E’ pacifico che nell’adempimento dei loro doveri i presidenti di associazioni non riconosciute hanno senza ombra di dubbio l’obbligo di osservare la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico che ricoprono e dalle loro specifiche competenze.
Per le associazioni le responsabilità sono stabilite dagli art 18 e 38 del Libro I del Codice Civile. L’art 18 C.C. stabilisce espressamente che: “Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”.
L’art 38 C.C. stabilisce, proprio per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che ha agito in nome per conto dell’associazione”.

Per quanto sopra quindi è chiaro che l’associazione rispose dei debiti contratti dai propri rappresentati col proprio fondo comune e solo accanto a questa responsabilità propria dell’associazione vi è quella solidale e personale degli individui che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa.
E’ necessario, però fare attenzione ad un aspetto fondamentale affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12473 del 17 maggio 2015 con cui si nega l’automatica individuazione della responsabilità patrimoniale del presidente di associazioni non riconosciute per i debiti di vario genere, anche tributari, gravanti sull’ente. Quindi chi invoca in giudizio la responsabilità di un amministratore anche l’onere di provare la sua concreta attività svolta in
nome e nell’interesse della società dell’associazione, non essendo sufficiente la prova della mera titolarità della rappresentanza.

Sentenza di condanna nei confronti di una associazione non riconosciuta non è opponibile al legale rappresentante.

La Corte di Cassazione ha affrontato proprio la presente questione con la sentenza n. 12714/2019, con la quale gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: “l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c. (non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia stato eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell’ente), al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto“.

E’ pacifico che ai sensi dell’art. 38 del codice civile che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.” ma espressamente prevede anche che : “ Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che ha agito in nome per conto dell’associazione”.
In base a quanto sopra, estrapolando i punti salienti dalla suindicata sentenza quindi anche per costante indirizzo della stessa Corte di Cassazione la responsabilità solidale e personale prevista dal suindicato art 38 C.c. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale che concretamente è stata posta in essere per conto di essa. Di conseguenza, chi agisce in giudizio invocando tale responsabilità ha in capo a se l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione non essendo sufficiente la sola prova della carica rivestita all’interno dell’ente.
Di conseguenza , proprio in virtù della distinzione soggettiva tra gli Organi di Amministrazione e l’ente il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta non può consentire al creditore procedente di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti solidalmente obbligati con la stessa senza la previa formazione di un titolo esecutivo autonomo nei confronti di questi ultimi.

Pubblicato il: 22 Ottobre 2020 / Categorie: Area Legale, News / Tags: /