(SANZIONI APPLICABILI AL 01/01/2022)

 

Nella news pubblicata nel mese di giugno 2021 avevamo dato notizia sulla proroga contenuta nel D.l. 52/2021 al 01/01/2022, con riferimento all’aspetto sanzionatorio legato all’omessa pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute dagli Enti pubblici. L’obbligo di pubblicazione invece doveva comunque essere assolto entro il termine ordinario del 30 giugno 2021. A seguito della citata proroga il termine per l’adempimento in questione è stato di fatto prorogato al 31 dicembre dell’anno in corso.  Allo stato non è prevista ulteriore proroga del sistema sanzionatorio e quindi dell’obbligo di pubblicazione. Se non interverranno auspicabili proroghe dei termini dell’ultima ora, dal 1° gennaio 2022 in caso di mancata pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute si renderanno applicabili le sanzioni previste di legge.

L’aspetto sanzionatorio nella fattispecie non è proprio da sottovalutare. L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione dei contributi e provvidenze pubbliche ricevute può infatti comportare una sanzione pari all’1% delle provvidenze ricevute con un minimo di €. 2.000,00. L’inosservanza sempre degli obblighi prescritti può comportare la restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione l’Ente beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ed al pagamento della sanzione contestata.   

   

Si ricorda che la legge n.124 del 04/08/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) allo scopo di implementare gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte degli enti non profit e delle imprese che hanno percepito provvidenze pubbliche a vario titolo nell’esercizio precedente, prevede per gli stessi particolari obblighi di rendicontazione se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000,00 euro.  Viene previsto dall’articolo 1 al comma 125 l’obbligo a decorrere dall’anno 2018 per le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni  le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 L. 349 del 08/07/1986 nonché alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni,  nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni , di pubblicare entro il 30 giugno (termine fissato dal Decreto “crescita” e originariamente previsto al 28 febbraio) di ogni  anno,  nei propri  siti o portali  digitali  le  informazioni  relative  a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di  qualunque genere  ricevuti  dalle  medesime pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell’anno  precedente.   

 

Per le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella   nota   integrativa dell’eventuale   bilancio consolidato. Tale obbligo viene previsto anche per le imprese sociali e cooperative sociali. Nel caso delle microimprese e dei soggetti i cui obblighi di redazione del bilancio non prevedono l’obbligo di redazione della nota integrativa viene previsto l’obbligo di pubblicare le suddette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet o portali digitali o in mancanza sui portali delle proprie associazioni di categoria di appartenenza.

 

Gli Enti non commerciali – compresi gli Enti del terzo settore – ETS e le imprese comprese le cooperative sociali devono entro la data del 30 giugno rendere pubbliche le informazioni e gli importi percepiti a titolo di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici di qualsiasi genere ed incarichi retribuiti (anche in natura) corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente. Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 6 del 25 giugno 2021 ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017 (come modificati dall’articolo 35 del Dl 34/2019). Nella circolare il Ministero chiarisce anche la non obbligatorietà degli obblighi di pubblicità recati dalla normativa in questione per i contributi del cinque per mille. Nel caso degli Enti non commerciali la pubblicazione dovrà avvenire attraverso i siti o portali digitali. Nel caso in cui l’Ente non sia provvisto del sito internet, il riferimento ai portali digitali conferma la possibilità dell’adempimento in questione anche attraverso la eventuale pagina facebook dell’ente beneficiario. Nel caso in cui l’Ente non si sia dotato di una propria pagina facebook tale adempimento potrà essere assolto anche attraverso la pubblicazione dei dati richiesti sul sito internet dell’eventuale Rete associativa cui aderisce l’associazione od Ente del Terzo settore.

Per tutte le tipologie di operatori lobbligo in esame non dovrebbe sussistere per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

 

Il comma 125-quinquies L.124/217 infatti dispone:

per gli aiuti di  Stato e gli  aiuti  de  minimis contenuti nel  Registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato  di  cui all’articolo  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con  conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi  prevista,  operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”. Questo a condizione che nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o in mancanza portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza venga dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.          Infine l’obbligo in questione non trova applicazione qualora le somme ricevute dal soggetto beneficiario siano inferiori all’importo di €. 10.000,00 nell’esercizio considerato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di pubblicazione si rinvia alla precedente news del 24 giugno.

 

 

Link circolare Min. Lavoro 6 del 25/6/2021:  https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-ministeriale-6-del-25062021.pdf

https://servizi.lavoro.gov.it/ 

Pubblicato il: 20 Dicembre 2021 / Categorie: Area Gestione Associativa, News / Tags: , , /