Il testo del decreto Ristori quater, (Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)  è stato pubblicato in  Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2020.
L’art. 11 del d.l. 30 novembre 2020, n. 157  “Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi” conferma al  primo comma che anche per il mese di dicembre 2020 viene prevista l’indennità di 800 euro a favore dei lavoratori sportivi.
Come per gli altri sostegni economici, per far fronte all’emergenza economica derivata dal  Covid-19,  erogati nei mesi precedenti, anche per il corrente mese di dicembre il ristoro viene previsto per  tutti i soggetti che, in seguito alla crisi epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività relativa a rapporti di collaborazione con:

– il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
– il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
– le Federazioni Sportive Nazionali;
– le Discipline Sportive associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
– le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 1 dell’art 11 del d.l. 30 novembre 2020, n. 157 prosegue affermando che anche in questo caso, come per le altre mensilità previste in precedenza, non è possibile richiedere e ottenere il bonus del mese di dicembre 2020 per i collaboratori sportivi nei  casi  in cui :
– percepiscano altro reddito da lavoro per il mese di dicembre 2020;
– siano  percettori del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza nel mese di dicembre 2020;
– siano beneficiari di altre tipologie di bonus Covid;

Allo  stesso comma viene  espressamente prevista  l’esclusione del  diritto  a  percepire  l’indennità  nel caso in cui si conseguano redditi  da  lavoro autonomo  di   cui all’articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni  genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”
Infine  al comma 5 viene  stabilito  che non potranno usufruire del sostegno coloro che erano titolari di rapporti di collaborazione  scaduti  entro  la  data  del  30 novembre 2020 e non rinnovati.

Potranno presentare domanda esclusivamente i soggetti che non siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre. Il termine ultimo di presentazione delle nuove domande sulla piattaforma, è fissato alle 24:00 del 7 dicembre 2020.

Per i soggetti che siano già stati beneficiari delle indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno o novembre è prevista la procedura di erogazione automatica.

Pertanto, non è necessaria la presentazione della domanda per il mese di dicembre: tutti i soggetti che abbiano ricevuto almeno un’indennità riceveranno una mail con una procedura guidata che gli consentirà di cliccare su un link personalizzato e, quindi, confermare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge oppure di rinunciare all’indennità.

Nella sua formulazione l’ art 11 del d.l. 30 novembre 2020, n. 157 porta avanti, nei due commi seguenti, la distinzione tra coloro che in passato, hanno già beneficiato degli aiuti e che conservano i requisiti richiesti, rispetto ai non beneficiari.
Per i primi al comma 3  l’indennità pari a 800 euro sarà  erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità  di  ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020 solo ed esclusivamente siano titolari dei requisiti richiesti per l’ottenimento del ristoro come sopra specificato.

Per quanto concerne i  nuovi aspiranti beneficiari, potranno presentare domanda, corredata dell’autocertificazione del possesso dei requisiti  seguendo tutte le istruzioni fornite dalla piattaforma informatica gestita da Sport e Salute e rispettare la scadenza fissata, del 7 dicembre 2020.

Per ulteriori informazioni e le modalità applicative si rimanda alle FAQ pubblicate da Sport e Salute per il mese di Dicembre al seguente link :

https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-dicembre-faq.html

 

 

Pubblicato il: 3 Dicembre 2020 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro / Tags: , , , /