Circolare 7 del 25 giugno Agenzia Entrate- (Parte 1- ASSOCIAZIONI SPORTIVE)

La corposa circolare n. 7 del 25 giugno 2021 di  ben 539 pagine dell’Agenzia delle  Entrate  fornisce una ampia raccolta normativa e di documenti di  prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche con riferimento agli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista intermediario abilitato e della  conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo della raccolta come dichiarato dall’Agenzia delle entrate nel documento è quello di offrire, in ossequio  ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni. La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell’8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020. Nel documento in questione vengono trattate tematiche inerenti alcune fattispecie di detrazioni e le erogazioni effettuate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore. In questa prima parte riportiamo testualmente i due argomenti d’interesse per le società ed associazioni sportive, mentre nella seconda parte verranno riepilogati gli argomenti d’interesse per gli enti del terzo settore.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16) Art. 15, comma 1, lett. i – quinquies) del TUIR – Aspetti generali

La detrazione come sappiamo spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1). Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2020, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 9 maggio 2007 n. 106.

Limiti di detraibilità.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per spese per attività sportive praticate dai ragazzi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione 25.02.2009 n. 50/E). Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 16.

Requisiti delle strutture sportive.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che ha definito:

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione. In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica. Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:
  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria). La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
  • le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Documentazione da controllare e conservare.

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”. La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), ed e), del citato d.m. 28 marzo 2007:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
  • la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro ecc.);
  • l’importo pagato;
  • i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.9).

Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)

(Art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR)

Aspetti generali.

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:

  • CONI;
  • federazioni sportive nazionali;
  • enti di promozione sportiva;
  • qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (Circolare 08.03.2000 n. 43, paragrafo 5).

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (Circolare 22.04.2003 n. 21/E, paragrafo 1.1).

La detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte.

Limiti di detraibilità.

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500. Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 21.

Modalità di pagamento.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare.

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.