Entro il 31 marzo gli enti non profit, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica, le variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente comunicati che si sono verificate nell’anno 2022, ripresentando il modello Eas e riportando nel contempo anche i dati che non hanno subito variazioni.

Il modello Eas va ripresentato quando variano i dati precedentemente comunicati rispetto all’esercizio precedente; la scadenza, in tale ipotesi, è fissata ormai stabilmente al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

L’adempimento formale della presentazione del Modello è di fondamentale importanza ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali previste ai sensi dell’art. 148 Tuir e art. 4 Legge Iva. (quote specifiche).

LA PRESENTEZIONE DEL MODELLO EAS

L’ articolo 30 comma 1, Dl 185/2008 (norma istitutiva del modello EAS) dispone che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del Tuir e, in materia di Iva, all’articolo 4 del Dpr 633/1972, non sono rilevanti fiscalmente se gli enti associativi sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma tributaria e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che dovrà effettuare gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Per poter usufruire di queste agevolazioni è necessario quindi che gli enti associativi trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, il modello EAS approvato dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 02.09.2009.

Nel caso in cui i dati precedentemente comunicati subiscano delle variazioni è necessario un nuovo invio, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica.
La scadenza in esame, dunque, prevede la comunicazione delle informazioni rilevanti per il fisco (anche quelle non variate) necessarie al controllo dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni.

 

GLI ENTI SOGGETTI ALL’ADEMPIMENTO

 Risultano in linea generale soggetti all’adempimento dichiarativo del modello Eas le associazioni politiche, le associazioni sindacali, le associazioni di categoria , le  associazioni religiose , le  associazioni assistenziali, le associazioni culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di formazione extra-scolastica della persona , le  società sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco, le organizzazioni, altri enti.

 

ESONERI DALLA PRESENTAZIONE

Sono invece esonerati dalla comunicazione dei dati rilevanti mediante il modello EAS :

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale,
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime della  398/1991 (Regime forfettario speciale ai fini  Iva e delle  imposte sui redditi),
  • le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25/05/1995 (ormai tali enti sono “trasmigrati” nel Runts e quindi sono considerati ETS),
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali,
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997,
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione),
  • gli ETS iscritti nel Registro Unico del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore all’articolo 94 comma 4 del Dlgs 117/2017 prevede che gli Enti iscritti al RUNTS non sono più soggetti all’obbligo dell’invio del modello Eas. Infatti ai sensi dell’articolo 94 del D.lgs 117 gli Enti del Terzo settore …“non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello”.

Si ritiene pertanto , salvo smentite da parte dell’amministrazione finanziaria che gli Enti già iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore a seguito di trasmigrazione o per volontà degli Enti medesimi sono già esonerati dall’adempimento. Allo stesso modo la presentazione anche “prudenziale” effettuata da un Ets iscritto nel Runts della variazione dati del modello non dovrebbe creare alcun problema all’Ente stesso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE SEMPLIFICATA

 La norma prevede che il modello può essere presentato comunque con modalità semplificate per alcune tipologie di enti associativi:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 383/2000 (ormai già trasmigrate o iscritte nel Runts per “silenzio-assenso a seguito di decorrenza dei termini);
  • le Odv iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate quali le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto (anche tali Enti risultano già trasmigrati  dai Registri regionali nel Runts o iscritti per silenzio-assenso a seguito di  decorrenza  dei termini);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell’Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con Dpcm;
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal ministero della Difesa;
  • le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 45/E -2009 conferma la possibilità per i suddetti enti di compilare solo alcuni punti richiesti rispetto alla modalità di compilazione integrale prevista per la generalità degli Enti non commerciali.

In questo caso andranno compilati solamente i punti:

4 – Se l’ente ha articolazioni territoriali

5 – Se l’ente è articolazione territoriale

6 – Affiliazione

20 – Sponsorizzazioni o pubblicità (tale punto è obbligatorio solo per associazioni e società sportive dilettantistiche)

25 – Settore d’attività

26 – Attività svolte

Il punto che va controllato e attenzionato maggiormente perché ragionevolmente può aver subito variazioni rispetto al 2021 è il punto 20; si pensi ad esempio alle sponsorizzazioni o pubblicità  concesse abitualmente ogni anno (punto 20 del modello) e non erogate nell’anno 2021 a seguito ad esempio  della soppressione di attività /eventi  e manifestazioni causati  dal perdurare della ben nota pandemia.

Si sottolinea infine che la trasmissione del modello di variazione dati non è richiesta in caso di variazioni di dati  non rilevanti  e più specificatamente nei seguenti casi:

1) a seguito di variazione dei dati anagrafici relativi del rappresentante legale e dei dati anagrafici dell’Ente non commerciale già comunicate rispettivamente nel quadro “B- Soggetto d’imposta” e nel quadro “C- Rappresentante legale”. Ai sensi della risoluzione 125 del 6/12/2010 infatti “deve ritenersi che la comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentate legale o all’ente, attraverso la presentazione di un nuovo modello EAS, non sia necessaria ove l’anzidetta informazione risulti dalle notizie già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Sempre secondo la citata risoluzione le variazioni dei dati del rappresentante legale e, più in generale, dei dati relativi all’ente, devono infatti essere comunicate all’Agenzia delle entrate attraverso il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA o il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA. Pertanto, non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei suddetti modelli di variazione dei dati

2)  Nella sezione “dichiarazioni del rappresentante legale” in caso di variazione dei soli dati relativi a:

  • Importo dei proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello-la sola variazione degli importi),
  • Utilizzo dei messaggi pubblicitari e costo per la diffusione dei propri beni e servizi (punto 21),
  • ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23),
  • numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24),
  • importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30),
  • ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31),
  • numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33).

Si evidenzia l’importanza di tale adempimento formale in quanto l’Agenzia delle Entrate ha diverse volte affermato che la mancata presentazione del modello comporta l’assoluta decadenza dai benefici fiscali e precisando al contempo che l’adempimento in questione è sostanziale e che solo dopo la presentazione del modello (anche con l’istituto della remissione in bonis) è possibile usufruire dei benefici fiscali previsti dalla norma (Circolare 18 del 1 Agosto 2018).

A tal fine considerate anche alcune difficoltà interpretative soprattutto con riferimento all’esonero dell’adempimento da parte delle  associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale ed iscritte al Registro CONI (ora Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche) e considerando il rischio sanzionatorio elevato previsto in caso di omessa presentazione del modello, riteniamo anche titolo cautelativo sempre consigliabile adempiere in ogni caso all’onere attraverso la  presentazione  in forma semplificata per gli enti suddetti.

Pubblicato il: 21 Marzo 2023 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro /