Le indicazioni dal Ministero del Lavoro sul deposito bilancio degli ETS

Con la recente nota n. 5941 del 5 aprile 2022 il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti e varie indicazioni operative relativamente alle problematiche applicative sorte con riferimento al deposito del bilancio d’esercizio al Registro Unico del Terzo settore (previsto dall’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017) e all’obbligatorietà dell’utilizzo nella redazione degli schemi di bilancio resi obbligatori dal DM 39/2020  sia per gli  enti che hanno richiesto e che intendono richiedere l’iscrizione al RUNTS , sia per le ODV e alle APS che risultano allo stato attuale ancora coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS a seguito del processo di trasmigrazione dai Registri di settore terminato il 21 Febbraio scorso.

 

 

ENTI GIA’ ESISTENTI O DI NUOVA COSTITUZIONE

Viene chiarito innanzitutto per gli enti di nuova iscrizione al RUNTS che l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali di cui al Dm 39 del 2020 nasce soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d’anno. Quindi gli  Enti che si iscriveranno nel RUNTS solo nel 2022 approveranno il bilancio di esercizio 2022 secondo i nuovi  schemi obbligatori dei nuovi modelli nel 2023.

Secondo il Ministero si può configurare una deroga a tale vincolo soltanto nel caso di iscrizione conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (coincidente con l’ultimo trimestre dell’anno solare, nel caso in cui l’esercizio finanziario si identifichi con l’anno solare), coerentemente con l’orientamento espresso nella nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021. Quindi nel caso di iscrizione al RUNTS avvenuta nel corso dell’ultimo trimestre 2022 , l’Ente potrebbe approvare il bilancio nel 2023 anche non utilizzando i previsti schemi obbligatori. Resta comunque fermo l’obbligo di deposito del bilancio entro il mese di giugno 2023 quale regola generale prevista dall’articolo 48 del Dlgs 117/2017.

Valgono gli stessi principi sopra citati, anche per gli enti neo costituiti nel corso dell’esercizio 2022. Infatti , in tal caso il Ministero del Lavoro chiarisce che i nuovi obblighi decorreranno dal 2023.

Per i nuovi Enti , qualora la relativa costituzione ed iscrizione al Runts avvenga nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (1° ottobre e 31 dicembre 2022) , gli stessi potranno redigere un unico bilancio d’esercizio comprendente il periodo temporale delle operazioni che intercorrono tra la data dell’iscrizione e la chiusura dell’esercizio finanziario e le operazioni dell’esercizio finanziario annuale successivo.(in pratica un unico bilancio composto da  tutti i mesi del 2023 e ultimi 3 mesi del 2022). In tal caso la data prevista per il deposito  del bilancio sarà quella del 30 giugno 2024.

La nota chiarisce comunque che nulla vieta che l’ente ancor prima di iscriversi al RUNTS possa volontariamente adottare gli schemi di bilancio di cui al D.M. n. 39/2020.

 

Il Ministero del Lavoro tratta inoltre nella nota la casistica prevista dagli obblighi in questione con riferimento al  profilo temporale nel caso degli ETS  il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare, chiarendo che si applicano gli stessi principi enunciati con riferimento agli ETS con esercizio sociale coincidente , con obbligo quindi  di predisposizione del primo bilancio conforme agli schemi di cui al D.M. 39/2020 dal primo esercizio successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso (18 aprile 2020).

 

 

ODV E APS IN FASE DI TRASMIGRAZIONE

Per quanto riguarda invece le ODV e le APS iscritte nei preesistenti registri di settore ed interessate  dai procedimenti di verifica a seguito del termine della fase di trasmigrazione il Ministero chiarisce in maniera precisa l’adempimento dell’obbligo di deposito presso il RUNTS del bilancio d’esercizio o del rendiconto per cassa, che ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del codice si ricorda deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Nell’attuale fase di prima applicazione, il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS per le ODV e APS si concluderà solo all’esito delle verifiche da parte del RUNTS (prevista entro e non oltre 180 giorni dall’avvenuta trasmigrazione dell’Ente dai Registri Regionali o di settore al RUNTS) e poiché tale fase si deve ancora perfezionare, il Ministero esclude l’obbligatorietà dell’adempimento del deposito del bilancio 2021 entro la data del 30 giugno 2022.

Sempre secondo il Ministero poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice del Terzo settore ed in ossequio al principio della trasparenza fornito dall’adempimento del deposito, tutte le ODV e le APS coinvolte nei procedimenti di “trasmigrazione e verifica” dovranno effettuare comunque il deposito del bilancio 2021 successivamente all’avvenuta iscrizione al RUNTS –con opportuna sollecitudine- entro il termine di  90 giorni dalla predetta iscrizione anziché del 30 giugno previsto ordinariamente a Registro del Terzo settore a regime.

Pertanto una ODV o APS  in fase di “trasmigrazione”  che ottenga l’iscrizione al RUNTS definitiva ad esempio  il 1 Agosto 2022 dovrà depositare al Registro Unico del Terzo settore il bilancio 2021 regolarmente approvato con le previste regole statutarie e redatto secondo i nuovi schemi obbligatori , entro 90 giorni.

E’ importante evidenziare che qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse successivamente  rilevare che le associazioni interessate non abbiano effettuato il deposito  potrà avviare il procedimento di cui all’articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.

 

 

ONLUS

Viene chiarito dal Ministero con riferimento alle Onlus l’obbligatorietà dell’adempimento del deposito del bilancio in linea generale ,  rappresentando lo stesso sempre  un fondamentale principio di trasparenza per  tali enti che hanno conseguito l’iscrizione al RUNTS secondo la procedura  fissate dall’articolo 34 del D.M. n. 106/2020. Per tali enti è già prevista l’obbligatorietà a partire dall’esercizio 2021 della redazione del bilancio secondo gli schemi previsti dal DM 39/2020.

Si ricorda che le Onlus potranno iscriversi al RUNTS a partire dal 28 marzo 2022 e fino al 31 marzo dell’anno successivo all’autorizzazione dell’ Unione Europea al titolo X del Codice del Terzo settore (parte fiscale).

Nel caso di Onlus che intendano iscriversi nel RUNTS nel corso del 2022 , qualora il bilancio dell’anno 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata perché non ancora approvato, secondo il Ministero  il deposito dello stesso potrà essere effettuato a cura dell’ente entro 90 giorni dall’avvenuta iscrizione.

Per quanto concerne il deposito presso il RUNTS del bilancio sociale  per gli ETS tenuti alla redazione di tale documento ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del Codice, il Ministero ribadisce l’obbligatorietà dell’adempimento della pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito internet dell’ETS (o, in alternativa, qualora l’ETS non disponga di un proprio sito internet, su quello della rete associativa cui esso aderisce, secondo quanto previsto dall’articolo  7 del D.M. n. 75 del 4 luglio 2019) entro la prescritta data del 30 giugno 2022. Tale obbligo riguarda anche le ONLUS, secondo quanto già espresso nella nota del Ministero Lavoro  n. 11029 del 3 agosto 2021.

 

Infine con riferimento al nuovo principio contabile OIC n. 35, applicabile agli ETS con proventi e ricavi superiori a 220.000,00 euro , che redigono il bilancio di esercizio  comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione  (ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo settore) viene prevista, quale misura semplificativa,  la possibilità che gli enti non presentino il bilancio comparativo 2020, in modo tale da evitare gli oneri amministrativi connessi alle varie operazioni di riclassificazione duplice delle voci di bilancio. Nella nota in commento il Ministero estende tale agevolazione  anche agli ETS che redigono il rendiconto di cassa.

Il Ministero ai fini di un riepilogo dei concetti esposti nella Nota rinvia ad una utile tabella allegata  redatta sulla base dell’ipotesi di un ente in cui l’esercizio coincide con l’anno solare.

 

Allegati : link alla nota Ministeriale 5941 del 5 aprile 2022 il Ministero del Lavoro.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-5941-del-05042022-Ordinamento-contabile-ETS.pdf

Pubblicato il: 20 Aprile 2022 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: , , /