In due giorni è stata messa fine alle speranze per ASD e SSD di poter accedere a criteri più favorevoli per la determinazione del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni.

Andiamo in ordine cronologico.

IL 12 maggio l’Ufficio Legislativo- Finanze del Ministero dell’Economia, in risposta ad interrogazione dell’On. Luca Pastorino (che ricordiamo aveva già cercato supporto per asd/ssd con precedente interrogazione del 14 aprile 2021) , ha ribadito la validità, anche ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L Sostegni, dei chiarimenti forniti con circolare 22E/2020, par. 2.5, con riferimento ad analogo contributo del Decreto Rilancio, da considerare applicabili a tutti i soggetti con attività de commercializzata ai sensi del comma 3 dell’art 148 del TUIR (e quindi asd e ssd).

La risposta prosegue poi, con riferimento in questo caso alle sole ssd , affermando che ”il dato a cui fare riferimento ai fini del contributo a fondo perduto è quello dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Per i soggetti con attività de commercializzata  ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR, nonché in forza di altre decommercializzazioni ai fini Ires, a tali ricavi vanno sottratti i ricavi decommercializzati ai fini delle imposte sui redditi

La posizione dell’Ufficio è quindi molto chiara per quello che riguarda la base di calcolo per il contributo, che sia per le asd che per le ssd dovrà essere solo quella dei proventi commerciali, che come sappiamo rappresenta quasi sempre una parte molto ridotta delle entrate complessive degli enti sportivi; il contributo di conseguenza solo per pochi supererà la soglia minima di € 2.000, importo per molti decisamente ridotto, per poter essere definito “Sostegno”.

Tale tesi è stata ribadita due giorni dopo, questa volta dall’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 5/e del 14/05/2021 ha fornito chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dal già citato Decreto “Sostegni”.

Nel testo di prassi l’Agenzia oltre a fornire chiarimenti in merito all’ambito oggettivo , ai requisiti di accesso al contributo , al calcolo della riduzione del fatturato medio mensile considerato per gli anni 2019 e 2020 , al punto 4 , nella forma di domanda –risposta  , entra nel merito  della spettanza del contributo con espresso riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche.

Secondo l’Agenzia delle Entrate i corrispettivi dell’attività istituzionale non  possono essere inclusi ai fini della determinazione del contributo COVID-19 Decreto sostegni. Quindi  i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti  di cui al comma 3  dell’articolo 148 TUIR  svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali , in pratica i cd proventi istituzionali. Tale chiarimento secondo l’Agenzia risulta conforme alla precisazione  già  fornita con circolare n. 22/E del 2020 in merito al “Decreto rilancio”  con riferimento agli enti non commerciali secondo cui debbano essere considerati  ai fini della determinazione del contributo i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.

Inoltre facendo sempre riferimento al suddetto documento di prassi della scorsa estate (circolare 22/e del 2020) per i contributi stanziati dal “Decreto rilancio”  con riferimento alle associazioni di promozione sociale , l’agenzia delle Entrate ritenendo il contenuto estendibile anche all’agevolazione in esame per il contributo del Decreto Sostegni precisa che «per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale (e quindi le associazioni sportive dilettantistiche) devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi dell’anno  2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019”. Quest’ultima precisazione a parere di chi scrive rischia di creare ulteriore confusione agli operatori con riferimento alle condizioni  ed ai requisiti per accedere al contributo.

Si ricorda infatti che i requisiti per poter accedere al contributo  «CFP COVID-19 decreto sostegni» sono differenti rispetto alle agevolazioni di questa tipologia vigenti in precedenza. In particolare il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019».

In calce si riporta il testo completo del quesito contenuto nella circolare 5/e riferito alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

4.1 Calcolo del CFP COVID-19 decreto sostegni per le associazioni sportive dilettantistiche

Domanda

Tenuto conto che con la circolare 12/E del 2009 le attività svolte da alcune associazioni sportive dilettantistiche sono definite come «operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del d.P.R n. 633 del 1972» (corrispettivi decommercializzati), si chiede se i corrispettivi dell’attività istituzionale devono essere inclusi ai fini della determinazione del contributo COVID-19 decreto sostegni?

Risposta

Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato «al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell’articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali», in considerazione del rinvio espresso operato dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del 28 TUIR. Il medesimo documento di prassi precisa che «per la sola parte relativa all’attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019». Tali chiarimenti, in considerazione della ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» risultano estensibili anche all’agevolazione qui in esame.

 

Dott. Maurizio Annitto

Dott. Roberto Fulginiti

Pubblicato il: 18 Maggio 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: , , , , /