In  sede di conversione in legge al D.L. 41/2021 conosciuto come “Decreto Sostegni”  sarà inserito l’art 36 ter (Misure per le attività sportive), dove viene affrontato il tema dei voucher. Questo nuovo articolo va a riscrivere le disposizioni vigenti, introdotte dall’art. 216 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio”.

A questo punto ritengo utile, anche per comprendere la diversa portata del provvedimento, riportare i due testi di legge.

Art. 216 D.l. 34/2020 ( testo vigente)

“A seguito della sospensione delle attività  sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già’ versato per tali periodi di sospensione dell’attività’ sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può  rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività’ sportiva.”

Art. 36 ter D.L. 41/2021 ( testo che entrerà in vigore con la conversione in legge)

La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale

E veniamo all’analisi del testo

Soggetti interessati

Penso sia utile sottolineare che  la nuova norma non si riferisce solo ad asd/ssd, ma a qualunque soggetto,  (quindi anche persona fisica) che offra “servizi sportivi”, diversamente dal vigente provvedimento che riguarda invece i soli “gestori d’impianti sportivi”( asd/ssd o altri soggetti); la differenza non è da poco in quanto ad esempio ora vengono coinvolti anche i personal trainer, per i loro “servizi sportivi” resi alla clientela.

Non è semplice come sembra capire cosa s’intenda per servizi sportivi; in tal senso potrebbe essere utile rifarsi al concetto di sport, individuato dal DL 36/2021 avente per oggetto “Riordino e riforma delle disposizioni di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”, la cui entrata in vigore per questa parte sarà posticipata dal 2/4/2021 al 1/1/2022. In questo decreto viene appunto data la definizioni sport inteso come  “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”. Ecco quindi che in questa definizione possono rientrare tutte le molteplici attività poste in essere da asd/ssd, ma anche altri soggetti ( compresi singoli professionisti).

Oggetto della disposizione

Sono i “contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo” così come previsto anche dal vigente provvedimento. Non facendo riferimento alla durata, possono rientrare nella norma anche abbonamenti inferiori al mese.

Presupposto giuridico

Il presupposto giuridico è sempre lo stesso, e cioè la “sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile” ; questa è la qualifica attribuita dal Decreto alla  sospensione delle attività sportive conseguenti alle disposizioni emergenziali. Le conseguenze, dettate dall’art. 1463 c.c. sono che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”; in pratica chi offre servizi sportivi sarebbe tenuto, nel caso specifico, a rimborsare quanto ricevuto in anticipo per la prestazione di questi servizi, che appunto poi non sono stati resi.

Modalità  e tempi della richiesta

Per l’acquirente del servizio sportivo non saranno previste particolari formalità per la richiesta, che potrà, perlomeno in prima battuta, essere anche verbale. Ciò diversamente dalla norma vigente che prevede invece un’istanza, con allegata probante documentazione, da inviarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione ( leggasi 19 agosto 2020); orbene con il nuovo  testo, gli acquirenti che si erano dimenticati di presentare l’istanza, o l’avevano presentata oltre i termini, potranno utilmente avanzare la richiesta; e questa è una conseguenza negativa non da poco per chi offre servizi sportivi ed è finanziariamente ed economicamente provato dopo questo difficile periodo.

Modalità di rimborso

Nel vigente testo sono previste due modalità:  il gestore dell’impianto sportivo può procedere al rimborso del corrispettivo pagato o all’emissione di voucher di pari valore.

Con il nuovo articolo i soggetti che offrono servizi sportivi avranno un terza opzione: svolgere attività “con modalità a distanza quando praticabili”.

Voucher: modalità e tempi d’utilizzo

Rispetto al testo vigente il nuovo non prevede più che il voucher sia “incondizionatamente” utilizzabile presso la stessa struttura di emissione dell’abbonamento; ne consegue che l’utilizzo del voucher potrà essere sottoposto a condizione dal soggetto emittente ( valido per l’acquisto solo di determinati tipi di abbonamento?)

Per quello che riguarda i tempi d’utilizzo del voucher nel testo vigente si parla “entro un anno dalla cessazione  delle predette misure di sospensione dell’attività’ sportiva”; con il nuovo testo l’acquirente potrà invece spendere il voucher entro sei mesi dalla cessazione dello stato d’emergenza nazionale, che al momento è fissata al 31 luglio 2021. Quindi un tempo più breve, stante la ripresa delle attività sportive, fissata per il 24 maggio

Questa in sintesi la portata della nuova norma; ricordo che rimane comunque impregiudicata la possibilità per chi offre servizi sportivi, e per gli acquirenti degli stessi, di raggiungere accordi diversi da quelli indicati nel nuovo provvedimento

Pubblicato il: 21 Maggio 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: , , /