settembre 2020 n. 64 recante: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia di La Spezia e proroga di misure sul territorio della Regione Liguria”.

RILEVATO CHE:

il quadro epidemiologico dell’incidenza di casi di COVID-19 nei residenti del Comune della Spezia e nell’area del Comune di Genova delimitata dall’ordinanza 63/2020 pur caratterizzato da un sensibile miglioramento non consente allo stato di revocare le ordinanze già adottate;

RITENUTO:

di prorogare fino alle ore 24:00 dell’11 ottobre 2020 le misure già adottate e come di seguito riportate:

nel territorio della Provincia della Spezia:

a) è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono vietate le manifestazioni pubbliche e private;
c) è vietata la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minor entità.

nel Comune di Genova nell’area come di seguito delimitata:

– Confine Nord: Via Marinai d’Italia, via Fanti d’Italia, via Andrea Doria, via Balbi, Piazza della Nunziata, via Paolo Emilio Bensa, Largo Zecca, Via Cairoli lato sud, Piazza della Meridiana, Via Garibaldi lato sud, Piazza delle Fontane Marose, Via XXV Aprile, Piazza Giacomo Matteotti, Via Porta Soprana, via del Colle, via
Eugenio Ravasco, via Madre di Dio;

– Confine Sud: barriere doganali del porto;

a) è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono vietate le manifestazioni pubbliche e private;
c) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ed in altri spazi in luoghi chiusi sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 200 spettatori;

RICHIAMATI :

– l’assoluto divieto di assembramento in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico ed il rispetto del distanziamento sociale su tutto il territorio della Regione Liguria;
– l’obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell’uso dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

di prorogare fino alle ore 24:00 dell’11 ottobre 2020 le seguenti misure:

1. nel territorio della Provincia della Spezia:
a) è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono vietate le manifestazioni pubbliche e private;
c) è vietata la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minor entità.

2. nel Comune di Genova nell’area come di seguito delimitata:

– Confine Nord: Via Marinai d’Italia, via Fanti d’Italia, via Andrea Doria, via Balbi, Piazza della Nunziata, via Paolo Emilio Bensa, Largo Zecca, Via Cairoli lato sud, Piazza della Meridiana, Via Garibaldi lato sud, Piazza delle Fontane Marose, Via XXV Aprile, Piazza Giacomo Matteotti, Via Porta Soprana, via del Colle, via Eugenio Ravasco, via Madre di Dio;

– Confine Sud: barriere doganali del porto;

a) è fatto obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono vietate le manifestazioni pubbliche e private;
c) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ed in altri spazi in luoghi chiusi sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati
e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 200 spettatori;

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all’ANCI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 3 ottobre 2020

Pubblicato il: 3 Ottobre 2020 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /