E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 137/2020 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica”.

Il Decreto contiene diversi provvedimenti che interessano direttamente o indirettamente il mondo sportivo dilettantistico.

Vedrò di seguito di riepilogare quelli di più largo interesse, e di illustrarne il contenuto e le eventuali criticità, a mio avviso presenti.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

Questo contributo, che si rivolge agli “operatori iva”, ricalca, per la tipologia e le modalità d’erogazione, quello già previsto dall’art 25 del DL 34/2020, ed in particolare richiede la stessa condizione e cioè che “che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

Per quello che riguarda la platea degli aventi diritto, si richiama quanto riportato nella Circolare 15E del 13 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate, contenente chiarimenti circa la fruizione del precedente contributo di cui all’art 25 del DL 34/2020 che, al punto 1., per quello che riguarda l’ambito soggettivo, fra gli altri individua: “gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.”

Di conseguenza, oltre alle ssd che sono imprese, anche le asd con partita iva possono ricevere questo contributo, nel rispetto dei requisiti descritti.

Altri requisiti:

  • Partita iva comunque aperta dopo il 1 gennaio 2019, attiva alla data del 25 ottobre 2020  (nel caso assenza vincoli di fatturato)
  • Svolgere attività prevalente fra quelle riferite al codice Ateco della asd/ssd ( lo si può trovare nel certificato di attribuzione del codice fiscale) contenute nella tabella in calce al decreto (e che si allega alla presente)
  • Non aver cessato la partita iva

Misura del contributo

a) Percettori precedente contributo

Per le asd/ssd che hanno già ricevuto il precedente contributo, e che rientrano nei codici ateco previsti, il contributo sarà pari al doppio (200%) di quanto ricevuto (o richiesto se non ancora incassato)

b) Soggetti che non avevano presentato domanda

In questo caso, per asd/ssd che hanno aperto la partita iva in tempi successivi, l’importo sarà pari al 200% della soglia minima (€ 2.000) quindi € 4.000, o superiore in presenza di un delta di  diminuzione di fatturato commerciale ( fra aprile 2002 e aprile 2019) maggiore di € 10.000.

Modalità d’erogazione

a) Percettori precedente contributo

Per chi ha già ricevuto (o comunque fatto domanda ed è in attesa di ricevere) il precedente contributo, e non l’avesse restituito, l’Agenzia delle Entrate provvederà all’accredito sul conto corrente precedentemente indicato.

b) Soggetti che non avevano presentato domanda

In questo caso gli interessati dovranno presentare istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello, approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nei tempi che saranno indicati.

Criticità

Al momento non risultano ancora pagati per mancanza di fondi i contributi richiesti ad agosto, speriamo che questi abbiano un binario più veloce.

Il secondo aspetto critico, risiede nel fatto al momento è escluso il codice attività 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi” che diverse associazioni utilizzano, e che viene soprattutto usato dagli istruttori sportivi, specialmente dai personal trainer; si auspica che questa lacuna, possa essere colmata, visto che il decreto prevede, sempre all’art. 1, comma 2 che “con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.”

Per ultimo rilevo che al momento non è presente la previsione che era contenuta al comma 4 dell’art. 25 del Decreto Rilancio: “Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’ ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-1” che ha consentito ad una larga platea di asd/ssd (che non avevano i requisiti di fatturato)  di poter comunque presentare la domanda di contributo, essendo residenti nei comuni oggetto di eventi calamitosi che hanno generato stato di emergenza. Questa lacuna lascia aperto il dubbio se questo contributo competa in automatico a chi lo ha già avuto facendo ricorso a questa clausola, e anche su sia utilizzabile per le nuove richieste; speriamo anche in questo caso in un rapido intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 3 – Fondo per  il sostegno delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche

Per fronteggiare la gravissima crisi economica in cui versa il mondo sportivo dilettantistico, “e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Societa’ Sportive Dilettantistiche.”; questo fondo avrà una dotazione per il 2020 di € 50 milioni, ed i relativi criteri di distribuzione saranno fissati con un decreto del capo del Dipartimento dello Sport

Criticità

Dal momento che le asd/ssd in Italia sono stimate in 100/120.000, se si volesse fare un intervento “a pioggia” vorrebbe dire che a ciascuna competerebbe una cifra variabile fra 400 e 500 euro, che difficilmente potrebbe risolvere qualcosa.

Vedremo quali saranno i criteri, certo è che la cifra disponibile appare al momento davvero esigua.

Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo

Questo articolo ricalca quanto già previsto nell’art 28 del DL 34/2020 – Decreto Rilancio dicendo , ma con una importante precisazione che sottolineo: “Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi’ con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.” Ricordo che il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60%, e competerà per una diminuzione del fatturato/corrispettivi del mese di riferimento rispetto all’anno precedente di almeno il 50%.

A differenza del precedente provvedimento, questa volta:

  • Sarà necessario verificare il codice ateco dell’attività, come per il contributo a fondo perduto
  • non vi è il limite di € 5 milioni di ricavi dell’anno precedente (ben poche asd/ssd in Italia lo superano!)
  • spetterà per i canoni pagati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre

Si ritiene che l’agevolazione di quest’articolo, che nell’incipit si rivolge alle “imprese”, possa trovare applicazione anche per tutto il mondo associativo (inclusi gli enti del Terzo Settore), e anche senza partita iva, “in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale” come previsto dall’art 28, comma 4 del Decreto Rilancio, che in questo art. 8, al comma 2, si richiama integralmente, per tutte le sue disposizioni, in quanto compatibili. Un chiarimento in tal senso da parte dall’Agenzia delle Entrate sarà comunque opportuno.

Criticità

Come già evidenziato nel corpo del commento, in questa riedizione del provvedimento, è prevista una limitazione in base al codice ateco, che comunque per il mondo sportivo non dovrebbe incidere particolarmente, se non per l’assenza del codice 85.51.00, che per le motivazioni sopra espresse, speriamo possa essere eliminata.

Art. 17 – Disposizione a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di novembre viene prevista un’indennità pari ad € 800, che nei requisiti ricalca quanto già previsto nei precedenti decreti. In sintesi:

Requisiti:

  • avere in essere un rapporto di collaborazione sportiva con FSN, DSA o EPS oppure con asd/ssd iscritte al Registro CONI
  • avere cessato, ridotto o sospeso l’attività in seguito all’emergenza epidemiologica
  • non avere altri redditi di:
    • lavoro dipendente e assimilati
    • lavoro autonomo
    • reddito di cittadinanza
    • reddito d’emergenza
    • cassa integrazione ed indennità professionisti, lavoratori autonomi… previste dal Decreto Cura Italia
    • pensioni di ogni genere, e gli assegni equiparati, eccetto quelli ordinari d’invalidità

Modalità d’erogazione:

  1. Percettori delle precedenti indennità ( marzo, aprile e maggio o giugno)

Se permangono i requisiti ( da verificare quindi), e attenzione anche che “si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati”, l’erogazione dell’indennità per il mese di novembre avverrà senza necessità di ulteriore domanda.

  • Consiglio per le asd/ssd: controllare bene tutti i contratti in essere con i collaboratori

2. Nuovi soggetti

Coloro che non avessero richiesto le precedenti indennità, potranno presentare domanda, con autocertificazione di possesso dei requisiti, sulla piattaforma informatica di Sport e Salute, seguendo le relative istruzioni, entro il 30 novembre 2020. Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione.

Lo stanziamento complessivo per questa indennità è di € 124 milioni.

Criticità

Non vi sono particolari criticità nella norma, se non forse per certificare il parametro di riduzione dell’attività, ed altri casi particolari, per cui si rimanda alle Faq di Sport e Salute, che spesso rispondono in maniera esaustiva ai vari dubbi.

Cosa manca nel decreto

Nel mondo sportivo c’era forte aspettativa per due problematiche che al momento non sono affrontate nel decreto: le locazioni, e la regolamentazione degli abbonamenti non usufruiti dai frequentatori.

Speriamo che in sede di conversione in legge, il legislatore inserisca i relativi articoli sulla falsariga di quanto già fatto nel  Decreto Rilancio, introducendo agevolazioni, con il pagamento dilazionato  dei canoni negli impianti pubblici, e con una proposta di riduzione di almeno il 50% per le locazioni con soggetti privati, e poi regolamentando ( con voucher od altro) gli abbonamenti non usufruiti.

Pubblicato il: 30 Ottobre 2020 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /