La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, all’art.1 comma 190 proroga il c.d. “Sport Bonus”.

Si tratta di una agevolazione ad hoc introdotta per l’impiantistica sportiva, che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione degli spazi pubblici.
Infatti, la disposizione de qua estende anche per l’anno 2022, la fruizione del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali, effettuate dal contribuente, per incentivare interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici, nonché per realizzare nuove strutture sportive pubbliche.

Tale esenzione risulta già introdotta dall’articolo 1 commi da 621 a 627 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 smi (Legge di bilancio 2019), oggetto di rinvio della stessa Legge 234/2021.
In particolare, l’articolo 1, commi da 621 a 627 della legge n. 145 del 2018 smi, riconosce un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate nel 2020 ed è fruibile in tre quote annuali di pari importo.

Secondo l’impianto originario della L. 145/2018, tale credito d’imposta spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali (nella misura del 20% del reddito imponibile), sia ai titolari di reddito d’impresa, ma in questo caso, il credito di imposta non può superare il 10 per mille dei ricavi annui.

 

La novità introdotta dal comma 190 della L. 234/2021 sta nel fatto che l’accesso al suddetto credito d’imposta, viene sì prorogato, ma circoscritto ai soli titolari di reddito d’impresa: “per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

Rimane in vigore, in quanto compatibile, la disciplina attuativa prevista dal comma 627 dell’art. 1 della richiamata disposizione, ossia il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019 ai sensi del quale il beneficio è condizionato all’uso di mezzi di pagamento tracciabili (art. 4 DPCM 30.04.2019).

Inoltre è fatto obbligo (Legge n.145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, commi da 621 a 626) per i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di comunicare immediatamente con apposita modulistica predisposta sul sito istituzionale dell’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ammontare delle somme ricevute da privati o società sotto forma di erogazioni liberali, e la loro destinazione, provvedendo alla contestuale pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

In sintesi si riporta l’evoluzione della disciplina.
Nella versione originaria (Legge di bilancio 2019) l’accesso al credito d’imposta del 65% viene limitato alle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle società sportive dilettantistiche (SSD).
Con la Legge di Bilancio 2020, lo sport bonus 2020 si estende alle associazioni sportive dilettantistiche ed agli enti di promozione sportiva (comma 180 dell’art. 1 Legge di Bilancio 2020 che contempla anche le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra i destinatari del fondo per interventi in favore delle società dilettantistiche previsto dall’art. 13, co. 5, del D.L. 87/2018).

Entrambe le citate disposizioni, tuttavia, ammettono l’accesso al credito di imposta sia per le persone fisiche, sia per gli enti non commerciali che per le imprese.
Diversamente, con la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando la disciplina sulle modalità operative per accedere alla detrazione, il beneficio viene limitato ai soli contribuenti titolari di un reddito di impresa.

 

Avv. Guido Martinelli

Avv. Letizia Di Nicolantonio

Pubblicato il: 12 Gennaio 2022 / Categorie: Area Legale, News / Tags: , , , /