Le novità e le semplificazioni
Con il comunicato stampa del 8 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha aperto la fase di iscrizione delle associazioni di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021. Nel comunicato l’Agenzia ricorda che sono tenuti alla presentazione dell’istanza d’iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.
Diverse novità sono previste con riferimento alla procedura di pubblicazione ed alla presentazione della domanda di iscrizione degli Enti beneficiari.
La prima novità riguarda i termini per l’iscrizione agli elenchi per il 2021 fissati al 12 aprile 2021 (il 10 aprile previsto dal DPCM del 23/072020 cade di sabato), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità di accesso indicate nell’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate” sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Il DPCM 23 luglio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 2020 , ha semplificato rispetto ai DPCM precedentemente in vigore le modalità di accreditamento per l’accesso al riparto del contributo. Infatti gli enti dall’anno 2021 potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento contenente già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti eliminando il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo.
Inoltre, a partire dall’anno 2021 , le associazioni sportive dilettantistiche presenteranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI, che ha stipulato con l’Agenzia delle entrate una convenzione per la gestione delle istanze di iscrizione. Di conseguenza per il 2021, a differenza degli anni precedenti, le associazioni sportive utilizzeranno modello e software distinti da quelli degli enti del volontariato. In particolare, il software applicativo per l’iscrizione degli enti del volontariato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del CONI, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.
Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall’Agenzia delle entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal CONI sui rispettivi siti istituzionali. In particolare, l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.
Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e termini per l’accesso al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. All’articolo 1 del DPCM vengono riportati i soggetti destinatari del 5 per mille e le finalità :a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società ; b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica; c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute; d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione e’ presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Con riferimento agli Enti del Terzo settore, il DPCM al comma 2 dell’articolo 1 “rammenta “ che le nuove disposizioni decorreranno dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale (RUNTS) e che fino a tale anno la quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti del volontariato quali le ONLUS, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Resta ferma la destinazione del 5 per mille a favore del finanziamento dei beni culturali e paesaggistici.
Ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti sopramenzionati si rivolgono alle amministrazioni competenti , quali il Ministero del Lavoro per gli Enti del Terzo settore , il Ministero dell’Università e la ricerca per gli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell’università , il Ministero della Salute per gli enti di ricerca sanitaria , il Coni per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano i particolari requisiti richiesti.
Un’altra novità derivante dalla nuova normativa degli Enti del Terzo settore consisterà nella richiesta di accreditamento ai fini dell’accesso del contributo del 5 per mille contestualmente all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS).
Il DPCM 23/07/2020 dagli articoli 3 al 7 prevede le varie modalità di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del cinque per mille in base alla tipologia degli enti.
Ciascuna amministrazione per quanto di propria competenza pubblicherà sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
Ai sensi del successivo articolo 9 ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblicherà , entro il 31 dicembre, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti e pubblicati sui propri siti web. Tali elenchi verranno trasmessi entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.
I contribuenti persone fisiche che intendono destinare parte delle proprie imposte sul reddito e di effettuare quindi la scelta della destinazione del cinque per mille utilizzeranno la scheda annessa al modello di Certificazione unica, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche o del 730.
La scelta deve essere effettuata firmando in ogni apposito riquadro dei suddetti modelli , corrispondenti alle finalità.
Con riferimento alla modalità di erogazione del contributo ai sensi l’articolo 13 prevede che l’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmetta in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tutti i dati occorrenti a determinare , sulla base degli incassi relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno ed entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo spettante a favore degli enti beneficiari sulla base degli elenchi predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
Infine il Dpcm prevede per gli enti e le associazioni che ricevono il contributo del 5 per mille l’obbligo della redazione entro un anno dalla ricezione delle somme dell’apposito rendiconto , accompagnato dalla relazione illustrativa dalla quale risultino in modo chiaro , trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale delle varie amministrazioni competenti.
NUOVO CALENDARIO DEL CINQUE PER MILLE PER IL 2021 | |
Dal 8 marzo | Inizio termini presentazione della domanda di iscrizione |
12 aprile | Ultimo giorno per la presentazione della domanda di iscrizione |
20 aprile | Pubblicazione dell’elenco degli iscritti provvisorio |
entro il 30 aprile | Richiesta correzione domande |
entro il 10 maggio | Pubblicazione dell’elenco degli iscritti definitivo |
Per la lettura del comunicato dell’Agenzia delle Entrate si rinvia al sito dell’Agenzia delle Entrate ed al link :