Circolare n° 10/2020
Arenzano, 14 maggio 2020
Oggetto: Decreto “Rilancio”
Come noto ieri sera è stato finalmente varato il testo definitivo del decreto “Rilancio” che, fra i tantissimi provvedimenti, contiene una serie di interventi che riguardano il mondo sportivo dilettantistico.
Per chi ha seguito i miei ultimi seminari, le anticipazioni fatte sono sostanzialmente aderenti a quanto definitivamente varato dal governo.
Passiamo con ordine a vedere i vari argomenti presenti nella bozza finale che al momento (ore 20,30) è ancora all’esame della Ragioneria dello Sato per la sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Art.105 – Disposizioni in materia di collaboratori sportivi
Voglio innanzitutto sottolineare che tale previsione non è ricompresa sotto il Capo IV “Misure per lo sport”, ma sotto il capo II “Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali”. I collaboratori sportivi vengono quindi considerati dei “lavoratori” (come già peraltro traspariva dal DL 18/2020); questa importante affermazione dovrebbe essere il preludio all’attesa riforma del settore, per il quale il Governo ha delega da agosto dell’anno scorso, e sulla quale il ministro Spadafora si è già più volte espresso. Speriamo che sia la volta buona per dettare nuove regole (con graduale introduzione di sistemi contributivi ed assicurativi) per fare chiarezza su un tema troppo importante per il mondo sportivo dilettantistico.
Entrando nel merito, il Decreto conferma l’indennità di € 600 già prevista per il mese di marzo e la sua incompatibilità con altri redditi da lavoro, con il reddito di cittadinanza, con il reddito d’emergenza e di tutte le altre prestazioni di cui al Dl 18/2020.
Viene poi precisato che “ Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità…………., la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.”
Per chi non lo avesse ancora fatto, e ne abbia le caratteristiche, è sempre possibile presentare la domanda a Sport e salute spa che le istruirà secondo l’ordine cronologico; le modalità di presentazione, i documenti richiesti e le cause di esclusione saranno oggetto di apposita circolare del MEF, che dovrà essere emanata entro sette giorni dalla pubblicazione del Decreto.

Capo IV – Misure per lo sport
Art. 210 – Disposizioni in tema di impianti sportivi
Locazioni impianti pubblici (comma 1-2)

L’art. 95 del D.L 18/2020, che riguarda Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione e società ed associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche (con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia) che hanno in “affidamento impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali”; viene modificato in “ sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e
concessori”.
Il comma 2 dell’art. 95 viene a sua volta modificato in “I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020”.
Viene quindi di fatto ampliato il rinvio originariamente previsto al 30 giugno.
Inoltre l’articolo contiene un’altra importante previsione che riguarda il riequilibrio economico-finanziario di una parte delle concessioni in essere, e più precisamente, “le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati”.

Locazioni impianti privati (comma 3)
E passiamo adesso all’esame di uno dei provvedimenti più attesi dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
“La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi
di ogni tipo.
Fatte queste premesse di ordine giuridico, il comma prosegue con questa importante previsione, che recita: “ In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che,
salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.”

In pratica quindi le asd/ssd hanno diritto, per presunzione di legge, a una riduzione di almeno il 50%, per cinque mesi del canone di locazione. Entrambe le parti, locatore e locatario, avranno la possibilità di chiedere e dimostrare una diversa percentuale; dimostrazione che, risultando molto difficile ( direi ancora più per il locatore che per l’inquilino asd/ssd), porterà nella maggior parte dei casi ad aderire alla proposta del 50% , e fungerà da deterrente per quasi tutti i contenziosi.
Per chi avesse già pagato l’intero canone (o acconti) per marzo, aprile e maggio, andranno rifatti i conteggi e conguagliate le posizioni sul nuovo ammontare del canone.

Abbonamenti (comma 4)
Molto atteso anche il provvedimento governativo anche sulle quote di abbonamento versate e non usufruite, a causa della chiusura forzata degli impianti, da parte dei frequentatori delle asd/ssd.; il comma in questione dice: “A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile.

Quale sarà la procedura da seguire?
a) Il soggetto acquirente può presentare istanza di rimborso per il periodo di sospensione dell’attività sportiva (entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto) con allegata ricevuta/copia del bonifico.
b) L’asd/ssd ha 30 giorni di tempo per scegliere fra due alternative:
1) Procedere al rimborso di quanto richiesto
2) Emettere un voucher di pari importo incondizionatamente utilizzabile presso la stessa
struttura
c) Il soggetto acquirente ha un anno di tempo per utilizzare il voucher

Per quello che riguarda la determinazione dell’importo oggetto del voucher, si dovrà fare il calcolo puntuale, ad esempio:
Chiusura: 9 marzo – riapertura 25 maggio, giorni chiusura 77
Abbonamento annuale € 450: calcolo € 450:365×77= € 98,09 > valore del voucher
Per quello che riguarda l’aspetto contabile e fiscale, bisognerà porre attenzione a quale soluzione abbia adottato l’asd/ssd (rimborso o voucher) e a quale tipologia di ricavo si riferisca la richiesta del soggetto acquirente; a seconda dei casi avremo:

Rimborso quota
1) Entrata istituzionale: registrazione in prima nota e rendiconto come “rimborso a
socio/tesserato”, (con eventuale effetto sui risconti per la ssd)
2) Entrata commerciale: come sopra, ma anche registrazione nei corrispettivi con il segno – ( si
genererà quindi una voce di credito per l’Iva ed un storno d’imponibile per l’Ires)

Emissione voucher
Al momento dell’emissione
1) Entrata istituzionale: nessuna registrazione contabile per asd , rilevazione del debito per ssd ( per le asd a fine esercizio in sede di approvazione rendiconto, andrà segnalato l’importo dei voucher ancora da usufruire che sarà un debito della stessa)
2) Entrata commerciale: contabilmente come sopra, ma anche registrazione fra i corrispettivi con il segno – (credito Iva), e solo per le ssd rilevazione del debito

Al momento dell’incasso
1) Entrata istituzionale: nessuna registrazione per asd, per ssd chiusura del debito con il ricavo
2) Entrata commerciale: contabilmente come sopra, ed anche registrazione a con segno + nei corrispettivi (debito Iva)

In caso di mancato incasso
1) Entrata istituzionale: nessuna registrazione per asd, chiusura del debito con sopravvenienza attiva per ssd
2) Entrata commerciale: contabilmente come sopra, registrazione con segno + nei corrispettivi (debito Iva)

Fondo rilancio del sistema sportivo nazionale
“Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere
assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.”
Questo fondo dovrebbe essere utilizzato, come da dichiarazioni del Ministro Spadafora, per erogazioni a fondo perduto a favore di asd/ssd particolarmente danneggiate dalla situazione di epidemia. Il fondo sarà alimentato” Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, una quota pari allo 0,3 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali”. In ogni caso il decreto stabilisce che detto fondo non sarà inferiore ad € 40 milioni per il 2020 ed a € 50 milioni per i due anni successivi.

Conclusioni
Questa prima breve veloce analisi riguarda i provvedimenti “direttamente” rivolti al mondo sportivo dilettantistico; nel Decreto sono presenti molti altri provvedimenti, che riguardano le imprese ed anche le associazioni ed enti del terzo settore, di cui mi riservo una ulteriore analisi e saranno oggetto a breve di future circolari.

Pubblicato il: 14 Maggio 2020 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /