Cos’è il Superbonus 110%:

 

Quando si parla di Superbonus 110% si intendono quelle agevolazioni fiscali introdotte con il decreto “Rilancio” (decreto legge n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020),  che vengono concesse a fronte di alcuni specifici lavori edilizi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

Per questo tipo di interventi, a partire dal 1°luglio 2020, il contribuente ha diritto ad un credito di imposta pari al 110% delle spese sostenute da utilizzare nei 5 anni successivi alla realizzazione delle opere.

Nel caso in cui il soggetto che intende svolgere queste opere non voglia usufruire in prima persona di tale credito, ha la facoltà di cederlo a terzi (banche, società di assicurazioni, ecc.…) che dovranno riconoscerglielo sotto forma di finanziamento (CESSIONE DEL CREDITO) oppure può richiedere all’esecutore dei lavori di assumerselo scontando tale credito dalle fatture che quest’ultimo deve emettere (SCONTO IN FATTURA). In questi ultimi due casi, i costi sostenuti dovranno essere verificati da un professionista (es. Dott. Commercialista) che dovrà apporvi un VISTO DI CONFORMITÀ.

 

Chi può usufruirne:

 

Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da diverse categorie di soggetti, che oltre ai condomini, le presone fisiche (al di fuori dell’attività  di impresa, arti e professioni), gli istituti autonomi di case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, comprendono anche:

  • ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997),
  • ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991,
  • ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano,previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000
  • ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione non spetta ai soli proprietari degli immobili, ma anche a soggetti che detengono l’immobile in base ad un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), o  un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, previo consenso dei proprietari all’esecuzione dei lavori.

 

Quali lavori riguarda:

 

Per usufruire del Superbonus 110% occorre eseguire almeno uno degli interventi “trainanti” previsti dal decreto, che sono:

  • L’isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache che delimitano il volume riscaldato (es. cappotto termico);
  • La sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con caldaie a condensazione, pompe di calore o sistemi ibridi;
  • Interventi di riduzione del rischio sismico (la detrazione già prevista dal Sismabonus – legge n. 63/2013 – è stata elevata al 110%).

Contemporaneamente all’esecuzione degli interventi trainanti possono essere eseguiti altri interventi detti “trainati”, che  usufruiranno anch’essi della detrazione del 110% anziché di quelle previste in precedenza. Tra di essi vi sono:

  • la sostituzione dei serramenti;
  • l’installazione di pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici con i relativi sistemi di accumulo;
  • l’installazione dei sistemi di schermatura solare;
  • l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • sistemi BMS (Building Management System);
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione;
  • la coibentazione delle superfici opache (quando non può essere considerato intervento “trainante”);
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Le condizioni essenziali per l’accesso al Superbonus 110%:

 

La prima condizione essenziale per l’accesso alle detrazioni è che l’immobile in oggetto sia in condizioni di regolarità edilizia. Ciò significa che lo stato attuale dell’immobile deve corrispondere all’ultimo stato autorizzato depositato nel Comune di competenza.

L’Agenzia delle Entrate, nei 5 anni successivi alla fine dei lavori (8 anni in caso di cessione del credito), effettuerà controlli sulle pratiche relative al Superbonus 110% e nel caso riscontrasse che l’immobile per cui sono state richieste le agevolazioni fiscali sia interessato interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto/difformità con lo stesso, richiederà al soggetto che ha beneficiato delle detrazioni fiscali la restituzione dell’agevolazione ricevuta con i relativi interessi di mora.

Per avviare le pratiche connesse alla detrazione fiscale o alla cessione del credito, è quindi necessario far redigere e firmare ad un tecnico abilitato il “CERTIFICATO DI REGOLARITÀ URBANISTICA” che attesti l’assenza di difformità edilizia nell’immobile oggetto degli interventi.

 

Per i lavori di efficientamento energetico sussiste un’altra condizione essenziale per usufruire del Superbonus 110%. La totalità degli interventi migliorativi previsti (“trainati” più “trainanti”) infatti, dovrà consentire di ottenere un Attestato di Prestazione Energetica superiore di almeno 2 classi energetiche  rispetto alle condizioni esistenti.

 

Esistono poi altre  condizioni  specifiche per ogni tipologia d’intervento, che impongono ad esempio: determinati valori di trasmittanza termica per le chiusure opache e per i nuovi serramenti, l’utilizzo di materiali specifici per la coibentazione che dispongano delle certificazioni previste dalla norma, nuovi impianti termici con specifiche caratteristiche di rendimento ed emissioni, ecc…

 

Il Decreto fissa inoltre dei costi massimi ammissibili per ogni tipologia di intervento, che dovranno essere verificati da un tecnico abilitato, il quale dovrà giustificarli sulla base di prezziari riconosciuti (es. Prezziari regionali delle Opere) ed asseverarli al termine dei lavori.

 

 

Arch. Carlotta Grosso

 

Pubblicato il: 18 Febbraio 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: , , /