Il prossimo 30 giugno 2023 gli Enti del settore dovranno depositare il bilancio relativo all’esercizio 2022 nel Registro nazionale degli Enti del Terzo settore (c.d. Runts) ai sensi dell’articolo 48, c. 3 del Dlgs 117/2017. Si ricorda che in linea generale il bilancio degli enti del Terzo settore (Ets) è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (art. 13 del codice del Terzo settore) utilizzando gli schemi di bilancio predisposti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000 euro hanno la facoltà di redigere un semplice rendiconto per cassa (utilizzando il modello “D” degli schemi obbligatori di bilancio di cui al suddetto D.M. 5/03/2020) .

Sempre entro il 30 giugno gli enti del Terzo settore dovranno depositare al Runts anche i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nell’esercizio precedente (articoli 48, c. 3 e 87, c. 6 del Cts) e gli Ets “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” hanno l’obbligo di depositare il bilancio sociale, che dovrà anche essere pubblicato nel sito internet dell’organizzazione (ai sensi dell’art. 14, c. 1 del Cts).

L’obbligo del deposito del bilancio e dei documenti suddetti nel Runts riguarda tutti gli Ets “non commerciali” mentre gli enti del Terzo settore che svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale hanno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio secondo i dettami prescritti dal codice civile per gli enti di tipo societario, e di depositarlo presso il registro delle imprese sempre entro il 30 giugno di ogni anno. Infatti ai sensi dell’articolo 13 comma 5 D.lgs 117/2017 “gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.

L’inadempimento degli obblighi de quo può comportare importanti aspetti sanzionatori tra i quali anche l’estrema ipotesi del rischio di cancellazione dal Runts.

L’omesso ed il tardivo deposito dei suddetti documenti comporta in primis l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 2630 del codice civile applicabile direttamente e nei confronti degli amministratori dell’ente ed in caso di successiva diffida ad adempiere da parte degli uffici del Runts , che se non rispettata nel termine di 180 giorni può comportare la cancellazione automatica dell’ente dal Runts (art. 48, commi 4 e 5 del Cts).

Ricordiamo che gli Enti del terzo settore considerati “Ets di diritto” quali le Odv , le Aps e le Onlus hanno l’obbligo della redazione del bilancio attraverso l’utilizzo degli schemi obbligatori già dall’esercizio 2021 , mentre il deposito dello stesso è diventato obbligatorio nei 90 giorni successivi all’iscrizione degli enti trasmigrati nel corso dell’anno 2022 (in tal caso solo per APS e ODV) . Per gli ETS iscritti nel Runts nel 2022 prima dell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario , approveranno il bilancio di esercizio 2022 secondo i nuovi modelli previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 e lo depositeranno al Runts entro il 30 giugno 2023 , mentre per gli Enti iscritti nel Runts nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario (cioè dal 1° ottobre al 31 dicembre del 2022 per gli enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare) potranno redigere ed approvare il bilancio 2022 anche non utilizzando i nuovi modelli di bilancio previsti per gli Ets. In tale ultimo caso l’ente dovrà comunque depositare il bilancio redatto senza gli schemi obbligatori al Runts entro il 30 giugno 2023.

Il Codice del terzo settore attribuisce grande importanza agli obblighi di rendicontazione , formazione e di deposito dei bilancio perché i dati in esso contenuti costituiscono elementi utili per la trasparenza e per “ l’ accountability “, principi cardine posti alla base della riforma del Terzo settore. A tal fine i dati esposti nel bilancio sono essenziali ai fini del riscontro dei seguenti elementi e condizioni:

  • la verifica della presenza delle condizioni che garantiscono la possibilità stessa dell’ente rimanere nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts):

  • la verifica se le attività di interesse generale sono svolte in via prevalente o esclusiva;

  • la verifica se l’ente svolge attività diverse nei limiti prescritti dalla legge. Si ricorda che gli Enti del Terzo settore possono svolgere anche attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 117/2017 salvo che tali attività non siano prevalenti rispetto alle attività di interesse generale secondo due criteri tra loro alternativi : il primo prevede il non superamento del 30% del rapporto tra proventi derivanti da attività diverse ed “entrate” complessive, il secondo il non superamento del 66% del rapporto tra ricavi da attività diverse e costi complessivi;

  • la verifica se l’ente sia tenuto a predisporre il bilancio sociale. In base a quanto previsto dall’art. 14, co. 1 del Cts, gli Ets “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” devono redigere il bilancio sociale in conformità alle linee guida ministeriali ;

  • la verifica se l’ente è obbligato a predisporre l’informativa sugli emolumenti corrisposti nell’esercizio precedente. Gli Ets “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui” devono infatti pubblicare annualmente, secondo quanto indicato dall’art. 14, co. 2, le informazioni sugli “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui l’Ets aderisce;

  • il monitoraggio in merito alla sussistenza dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo. Gli Ets associativi che superano per due esercizi consecutivi due dei tre parametri dell’art. 30 del Cts (totale dell’attivo dello stato patrimoniale per €110.000,00 euro; ricavi, rendite 220.000 , n. 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) hanno l’obbligo di nominare l’Organo di controllo ;

  • il monitoraggio della sussistenza dell’obbligo di nomina del soggetto incaricato della revisione legale (revisore legale dei conti).

Gli Ets che superano per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall’art. 31 del Cts (totale dell’attivo dello stato patrimoniale per €1.100.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per €2.200.000,00; 12 dipendenti occupati in media durante l’esercizio) devono nominare un soggetto incaricato della revisione legale;

  • la verifica dell’applicabilità dei regimi forfetari destinati alle Organizzazioni di Volontariato (Odv) e per le Associazioni di promozione sociale (Aps) ; tale verifica deve essere effettuata sulla base dei ricavi indicati nel bilancio e l’eventuale superamento delle soglie previste per poter rientrare nei regimi agevolati . I regimi forfetari di favore riservati a Odv e Aps sono concessi, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Dlgs 117/2017, se gli enti suddetti non superano 130.000 di entrate derivanti da attività commerciali;

  • la verifica se l’ente debba essere considerato “commerciale” o “non commerciale “.

L’art. 79, co. 5 del D.lgs 117/2017 fissa i parametri della commercialità dell’ente o della “non commercialità” attraverso il confronto numerico tra i dati complessivi delle entrate e dei proventi inerenti le attività commerciali con l’entrate ed i proventi considerati non commerciali.

Pubblicato il: 15 Maggio 2023 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro /