E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 luglio il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, emanato dal Ministero del Lavoro “in concerto” con il Ministero dell’Economia e Finanze con il quale vengono definiti i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio delle attività diverse da parte degli enti del Terzo settore, e dà quindi di fatto attuazione all’art. 6 del  decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore). Esso si compone di quattro articoli definiti nel preambolo “Regolamento” ed entrerà in vigore il prossimo 10 agosto.

Come ben noto l’articolo 6 del D.lgs 117/2017 stabilisce che  “gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 (le attività di interesse  generale) , a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di  interesse  generale,  secondo  criteri e limiti definiti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo  17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di  cui  all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme  delle  risorse,  anche  volontarie  e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto  all’insieme  delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate  nelle  attività  di interesse generale”.

Gli enti del Terzo settore possono quindi  esercitare attività diverse a patto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali cioè siano destinate alla realizzazione in via esclusiva , delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed a condizione che tali attività siano consentite dall’atto costitutivo e lo statuto. Il Ministero del Lavoro nella corposa circolare del  2018 (n. 20 del 27/12/2018) ha precisato in merito a quest’ultimo aspetto che lo statuto sociale deve obbligatoriamente  prevedere la possibilità per l’Ente del Terzo settore di effettuare attività diverse ma senza l’obbligo di un’elencazione precisa e specifica. Infatti nella citata  circolare viene affermato testualmente che ” l’esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l’ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell’articolo 6 del codice, a due condizioni:

1) che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);

2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, qualora l’ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell’ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza”.

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce in particolare la  natura secondaria delle attività diverse , precisando che tale requisito sussiste se per ciascun esercizio, alternativamente , se:

  • i ricavi non siano superiori al 30% delle  entrate complessive dell’ente del Terzo settore
  • i  ricavi  non  siano  superiori al  66%  dei  costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

Ai fini del  calcolo delle percentuali con riferimento al secondo requisito , il decreto stabilisce che rientrano tra i costi complessivi dell’ente del  Terzo  settore anche :

– i costi figurativi relativi all’impiego di volontari  iscritti nel registro apposito dei “volontari” previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del D.lgs 117/2017.  I costi figurativi saranno calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di   volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per  la  corrispondente  qualifica dai  contratti  collettivi,  di  cui  all’articolo  51  del   decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

–  le erogazioni gratuite di denaro  e  le  cessioni  o  erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale ;

– la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Si ricorda sempre in merito all’individuazione delle attività diverse e degli obblighi in caso di svolgimento delle stesse da parte dell’Ente del Terzo settore che è onere del  “Consiglio di amministrazione dell’Ets” di scegliere quale dei due criteri utilizzare al fine di documentare il carattere secondario di tali attività. Il criterio scelto ed utilizzato dall’Ente dovrà essere riportato nella Relazione di missione o nella nota integrativa o nel rendiconto di cassa in base alla situazione soggettiva dell’Ente con riferimento agli obblighi contabili–civilistici a cui è sottoposto l’Ente del Terzo settore così come previsto dall’articolo 13 comma 6 del Dlgs 117/2017 “scritture contabili e bilancio”. Il comma 6 prevede infatti che  “l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario  e strumentale ((delle attività)) di cui all’articolo 6 ((a seconda dei casi,)) ((…)) nella relazione di missione ((o in una annotazione in calce  al  rendiconto  per  cassa  o  nella   nota   integrativa   al bilancio.))”.

Occorre sottolineare la conferma della severità dell’impianto sanzionatorio  contenuto nel decreto. L’articolo 4 intitolato  “Obblighi e sanzioni”  infatti prevede l’applicazione di sanzioni nel caso di inosservanza dei prescritti criteri e limiti previsti  dal decreto. Nel caso del mancato rispetto dei limiti percentuali di cui all’articolo 3 , l’ente del Terzo settore ha  l’obbligo  di  effettuare,  nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del  bilancio da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale  territorialmente  competente (R.U.N.T.S.) nonché,  eventualmente,  agli  enti autorizzati  ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 117/2017 (Reti associative iscritte nelle apposite sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore , nonché gli Enti accreditati come i Centri dei servizio del per il volontariato autorizzati dal Ministero del Lavoro).

Inoltre sempre nel caso di inosservanza dei prescritti criteri e limiti  , oltre all’obbligo di segnalazione di cui sopra , l’ente del Terzo settore  e’  obbligato  ad adottare, nell’esercizio successivo,  un  rapporto  tra  attività secondarie  ed  attività  principali  di  interesse  generale  attraverso il quale , applicando il medesimo criterio di calcolo  di  cui  all’articolo  3 comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari  alla  misura  del   superamento   dei   limiti   nell’esercizio precedente.

Nel caso in cui vi sia il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra  o venga omessa la segnalazione al Registro Unico del Terzo settore,  l’ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente  dispone la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro  medesimo, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

A questo link testo del decreto interministeriale.

 

 

Pubblicato il: 3 Agosto 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /