E’ stato resa nota ieri la bozza definitiva del Decreto “Sostegno” approvata dal Consiglio dei Ministri. 

Il Decreto contiene alcuni provvedimenti che interessano direttamente o indirettamente il mondo sportivo dilettantistico, ma comunque certamente al di sotto delle attese e delle aspettative di un settore duramente provato da questo anno di emergenza sanitaria.

Vedrò di seguito di  illustrarne il contenuto e le eventuali criticità, a mio avviso presenti, riservandomi eventuali ulteriori osservazioni,  anche  in caso di difformità fra il testo analizzato e quanto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

Questo contributo, che si rivolge agli “operatori economici”, si differenzia da quelli precedenti  (Decreto Rilancio e Decreti Ristori), per i requisiti e le modalità di calcolo. In particolare, per quello che riguarda i requisiti, non bisogna fare riferimento al codice Ateco, cosa invece necessaria per i Decreti Ristori.

Per quello che riguarda la platea degli aventi diritto, nella relazione illustrativa al Decreto, viene chiarito che “Tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali

Di conseguenza, oltre alle ssd che sono imprese, anche le asd con partita iva potranno ricevere questo contributo, nel rispetto dei requisiti descritti, oltre a tutti professionisti operanti con partita Iva nel mondo dello sport.

Requisiti:

 

  • Partita attiva alla data di entrata in vigore del Decreto
  • Non aver cessato la partita iva alla data di entrata in vigore del Decreto
  • Non aver superato € 10.000.000 di ricavi nel 2019
  • L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 ( con riferimento alla data di cessione dei beni o della prestazione di servizi)
  • Chi ha attivato la partita Iva a decorrere dal 1/1/2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui sopra

 

Misura del contributo

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando un percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019

Per chi ha aperto la partita Iva dopo il 1 gennaio 2019, ai fini della media 2019, rilevano i mesi successivi a quello dell’apertura.

Il limite massimo del contributo è di € 150.000, mentre il limite è comunque garantito, a tutti gli aventi diritto, un contributo minimo di € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La tabella di riferimento è la seguente

 

Ricavi %
 
fino ad € 100.000 60%
sup. a 100.000 e fino a 400.000 50%
sup. a 400.000 e fino a 1 milione 40%
sup. a 1 milione e fino a 5 milioni 30%
sup. a  5 milioni e fino a 10 milioni 20%

 

Esempio: operatore economico con ricavi tra € 100.000 e 400.000

 

Media fatturato mensile 2020: € 6.000

Media fatturato mensile 2019: € 11.000

Calo della media: € 5.000 – 45,5%

Contributo: € 5.000×50% = € 2.500

 

Modalità d’erogazione

I soggetti interessati dovranno presentare istanza esclusivamente mediante la procedura web ( anche a mezzo intermediario), con l’indicazione di sussistenza dei requisiti, entro sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica; in ogni caso modalità, contenuto, termini di presentazione saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 Criticità

La principale criticità che si rileva è quella già presente nei precedenti decreti, e purtroppo presente anche in questo,  e cioè l’incertezza della base di  calcolo per il contributo.

Questo deriva dal fatto che non siamo davanti ad un incentivo tagliato su misura per il mondo sportivo, ma rivolto a tutti gli “operatori economici” e cioè il mondo dell’impresa.

Mi riferisco in particolare all’utilizzo dei termini fatturato, corrispettivi, ricavi, attività commerciale, che andrebbero ben contestualizzati nel mondo sportivo dilettantistico.

Infatti nel decreto i termini “ricavi” e fatturato e corrispettivi” sembrano essere usati come sinonimi ( per individuare la differenza delle medie mensili e la percentuale da applicare)

Il termine “attività commerciale” viene invece utilizzato nella relazione illustrativa, quando viene detto che possono essere beneficiari del contributo gli enti non commerciali, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Questo è il passaggio, già presente nei precedenti provvedimenti, che senza precisi chiarimenti da parte del legislatore e/o dell’Agenzia delle Entrate, rischia di essere fortemente  limitativo nell’entità del contributo, e/o fonte di possibile contenzioso in caso d’interpretazione estensiva.

 

Cerco di spiegarmi in maniera semplice:

 

  • Asd

( ai sensi dei commi 1 e 3 dell’ar. 148 del TUIR) non sono fiscalmente rilevanti le quote associati, mentre i corrispettivi specifici ( cioè gli abbonamenti) sono commerciali, ma vengono de-commercializzati se svolti a favore di soci/tesserati. Possono quindi rientrare nel concetto di ricavi, così come definito dall’art 85, lett. a) del TUIR ( “corrispettivi delle cessione di beni e delle prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa”), ancorchè non fatturati?

Ricordo che per chi applica il regime 398/91, l’obbligo di fatturazione riguarda solo le sponsorizzazioni e la cessione dei diritti televisivi

E palese che un chiarimento definitivo ed affermativo aumenterebbe di molto la base di calcolo e l’entità del contributo

 

  • Ssd

Per le ssd il ragionamento dovrebbe essere ancora più semplice; infatti, come anche confermato dalla Circolare 18E/2018, le ssd “ ancorchè non perseguano fini di lucro, mantengono dal punto di vista fiscale la natura commerciale”, sono quindi inquadrati  fra i soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR, e per loro il reddito si determina secondo quanto previsto dall’art. 81 del TUIR che dice che: “Il reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e’ considerato reddito d’impresa ed e’ determinato secondo le disposizioni di questa sezione”

 

Quindi per le ssd tutta l’attività svolta è da considerarsi come commerciale, anche in questo caso in larga parte de-commercializzata  per le motivazioni già esposte per le ssd, e quindi il termine ricavi dovrebbe ricomprendere tutte le entrate dell’ente.

Anche per le ssd un chiarimento da parte del legislatore sarebbe quanto mai opportuno, per allargare la base di calcolo del contributo e togliere incertezze e possibile contenzioso

 

Art. 9 – Indennità omnicomprensiva – lavoratori sportivi

 

Viene prevista un’indennità complessiva, che non concorre alla formazione del reddito, nei confronti dei soggetti aventi i seguenti requisiti.

Requisiti:

 

  • avere in essere un rapporto di collaborazione sportiva con FSN, DSA o EPS oppure con asd/ssd iscritte al Registro CONI
  • avere cessato, ridotto o sospeso l’attività in seguito all’emergenza epidemiologica                  ( risultano cessati i rapporti scaduti al 30/12/2020 – perché non 31? – e non rinnovati)
  • non avere altri redditi di:
  • lavoro dipendente e assimilati
  • lavoro autonomo
  • reddito di cittadinanza
  • reddito d’emergenza
  • cassa integrazione ed indennità professionisti, lavoratori autonomi… previste dal Decreto Cura Italia
  • pensioni di ogni genere, e gli assegni equiparati, eccetto quelli ordinari d’invalidità

 

Misura dell’indennità

In questo caso abbiamo una differenza rispetto ai precedenti provvedimenti, in quanto non si tratta più di un contributo mensile ( prima € 600, poi € 800 per gli ultimi tre mesi 2020), ma si avrà un importo “una tantum” determinato in base ai compensi ricevuti nel 2019; di fatto la nuova norma esclude dal beneficio chi non ha percepito compensi sportivi nel 2019

 

Compensi sportivi anno 2019 Indennità
   
Oltre € 10.000 € 3.600
tra € 4.000 ed € 10.000 € 2.400
Inferiori ad € 4.000 € 1.200

 

Modalità d’erogazione:

Per i soggetti già beneficiari delle precedenti indennità, qualora permangano i requisiti, Sport e Salute provvederà all’erogazione, senza necessità di ulteriore domanda.

Per chi non avesse beneficiato delle precedenti indennità, e avesse i requisiti, sarà possibile presentare domanda , unitamente ad autocertificazione, sulla piattaforma di Sport e Salute, a partire dal 1 aprile 2021; attenzione perché le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione

 

Criticità

Non vi sono particolari criticità nella norma, se non forse per certificare il parametro di riduzione dell’attività, ed altri casi particolari, per cui si rimanda alle Faq di Sport e Salute, che spesso rispondono in maniera esaustiva ai vari dubbi.

Nella relazione illustrativa vengono individuate le figure destinatarie dell’indennità, che sono : tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali; evidenzio che nell’elenco non sono ricompresi gli arbitri, che hanno invece beneficiato dei precedenti contributi.

 

Cosa manca nel decreto

Purtroppo debbo rilevare che per il mondo sportivo dilettantistico c’era forte aspettativa anche  per altre problematiche che al momento non sono affrontate nel decreto: le locazioni, sia per indicazioni

circa la riduzione dei canoni ( sia pubblici che privati), che per credito d’imposta sulle locazioni come previsto a suo tempo dal Decreto Rilancio e anche dal Decreto Ristori ( solo per i crediti d’imposta),  e la regolamentazione degli abbonamenti non usufruiti dai frequentatori (voucher).

Inoltre, senza la previsione di ulteriori fondi di sostegno, le asd senza partita Iva, si trovano al momento fuori da qualunque ulteriore aiuto.

 

Speriamo che in sede di conversione in legge, il legislatore riesca a correggere il tiro, ed adottare provvedimenti di reale sostegno al mondo sportivo dilettantistico.

Pubblicato il: 20 Marzo 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /