È stata estesa anche agli Enti non commerciali la possibilità di usufruire della detrazione del 110%.
Infatti a  seguito della conversione in legge del Decreto “Rilancio” la detrazione Irpef, nella misura del 110%, per le spese sostenute sino  al 31.12.2021 per interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici,  alla riduzione del rischio sismico e per interventi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici  , è stata estesa anche ad alcune tipologie di enti non commerciali.

Si ricorda che la detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021. La detrazione ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In luogo della detrazione, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, ovvero per la sua trasformazione in credito d’imposta e successiva cessione.

Vediamo a quali enti non commerciali è rivolta l’agevolazione:

  • Onlus
  • Odv
  • Aps iscritte nei Registri nazionale e nei Registri regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni (per quest’ultime l’agevolazione si applica solo ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile. (Fonte Agenzia Entrate – L’Agenzia informa”)

Gli interventi agevolabili con riferimento al risparmio energetico si riferiscono:

–  Interventi su parti comuni dell’edificio per sostituzione di impianti di climatizzazione a condensazione o a pompa di calore, interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% (c.d. “cappotto termico”), interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione a condensazione o a pompa di calore.

L’intervento dovrà garantire almeno il miglioramento di due classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe più alta, da certificare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE).

Per quanto concerne invece gli interventi antisismici principali che permetto l’accesso alla detrazione del 110% si considerano gli interventi con riduzione di una o due classi di rischio, anche per parti comuni di condomini ed i fabbricati demoliti e poi ricostruiti da imprese edili entro 18 mesi.

Gli interventi suddetti vengono definiti  trainanti, in quanto  permettono  di estendere la detrazione a tutta una serie di interventi già previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 (c.d. eco bonus) e dall’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013 ,  definiti interventi “trainati”.

Tra gli interventi “trainati” si ricomprendono ad esempio la sostituzione di infissi, l’installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, l’installazione di sistemi evoluti di termoregolazione con controllo da remoto, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Gli Impianti solari fotovoltaici

Nel caso in cui vengano effettuati almeno uno degli interventi cosiddetti “trainanti” e cioè del Risparmio energetico e degli interventi antisismici, può rientrare anche nell’agevolazione del bonus del 110% l’installazione di impianti fotovoltaici (fino ad €. 48.000) ed i sistemi di accumulo (con specifici limiti di spesa). L’agevolazione ottenuta con l’installazione di impianti fotovoltaici non è cumulabile con altre agevolazioni e vincola il beneficiario alla cessione a favore del GSE.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla visione della Circolare N. 24/E del 8 agosto 2020 Agenzia delle Entrate, dei vari interpelli in corso di pubblicazione e dei successivi chiarimenti in fase di emanazione.

Pubblicato il: 14 Ottobre 2020 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: /