E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 luglio il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, emanato dal Ministero del Lavoro “in concerto” con il Ministero dell’Economia e Finanze con il quale vengono definiti i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio delle attività diverse da parte degli enti del Terzo settore, e dà quindi di fatto attuazione all’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore). Esso si compone di quattro articoli definiti nel preambolo “Regolamento” ed entrerà in vigore il prossimo 10 agosto.
Come ben noto l’articolo 6 del D.lgs 117/2017 stabilisce che “gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 (le attività di interesse generale) , a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”.
Gli enti del Terzo settore possono quindi esercitare attività diverse a patto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali cioè siano destinate alla realizzazione in via esclusiva , delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed a condizione che tali attività siano consentite dall’atto costitutivo e lo statuto. Il Ministero del Lavoro nella corposa circolare del 2018 (n. 20 del 27/12/2018) ha precisato in merito a quest’ultimo aspetto che lo statuto sociale deve obbligatoriamente prevedere la possibilità per l’Ente del Terzo settore di effettuare attività diverse ma senza l’obbligo di un’elencazione precisa e specifica. Infatti nella citata circolare viene affermato testualmente che ” l’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l’ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell’articolo 6 del codice, a due condizioni:
1) che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);
2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Pertanto, qualora l’ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza”.
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce in particolare la natura secondaria delle attività diverse , precisando che tale requisito sussiste se per ciascun esercizio, alternativamente , se:
- i ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore
- i ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.
Ai fini del calcolo delle percentuali con riferimento al secondo requisito , il decreto stabilisce che rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo settore anche :
– i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro apposito dei “volontari” previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del D.lgs 117/2017. I costi figurativi saranno calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
– le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale ;
– la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
Si ricorda sempre in merito all’individuazione delle attività diverse e degli obblighi in caso di svolgimento delle stesse da parte dell’Ente del Terzo settore che è onere del “Consiglio di amministrazione dell’Ets” di scegliere quale dei due criteri utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tali attività. Il criterio scelto ed utilizzato dall’Ente dovrà essere riportato nella Relazione di missione o nella nota integrativa o nel rendiconto di cassa in base alla situazione soggettiva dell’Ente con riferimento agli obblighi contabili–civilistici a cui è sottoposto l’Ente del Terzo settore così come previsto dall’articolo 13 comma 6 del Dlgs 117/2017 “scritture contabili e bilancio”. Il comma 6 prevede infatti che “l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale ((delle attività)) di cui all’articolo 6 ((a seconda dei casi,)) ((…)) nella relazione di missione ((o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.))”.
Occorre sottolineare la conferma della severità dell’impianto sanzionatorio contenuto nel decreto. L’articolo 4 intitolato “Obblighi e sanzioni” infatti prevede l’applicazione di sanzioni nel caso di inosservanza dei prescritti criteri e limiti previsti dal decreto. Nel caso del mancato rispetto dei limiti percentuali di cui all’articolo 3 , l’ente del Terzo settore ha l’obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente (R.U.N.T.S.) nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 117/2017 (Reti associative iscritte nelle apposite sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore , nonché gli Enti accreditati come i Centri dei servizio del per il volontariato autorizzati dal Ministero del Lavoro).
Inoltre sempre nel caso di inosservanza dei prescritti criteri e limiti , oltre all’obbligo di segnalazione di cui sopra , l’ente del Terzo settore e’ obbligato ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale attraverso il quale , applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all’articolo 3 comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.
Nel caso in cui vi sia il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra o venga omessa la segnalazione al Registro Unico del Terzo settore, l’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
A questo link testo del decreto interministeriale.