Il Ministero del Lavoro con la nota n. 710 del 28/05/2021 ha fornito un chiarimento molto importante con riferimento all’obbligo o meno da parte degli Enti del Terzo settore della vidimazione del Registro dei volontari la cui tenuta è prevista dall’articolo 17 comma 1 del D.lgs 117/2017.
Ai sensi del suddetto articolo infatti gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
E proprio dall’assenza di una specifica previsione sulla sussistenza dell’obbligo della vidimazione nelle disposizioni di cui al D.lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore” che sono nati i dubbi degli operatori.
Ricordiamo che gli obblighi di vidimazione sussistevano già per le ODV. Infatti la legge 266 del 1991 (legge quadro delle Organizzazioni di Volontariato) prevedeva all’articolo 4 che “ le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi” e che con il successivo Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 14/02/1992 veniva prevista per le organizzazioni di volontariato la tenuta del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato nonché “l’obbligo prima di porre in in uso il suddetto registro, di numerarlo progressivamente in ogni pagina e bollarlo in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti”.
Il Ministero del Lavoro a seguito delle richieste di chiarimento da parte di vari Enti regionali e Reti Associative del Volontariato sulla necessità di vidimazione dei registri dei volontari secondo quanto già previsto dal decreto del Ministero dell’industria, commercio e artigianato 14 febbraio 1992 proprio per l’assenza di una specifica previsione da parte del Codice del Terzo Settore, ha confermato l’obbligatorietà dell’adempimento.
Secondo il dicastero il D.lgs 117 /2017 ha espressamente previsto, in capo a tutti gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito registro degli stessi ai sensi dell’articolo 17. Il decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato (attualmente Ministro dello sviluppo economico) 14 febbraio 1992, come modificato dal successivo decreto del 16 novembre 1992, attuativo dell’articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266/1991 e del relativo obbligo assicurativo, prevedeva l’istituzione di un registro dei volontari con le relative caratteristiche tra cui la numerazione progressiva delle pagine e la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse. Il decreto non e’ risultato espressamente abrogato dal Codice, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale previsto dall’articolo 18 comma 2 del d.lgs. 117/2017. Inoltre la vidimazione del registro con le modalità descritte dal Decreto ministeriale ancora vigente è destinata a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alterazione dei contenuti. Il fatto che il Codice del Terzo Settore non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa sempre secondo il Ministero che tali adempimenti non siano più necessari.
Il chiarimento fornito dal Ministero seppure auspicato ed atteso da tutti gli operatori appesantisce ulteriormente gli adempimenti per gli Enti del Terzo settore ed i relativi oneri connessi. In tal senso va ricordata la difficoltà incontrata da sempre da parte degli Enti del volontariato nella richiesta di vidimazione del registro in diversi uffici Comunali – non in tutti per fortuna – obbligando gli stessi a rivolgersi in alternativa alle prestazioni a pagamento dei Notai.