Con la Legge 215/2021 (in vigore dal 21/12/21) è stato introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di attività e rapporto di lavoro con lavoratori autonomi occasionali ( che ricordo prevede l’applicazione della ritenuta del 20% sull’imponibile).

 

Innanzitutto questo nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.

 

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, in relazione al luogo ovi si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni il sistema telematico, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il contenuto della comunicazione, che potrà far parte direttamente nel testo della mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

 

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Sintetica descrizione dell’attività;
  • Data di inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • Ammontare del compenso.

 

Sport dilettantistico

 

Dal momento che l’obbligo ricade solo sugli imprenditori, in una prima analisi si era dedotto che le asd non fossero assoggettate a questo adempimento, mentre le ssd, in quanto società di capitali, anche pur senza scopo di lucro soggettivo, ma iscritte al Registro imprese, rimanessero dentro il perimetro dei soggetti obbligati.

Il 27 febbraio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 109/2021) è intervenuto con un importante chiarimento a riguardo del mondo sportivo dilettantistico; la nota è stata redatta in risposta a diverse FAQ, quella che ci interessa è al punto 9) e recita:

 

L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD?

 

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro.

 

Con questo intervento l’Ispettorato elimina ogni dubbio sulla questione, esonerando tutto il mondo sportivo dilettantistico, comprese le ssd “graziate”, da questo che sarebbe stato l’ennesimo adempimento che avrebbe appesantito la gestione degli enti.

 

Terzo Settore

 

Anche per il Terzo Settore l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso posizione nella nota in esame, con la seguente FAQ:

  1. Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

 

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

 

A parere dello scrivente l’Ispettorato per gli Enti del terso Settore fa confusione fra attività commerciali occasionali e attività d’impresa ( anche marginale) che sono due concetti ben diversi, e dimenticando il concetto assenza di scopo di lucro ( come ha invece indicato per le ssd), quindi due pesi e due misure fra sport e Terzo Settore; in questo modo vengono penalizzati tali Enti (e sono molti) che svolgono qualche attività commerciali accessoria ed ai quali si consiglia a questo punto, in caso instaurassero collaborazioni occasionali, di seguire le procedure in premessa.