E’ stato pubblicato il 16 febbraio 2021 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 Febbraio con il quale vengono definite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, dei dati delle liberalità effettuate nell’anno 2020 e delle generalità e dati delle persone fisiche che le hanno erogate, al momento ancora facoltativa.

Tale adempimento è legato alla necessità della predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce l’obbligo da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica , di inviare all’Agenzia delle entrate con apposita comunicazione telematica i dati delle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite da persone fisiche a loro favore nel corso dell’anno precedente con l’identificazione  dei soggetti eroganti.  Seppur non espressamente menzionate le Organizzazioni di volontariato rientrano di fatto tra i soggetti obbligati , in quanto enti del Terzo settore così  come riportato nello stesso decreto al  comma 1 , ove viene anche  specificato che ai  soggetti rientranti nel  D.lgs. 117/2017  (ODV –APS –ONLUS) si applicano- ai sensi dell’articolo 104 – in via transitoria le agevolazioni per le erogazioni liberali previste dal Codice del Terzo settore.

Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020 la comunicazione da parte delle associazioni dei dati relativi alle liberalità  effettuate, come già  previsto da precedente decreto è ancora facoltativa. In ogni caso per la comunicazione facoltativa relativa alle erogazioni ricevute nel 2020 la comunicazione telematica dovrà essere effettuata entro il 16.03.2021.

L’adempimento diventerà obbligatorio solo dall’anno prossimo a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.

Lo stesso provvedimento, infatti  chiarisce che gli enti indicati al  comma 1  sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, la comunicazione relativa alle erogazioni  liberali  effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:

  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
  • a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio d’esercizio risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220mila euro, facendo esplicito riferimento ai nuovi obblighi in tema di rendicontazione e bilancio previsti dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

In ogni caso gli enti che hanno effettuato l’invio dei dati dovranno trasmettere anche l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nel corso dell’anno oggetto della comunicazione, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati mediante i sistemi di pagamento tracciati quali bonifici bancari, postali, carte di debito o di credito e prepagate.

Per le eventuali comunicazioni che saranno trasmesse in via facoltativa per l’esercizio 2020 il decreto non prevede l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Viene inoltre previsto che le disposizioni riportate nel decreto si applicheranno a decorrere dall’anno d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (comma 10 dell’articolo 101 del codice del Terzo settore) ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) se successivo all’autorizzazione, anche  agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, a condizione che le erogazioni liberali ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Infine in data 19/02/2021 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento Prot. n.49889/2021, contenente le modalità per l’invio della comunicazione dei dati e delle correzioni alle specifiche tecniche cui all’allegato 1 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 che saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate oltre a quanto prescritto dal  provvedimento del Garante della privacy  n. 42 dell’11 febbraio 2021 con il quale vengono confermate tutte le disposizioni finalizzate a tutelare i diritti dei contribuenti che non intendono far conoscere al soggetto dichiarante le proprie spese e le varie modalità operative da adottare in tal senso.

 

In allegato il link del decreto e del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate :

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/16/21A00840/sg

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158199/provvedimento+erogazioni+liberali+a+regime+19.02.2021+DEF.pdf/3fa5e138-b8ac-a10d-dc53-9816f7fff066

 

Pubblicato il: 22 Febbraio 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /