ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI E DEL TERZO SETTORE

Il giorno 4 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per l’inoltro della richiesta di accesso al credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri mezzi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per i tamponi per il Covid-19.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Il diritto ad usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 32 D.l. 25/05/2021 n. 73 (decreto Sostegni- bis) viene previsto anche a favore degli enti non commerciali – compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti  – oltre  ai soggetti esercenti attività d’impresa , arti e professioni  , nonché  strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

SPESE AMMISSIBILI AL CREDITO D’IMPOSTA

Il bonus sanificazione consiste in un credito d’imposta pari ad  massimo di 60 mila euro per ogni beneficiario per le spese sostenute nel periodo giugno –agosto 2021.

Le spese che possono rientrare nell’agevolazione e quindi essere ammissibili al credito d’imposta sono:

  • le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività ;
  • le spese per l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti ;
  • spese per l’acquisto di sistemi utilizzati per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le eventuali spese di installazione;
  • spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • spese per l’acquisto di altre attrezzature di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione;
  • spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività  lavorative e istituzionali  esercitate dai soggetti beneficiari.

 

MODALITA’ E TERMINI PER L’INVIO DELL’ISTANZA

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 191910/2021 del mese di  luglio nel definire i criteri le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” con le relative istruzioni, stabilisce anche i termini per l’invio della Comunicazione.

Il modello di richiesta del bonus “sanificazione “  deve  essere presentato all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, utilizzando il Modello di Comunicazione, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche;
  • servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro cinque giorni dall’invio il sistema emetterà una ricevuta, che sarà messa a disposizione di chi ha trasmesso la comunicazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, corredato delle previste motivazioni, della richiesta.
Sempre nel medesimo arco temporale è possibile inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella trasmessa in precedenza o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta già comunicato.

MISURA DEL CREDITO SPETTANTE

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro nel rispetto però  del limite complessivo di spesa stabilito dall’articolo 32 (200 milioni di €. stanziati); pertanto al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento da emanare entro il 12/11/2021 , la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

MODALITA’ DI  UTILIZZO

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente  online  mediante i servizi telematici dell’Agenzia a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento .

 

Attraverso i link di seguito disponibili  è possibile accedere al modello per la comunicazione delle spese sostenute, alle relative istruzioni.

 

Pubblicato il: 7 Ottobre 2021 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: , , /