Per l’anno d’imposta 2021, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 16 marzo (salvo eventuali  proroghe), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da consegnare ai percipienti sempre entro il 16 marzo 2022.

 

CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO  

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 14/01/2022 , ha approvato  la versione definitiva della Certificazione Unica 2022 nota anche come “CU” che deve essere trasmessa entro e non oltre il 16/03/2022 in modalità telematica da parte dei sostituti d’imposta che nel 2021 hanno corrisposto  redditi di lavoro dipendente , di lavoro autonomo , provvigioni e redditi diversi, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. I datori di lavoro e  sostituti d’imposta sono chiamati a predisporre ed a trasmettere all’Agenzia delle Entrate , i modelli con riferimento all’anno di imposta 2021.

 

Nella CU devono essere riportati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno 2021 a lavoratori dipendenti e assimilati, le eventuali ritenute e contributi, distintamente per ciascun soggetto percettore delle somme, nonché i compensi corrisposti a lavoratori autonomi sia per prestazioni professionali che per le prestazioni effettuate in maniera occasionale.

 

Sono obbligati all’adempimento anche tutti gli enti non profit che hanno rivestito la qualifica di datore di lavoro o sostituto d’imposta per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi o occasionali , e gli enti  di cui all’articolo 67 comma 1 lett. m del Testo Unico delle imposte sui redditi (CONI, Federazioni sportive nazionali, Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine , Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto ivi comprese le associazioni e società sportive dilettantistiche) che hanno erogato nel corso dell’anno solare 2021  indennità di trasferta,  rimborsi forfetari di spesa,  premi e  compensi per prestazioni a sportivi dilettanti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo–gestionale di natura non professionale   ed anche da parte di  cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche a favore del direttore artistico e collaboratore tecnici. E’ importante ricordare che gli obblighi della redazione, trasmissione telematica e consegna al percettore della CU scattano anche qualora gli importi corrisposti non abbiano superato il limite di esenzione “Irpef” pari ad  € 10.000,00 e quindi non siano stati assoggettati a ritenuta. 

 

QUANDO SCADONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo 2022 con riferimento alle CU contenenti redditi dichiarabili attraverso la presentazione del Modello 730 precompilato. Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata 730 quali ad esempio, provvigioni e redditi da lavoro autonomo la certificazione potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ovvero entro il 31 ottobre 2022 senza l’aggravio di alcuna sanzione

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CU  

La certificazione unica deve essere presentata esclusivamente per via telematica e può essere trasmessa :

  1. a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  2. b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2022 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari. È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori di redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA CU AL PERCETTORE (SOSTITUITO)  

La Certificazione Unica 2022 contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ) dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici  entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (termine unificato all’obbligo della  trasmissione telematica dal 2021 )  salvo casi particolari.

 

Con riferimento alle specifiche modalità di consegna  l’Agenzia delle Entrate ha chiarito  che è possibile consegnare ovvero “rilasciare” al contribuente la certificazione in formato elettronico  e quindi mediante strumenti elettronici ( quali ad esempio posta elettronica ) a condizione che il destinatario abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti e che  sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. Rimane , dunque, sempre  l’onere al sostituto d’imposta (associazione, ente , società)  di accertarsi che i soggetti percipienti si trovino nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06) . Nell’ipotesi  in cui vi siano dei dubbi dell’avvenuta ricezione del destinatario attraverso la suddetta  modalità informatica  consigliamo  di utilizzare ulteriori metodi  alternativi  (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare le sanzioni previste per l’omessa o tardiva consegna delle CU.

 

I COMPENSI SPORTIVI CORRISPOSTI DA PARTE DELLE  ASD/SSD OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

L’adempimento della Certificazione Unica investe anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi per prestazioni effettuate nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, anche qualora gli importi corrisposti non abbiano superato il limite di esenzione di € 10.000,00 e, quindi, non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte o a titolo di acconto quando prevista.

 

Nel caso in cui abbiano corrisposto compensi della medesima natura eccedenti tali limiti, quindi assoggettati a ritenuta alla fonte, saranno tenuti anche alla trasmissione del Mod. 770  riepilogando gli importi versati. In tale caso gli adempimenti fiscali saranno due :  la Certificazione Unica andrà trasmessa entro  il 16.03.2022 ed il modello 770 entro il 31.10.2022.

 

Gli importi  da riportare nella Certificazione Unica  sono quelli corrisposti ai collaboratori sportivi nell’anno solare precedente pertanto per le somme  corrisposte nell’anno solare 2021.

Si chiarisce che non devono  essere ricompresi nella CU gli eventuali  importi erogati dall’Ente sportivo a titolo di rimborsi di spese analiticamente  documentate inerenti il vitto, l’alloggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Pertanto nel caso in cui  l’associazione/società   nel corso dell’anno solare 2021 abbia  provveduto a rimborsare  solo ed esclusivamente in maniera analitica e dettagliata  – c.d.  “a  piè di lista”- spese di  trasferta quali il vitto  , l’alloggio ,  trasferimento  ai propri sportivi dilettanti (istruttori , atleti, etc)   tali importi  non devono  essere riportati nelle CU e dichiarati dal percettore.

 

E’ importante ricordare che gli importi rimborsati attraverso metodi forfettari e senza giustificativi analitici di spese  seppur relativi a semplici rimborsi spese per trasferte vanno riportati obbligatoriamente nella certificazione unica.

Nello specifico della compilazione del modello per l’anno 2021 vengono previste novità con riferimento ai codici da indicare nel campo “altre somme non soggette a ritenuta”. Per maggiori approfondimenti si rinvia alle istruzioni ministeriali.

 

SANZIONI PREVISTE PER L’OMESSA,ERRATA,TARDIVA TRASMISSIONE

L’aspetto sanzionatorio è non è da sottovalutare in quanto molto oneroso rispetto alla formalità dell’adempimento. Per ogni certificazione unica  omessa, tardiva errata o infedele  viene prevista la sanzione di 100 euro. Nel caso in cui la CU venga trasmessa entro i termini di scadenza previsti ma  riportante eventuali errori, la sanzione non viene  applicata se la certificazione è corretta e nuovamente trasmessa entro i cinque giorni successivi al termine di scadenza originario. Infine qualora la correzione venga effettuata oltre 5 ma entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.

Pubblicato il: 28 Febbraio 2022 / Categorie: Area Contabile Fiscale Lavoro, News / Tags: , , /