Decreto Legge 7 gennaio 2022 ed aggiornamento delle Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive e per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

 

Con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1  è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (certificazione verde “rafforzata”).

 

E’ rimesso ai datori di lavoro l’obbligo di verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti, sottoposti al nuovo obbligo di vaccinazione, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro.

 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Inoltre, per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età, in caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100, erogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei seguenti casi:

 

  1. a) soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. b) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. c) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.

 

In relazione alle ulteriori recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si ricorda che:

  • lo stato di emergenza sanitaria è prorogato fino al 31 marzo 2022;
  • l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata;
  • la capienza consentita non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata;
  • inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a:
  1. impianti di risalita con finalità turistico – commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,
  2. palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
  3. attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
  4. spogliatoi e docce.

 

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Inoltre, per l’uso di spogliatoi e docce è prevista l’esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

 

Conseguentemente ai nuovi provvedimenti governativi sono state aggiornate sia le Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive sia le Linee Guida per l’attività sportiva e motoria in genere (rispettivamente aggiornamento del 3 gennaio 2022 e del 10 gennaio 2022).

 

Di seguito i link alle linee guida ed alle faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport:

linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive

le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere

FAQ.

Pubblicato il: 14 Gennaio 2022 / Categorie: Area Sicurezza, News / Tags: , , , /