Circolare 7/e del 25 giugno Agenzia Entrate-ENTI DEL TERZO SETTORE( Parte 2)

Concludiamo con questa seconda parte la pubblicazione del contenuto della  circolare n. 7 del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate con specifico riferimento alle tematiche d’interesse per gli enti non commerciali e per gli Enti del Terzo settore. Ricordiamo come già nella prima parte che la circolare fornisce una  raccolta normativa e di documenti di  prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche con riferimento agli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista intermediario abilitato e della  conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo della raccolta è quello di offrire, in ossequio  ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente  a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare costituisce, inoltre , per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni. La Raccolta tiene conto delle più importanti  novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020. Nel documento in questione vengono trattate tematiche inerenti alcune fattispecie di detrazioni e deduzioni , benefici fiscali derivanti  da erogazioni e contribuzioni  effettuate in favore di enti non commerciali e enti del terzo settore. In questa seconda parte riportiamo quindi  testualmente i suddetti argomenti d’interesse specificatamente per gli enti non commerciali e  gli enti del terzo settore.

INDICE ARGOMENTI

1) Contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

2) Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche;

3) Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo;

4) Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

5) Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche:

6) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale :

7) Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per COVID-19;

8) Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato;

9) Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

10) Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;

11) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS;

12) Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)

 

1) Contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22) Art. 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali – Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818) al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e non anche per il contributo versato per i familiari, anche se fiscalmente a carico.

Limiti di detraibilità La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.300 e compete per l’importo della spesa sostenuta e rimasta a carico a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Modalità di pagamento Ai fini della detrazione, il contributo associativo è sottoposto all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Pertanto, il contributo associativo deve essere versato tramite banca o posta nonché utilizzando i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per i versamenti effettuati in contanti.

Documentazione da controllare e conservare Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare la società di mutuo soccorso, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

 

2) Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26) Art. 15, comma 1, lett. h e h-bis), del TUIR

Aspetti generali- Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di:

– Stato, Regioni, enti locali territoriali (province, comuni, ecc.), enti o istituzioni pubbliche;

– comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro della cultura;

– fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e del DPR n. 1409 del 1963.

La detrazione spetta per:

– le erogazioni effettuate per l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico culturale anche a scopo didattico -promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali;

– il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti indicati e per le attività di cui alla lett. h), comma 1, dell’art. 15 del TUIR.

La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del citato d.lgs. n. 42 del 2004 (Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E, e Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E). La detrazione in esame è ammessa anche qualora l’erogazione liberale abbia ad oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.), è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante avrà cura di acquisire, a comprova dell’effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione 173 attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4). La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale. L’art. 40, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011 ha previsto che, dal 2012, la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali siano sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero della cultura che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Il Ministero della cultura ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, attengono esclusivamente alla fase  rendicontativa  del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione. L’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare dell’11 giugno 2012, n. 222, del suddetto Ministero (nota del 14 febbraio 2017, prot. n. 4483), in cui viene precisato che il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

Limiti di detraibilità La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate. Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000. Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 26.

Erogazione liberale e Art bonus La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.

Modalità di pagamento L’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

3) Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27) Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR

Aspetti generali Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. La detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione che svolge l’attività nel settore dello spettacolo musicale, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di parte dei fondi ricevuti ad un altro ente. È necessario, tuttavia, che quest’ultimo operi e persegua l’esercizio esclusivo dell’attività musicale e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle indicazioni dell’associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo (Risoluzione 12.05.2017 n. 59/E). La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali (Circolare 25.03.1986 n. 9).

Limiti di detraibilità La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca. Dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 27.

Erogazione liberale e Art bonus La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.

Modalità di pagamento L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Documentazione da controllare e conservare. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

4) Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28) Art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

 – Aspetti generali.  Per le erogazioni liberali in denaro versate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 367 del 1996, la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), elevato al 30 per cento per le somme versate:

– al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;

– come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;

– come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso, per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.

Limiti di detraibilità Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Modello 730 anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 28. Erogazione liberale e Art bonus La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta Art bonus (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 1), da indicare nel rigo G9.

Modalità di pagamento. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Documentazione da controllare e conservare. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

5) Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (Rigo E8/E10, cod. 61) Art. 15, comma 1.1, del TUIR.

Aspetti generali.  Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS.  In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalle risoluzioni n. 160/E del 2009 e n. 441/E del 2008. La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.6.2).

Limite di detraibilità La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui. Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 61. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari. Dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

Cumulabilità con altre agevolazioni In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

– deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);

detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;

deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative .  Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR, delle agevolazioni previste per:

– le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);

– le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

– le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36); – le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e siano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).

Modalità di pagamento. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte  prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Documentazione da controllare e conservare Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

6) Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 71) Art. 83, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali. Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.  In particolare, l’art. 83, comma 1, primo periodo, e comma 6, del citato Codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), esclusivamente ad alcune tipologie di enti, tra cui le ONLUS – di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate :   (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus /Nuovo+Elenco+Onlus/? page=schede istanze ).               Cumulabilità con altre agevolazioni . In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

– deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);

– detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);

– detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV);

– deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

– le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);

– le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

– le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36); – l’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).

Limiti di detraibilità La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.

Con il decreto ministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare, l’art. 3 del citato d.m. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Modalità di pagamento L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Documentazione da controllare e conservare. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

7) Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per COVID-19 (Rigo E8/10, cod. 72) Art. 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

 Aspetti generali Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ovvero per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito. Fra gli enti religiosi civilmente riconosciuti ai quali è possibile effettuare le predette erogazioni agevolabili rientrano anche le parrocchie. Poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, si ritiene che, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rientrino anche le donazioni finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare, effettuate direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19. Per le medesime ragioni sono agevolabili le donazioni eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19 (Circolare 03.04.2020 n. 8/E, risposte 5.4 e 5.5). Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2020, n. 24, secondo cui rispettivamente l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, e l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2021 con il codice onere ‘72’.

Erogazioni effettuate tramite conti correnti dedicati aperti dal dipartimento della Protezione civile e sul conto Tesoreria Ai fini della detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta e all’utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aperti dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 99 del d.l. n. 18 del 2020 e sul conto Tesoreria n. 22330 (Circolare 06.25.2020 n. 11/E, quesito n. 5.13, Risoluzione 14.05.2020 n. 25/E, e Risoluzione 28.14.2020 n. 21/E).

Erogazioni effettuate tramite collettori intermediari Con riferimento alle erogazioni di denaro effettuate tramite collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding, nonché per le erogazioni eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (vale a dire enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000: ONLUS di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997; organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; fondazioni, associazioni, comitati ed enti, il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; associazioni sindacali di categoria), i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestante l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding, nonché dell’attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al d.p.c.m. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19 (Risoluzione 28.04.2020 n. 21/E, Risoluzione 17.11.2008 n. 441/E, e 225 Risoluzione 15.06.2009 n. 160/E, in tema di erogazioni liberali effettuate per il tramite dei datori di lavoro). Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, è necessario il rilascio di una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Erogazioni effettuate mediante trattenuta sugli emolumenti erogati in relazione alla prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30 per cento sulle somme trattenute ai dipendenti che intendono effettuare donazioni per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nell’ipotesi in cui le donazioni non siano effettuate dal personale dipendente direttamente, ma tramite trattenute sullo stipendio da parte del datore di lavoro, la detrazione spetta a condizione che siano rispettati i requisiti di tracciabilità, riferibilità dell’erogazione al dipendente e finalità solidaristica della stessa (analogamente, già con le risoluzioni del 15 giugno 2009, n. 160/E, e del 17 novembre 2008, n. 441/E, è stata ammessa la possibilità per il datore di lavoro, in caso di erogazioni effettuate per il suo tramite, di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione del 19 per cento delle somme trattenute al dipendente e versate per suo ordine e conto ad un ente ONLUS destinatario delle erogazioni). Pertanto, la detrazione può essere riconosciuta direttamente dal datore di lavoro in sede di conguaglio qualora il dipendente abbia manifestato espressamente il proprio animus donandi , autorizzando il datore di lavoro ad operare le relative trattenute sulle competenze stipendiali, e in busta-paga sia data specifica evidenza del progetto solidaristico indicato dal dipendente.

Erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza

La detrazione spetta anche con riferimento alle donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito  d’impresa, finalizzate a sostenere l’acquisto dei dispositivi informatici per la fruizione della didattica a distanza (DAD) da parte degli studenti che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, rientrando la DAD fra le misure finalizzate alla gestione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Risoluzione 21.12.2020 n. 80/E). La detrazione spetta a condizione che i beneficiari di tali donazioni rientrino fra i soggetti indicati dall’art. 66, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, ovvero le predette donazioni vengano disposte per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della l. n. 133 del 1999, e che le erogazioni rispettino i requisiti di tracciabilità e di documentazione previsti dalla normativa e dalla prassi in materia. Si specifica che le donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate anche per il tramite di comuni o della Protezione Civile.

Limiti di detraibilità. La detrazione spettante è pari al 30 per cento dell’ammontare versato fino ad un importo massimo di euro 100.000 e non può essere superiore a euro 30.000.

Modalità di pagamento Ai fini della detrazione, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare. Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero – in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata – dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:

– il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale;

– il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

8) Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (Rigo E8/E10, cod. 76) Art. 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Aspetti generali. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato.

Cumulabilità con altre agevolazioni.  Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative. Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

– le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE– rigo E8/E10, cod. 61;

– le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);

– le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).

Limiti di detraibilità La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000. Con il d.m. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Modalità di pagamento L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Documentazione da controllare e conservare Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. Ai sensi dell’art. 4 del citato d.m. 28 novembre 2019, l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario  dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.

 

9) Contributi, donazioni e oblazioni erogate alle ONG riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7) Art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR.

 Aspetti generali Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Cumulabilità con altre agevolazioni. In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e quindi sono iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) sono:

– detraibili ai sensi dell’art.15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’ OCSE – rigo E8/E10, cod. 61 (art. 89, comma 12, del Codice del Terzo settore);

– detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;

– deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo Settore.

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative. Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare con il codice 7 nel rigo E26, per le erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, delle agevolazioni previste per:

– le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE-rigo E8/E10, cod. 61);

– le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);

– le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

– le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36). Modalità di pagamento. L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Documentazione da controllare e conservare. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

10) Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8) Art. 14 decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

 Aspetti generali Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a favore di:

  Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Risoluzione 17.06.2008 n. 249/E);Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2019, n. 209.

La deduzione spetta anche qualora l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso, il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005 n. 39/E, paragrafo 4).

Cumulabilità con altre agevolazioni In alternativa alla deduzione di cui all’art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contribuente può fruire della deduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore, tra l’altro, delle fondazioni universitarie ed enti di ricerca (Circolare 19.08.2005 n. 39/E) (Rigo E26, cod. 9). Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell’agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, di altre 266 agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge. Modalità di pagamento L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Documentazione da controllare e conservare. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

11) Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (Rigo E36) Art. 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 Aspetti generali.  L’art 83, commi 2 e 6, del Codice del Terzo settore, stabilisce che le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le  imprese sociali costituite in forma di società sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, esclusivamente ad alcune tipologie di enti, tra cui le ONLUS – di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, iscritte negli appositi registri – nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’art. 7 della l. n. 383 del 2000.

L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+O nlus /Nuovo+Elenco+Onlus/? page= schede istanze). Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, computando tale importo in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo degli anni successivi. Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:

i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.4);

– le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.3).

Cumulabilità con altre agevolazioni In alternativa alla deduzione in esame, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono:

– deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7);

– detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR che riguarda le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);

– detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 117 del 2017, riguardante le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. Il comma 4 del citato art. 83 del Codice del Terzo settore, ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), prevede che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non possano fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative. Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare nel rigo E36, non può fruire, sia per le medesime erogazioni sia per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per:

– le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’OCSE – (rigo E8/E10, cod. 61);

– le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10, cod. 71);

– le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);

– le erogazioni liberali di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7).

Modalità di pagamento L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. Con il d.m. 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare, l’art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Documentazione da controllare e conservare Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

12) Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) (Rigo G9) Art.1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, – Art. 1, commi 318 e 319, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Aspetti generali L’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura (c.d. Art bonus). La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche (Circolare 31.07.2014 n. 24/E, paragrafo 2). Tale credito d’imposta è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge di stabilità 2016. Le erogazioni liberali sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus, a condizione che non sussistano forme di controprestazione o riconoscimenti di natura economica incompatibili con la natura di liberalità e che non siano finalizzate ad un generico sostegno dell’attività del soggetto beneficiario.

Soggetti interessati La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento. Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR, ossia le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.). Limiti Il credito d’imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate. Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.

Requisiti Per usufruire del credito d’imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:

– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e, dal 27 dicembre 2017 (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175), delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione. L’art. 183, comma 9, del d.l. n. 34 del 2020 ha esteso a nuove categorie di soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) la possibilità di ricevere un sostegno da privati attraverso erogazioni liberali che consentono di usufruire del credito di imposta Art bonus. Tra le nuove categorie, che si aggiungono a quelle già previste dalla l. n. 175 del 2017, vi sono i complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi e gli spettacoli viaggianti.

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Sono escluse dall’Art bonus le erogazioni finalizzate al recupero strutturale ed artistico di un bene che non presenta le caratteristiche per essere considerato come un “bene culturale pubblico”. A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito d’imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229):

– del Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

– dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Le società concertistiche e corali, invece, sono quelle di cui all’art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante «Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS] di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», che riconosce il contributo a valere sul FUS per la programmazione di attività concertistiche e corali di cui all’art. 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, agli organismi che organizzino in Italia, nell’anno, almeno quindici concerti. Per espressa previsione di legge, per le erogazioni in esame non si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. h) e i), del TUIR. Il credito d’imposta sostituisce la detrazione spettante:

– sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione, la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali

– e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

La disciplina del TUIR resta comunque in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014 come, ad esempio, l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.

Modalità di fruizione del credito Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, per i pagamenti effettuati è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario. Con esclusivo riferimento agli spettacoli organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione, la rinuncia all’ottenimento del voucher – che ai sensi dell’art. 88, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituisce il rimborso in denaro del biglietto – da parte dell’acquirente rappresenta un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art bonus, se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; più precisamente, l’applicabilità dell’Art bonus è condizionata dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale (Risoluzione 15.07.2020 n. 40/E).

Al riguardo, si fa presente che, nella nozione di circuiti di distribuzione, vanno ricompresi quegli organismi senza scopo di lucro che, nella regione nella quale hanno sede legale, svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, in idonei spazi, anche di musica popolare contemporanea di qualità, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.

Pubblicato il: 21 Luglio 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /