La legge n.124 del 04/08/2017 all’articolo 1 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) , allo scopo di implementare gli obblighi di pubblicità e  trasparenza da parte degli enti non profit e delle imprese che hanno percepito provvidenze pubbliche a vario titolo nell’esercizio precedente,  prevede per  gli stessi particolari obblighi di rendicontazione se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000 euro.

Il comma 125 dell’articolo 1 della suddetta Legge prevede già dalla prima formulazione  l’obbligo a decorrere dall’anno 2018  per le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni ,   le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 L. 349 del 0807/1986 nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che intrattengono rapporti economici  con  le pubbliche amministrazioni,  nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni  , di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali  le  informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di  qualunque genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell’anno  precedente.  Il termine del 28 Febbraio è stato differito al 30 Giugno di ogni anno in maniera definitiva dal Decreto Legge 34 del 2019 c.d. “Crescita”.Il successivo comma 125-bis , prevede per le imprese  che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e comunque vantaggi  economici  di qualunque  genere  dalle  pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo l’obbligo  di pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa del  bilancio  di esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell’eventuale   bilancio consolidato.  Tale  obbligo viene previsto anche per le imprese sociali e cooperative sociali.

Tale adempimento sta creando non pochi problemi agli operatori con particolare  riferimento alle imprese i cui obblighi di redazione del bilancio (come nel caso delle microimprese ) non prevedono l’obbligo di redazione della nota integrativa  e che  devono pertanto  pubblicare le suddette informazioni entro il 30 giugno sul proprio sito internet o portali digitali o in mancanza sui portali delle proprie associazioni di categoria di appartenenza.  Quindi tutti gli Enti non commerciali – compresi gli Enti del terzo settore “ ETS”  e le imprese comprese le cooperative sociali devono entro la data del 30 giugno rendere pubbliche le informazioni e gli importi percepiti a titolo di contributi , sovvenzioni , vantaggi economici di qualsiasi genere ed incarichi retribuiti (anche in natura) corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente. Pertanto per quanto concerne le provvidenze ricevute nel 2020 l’obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto entro il 30/06/2021.Nel caso degli Enti non commerciali la pubblicazione dovrà avvenire attraverso i siti o portali digitali. Nel caso in cui l’Ente non sia provvisto del sito internet, il riferimento ai portali digitali conferma la possibilità dell’adempimento in questione anche attraverso la eventuale pagina facebook dell’ente beneficiario. Nel caso in cui l’Ente non si sia dotato di una propria pagina facebook  tale adempimento potrà essere assolto anche attraverso la pubblicazione dei dati richiesti sul sito internet dell’eventuale Rete associativa cui aderisce l’associazione od Ente del Terzo settore .

L’obbligo in questione non trova applicazione qualora le somme ricevute dal soggetto beneficiario siano inferiori all’importo di €. 10.000,00 nell’esercizio considerato. La circolare del Ministero del  Lavoro ( 2 del 11.01.2019)  ha fornito importanti chiarimenti sull’adempimento in  parola inserendo negli  obblighi di informazione anche gli importi percepiti a titolo di 5 per mille . Ma quali sono i vantaggi economici ricevuti dagli enti non commerciali per cui scattano gli obblighi informativi ?L’articolo 1 commi dal 125 al 129 prevede un’ampia casistica di vantaggi economici per cui scatta l’obbligo di trasparenza ed informazione tra i quali  , i contributi , le sovvenzioni , i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e da tutti gli Enti assimilati .

Secondo la citata circolare del Ministero del Lavoro gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano nel caso in cui l’importo delle sovvenzioni , contributi , vantaggi economici , sussidi , aiuti erogati sia inferiore ad €. 10.000,00 nell’esercizio considerato. Secondo sempre il dicastero il limite dei 10.000,00 €.  dovrebbe riferirsi al totale di tutti i vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione. Pertanto l’obbligo di pubblicazione si applicherebbe laddove il totale di quanto ricevuto sia pari o superiore ai 10.000 €. anche se la singola erogazione fosse  inferiore a tale importo. Mentre per le voci relative a sovvenzioni, contributi ed incarichi retribuiti la determinazione del valore non presenta difficoltà, dovendosi conteggiare l’importo netto effettivamente percepito, per i “vantaggi economici” il discorso è un po’ più complesso rientrando in questa voce tutte le agevolazioni, non solo in denaro, che, anche indirettamente, concorrono a sostenere il bilancio dell’Ente, quali ad esempio contratti di comodato d’uso di locali, oppure canoni d’affitto di molto inferiori al loro normale valore di mercato. Nello specifico il vantaggio economico dell’Ente sarà dato dalla differenza fra canone pagato e valore di mercato dello stesso. In questo caso per poter disporre degli importi da pubblicare, si suggerisce di inviare una raccomandata o una pec all’Ente concedente richiedendo l’indicazione del valore equivalente; fino a che l’Ente non avrà risposto, l’associazione o l’impresa potranno indicare ( sul sito o in nota integrativa) “ in attesa di valutazione da parte dell’Ente concedente”

Ai fini della rendicontazione si applica il criterio contabile di cassa , quindi dovranno essere pubblicate le informazioni relative alle  provvidenze effettivamente incassate nell’esercizio solare precedente (01/01-31/12) a prescindere dalla durata dell’esercizio sociale. Non si considera quindi  il  criterio di competenza economica  a cui si riferiscono le suddette somme .

Le informazioni da pubblicare secondo quanto anche indicato dalla Circolare 2/2019 del Ministero del Lavoro dovranno essere riportate in forma schematica e di immediata comprensibilità  e dovranno riportare i seguenti dati: -denominazione e codice fiscale del soggetto beneficiario ;-denominazione del soggetto erogante;- l’importo incassato (distinto per ogni singolo rapporto giuridico);-la data d’incasso ;-la causale , intesa come motivo per cui i contributi – sovvenzioni etc.  sono stati corrisposti. Tale adempimento risulta molto importante soprattutto per l’aspetto sanzionatorio in caso di inosservanza. Infatti a partire dall’anno 2020 l’inosservanza dei suddetti obblighi può comportare una sanzione pari all’1%  delle provvidenze ricevute con un minimo di €.2000,00. L’inosservanza sempre degli obblighi prescritti può comportare la restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione l’Ente beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ed al pagamento della sanzione contestata.

Si segnala  che il  decreto legge 52/2021 denominato  “Riaperture”   e modificato in via definitiva dal Senato con  conversione  in Legge 17 giugno 2021 n. 87 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21/06/2021 contiene  all’articolo 11-sexiesdecies , rubricato: ”decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche”  un  importante intervento con riferimento alla  disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche di cui alla L. n. 124/2017. Infatti la disposizione in esame dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni di cui al comma 125-ter della Legge 124/2017  è  “prorogato” al 1° Gennaio 2022”.La particolarità della proroga è legata alla procedura di irrogazioni delle sanzioni che si rendono applicabili al 1° Gennaio 2022 per  la omessa pubblicazione delle informazioni sui contributi e provvidenze ricevute dagli Enti pubblici nell’anno 2020, lasciando quindi  immutato l’obbligo del termine di pubblicazione del 30 giugno 2021.Si consiglia pertanto l’assolvimento di tale onere entro il termine ordinario  del 30 giugno ed in caso di difficoltà a rispettarlo di adempiere  entro e non oltre  il 31 dicembre dell’anno in corso – da tale data viene infatti  a cessare il periodo in cui non possono essere addebitate le sanzioni previste a seguito degli ultimi provvedimenti di proroga.

Pubblicato il: 24 Giugno 2021 / Categorie: Area Gestione Associativa, News / Tags: , , /